DL Infrastrutture, sospensione del recupero dell’anticipazione nei lavori pubblici: cosa prevede 11/09/2026
A cura di: Stefania Manfrin Indice degli argomenti Toggle Un regolamento unico al posto delle tre direttive del 2014Il marketplace digitale e il principio once-onlyQualità almeno al 30%, sostenibilità e preferenza europeaLa posizione degli architetti italianiCosa aspettarsi oraFAQ Regolamento europeo appalti pubbliciQuando entrerà in vigore il nuovo regolamento europeo sugli appalti pubblici?Il Codice dei contratti pubblici italiano resterà in vigore?Cosa cambia per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria?I concorsi di progettazione restano previsti dalla normativa europea?Come cambia la partecipazione delle imprese alle gare negli altri Paesi UE? La Commissione europea ha adottato il 9 settembre 2026 la proposta di Public Procurement Act, un regolamento destinato a sostituire le tre direttive del 2014 che oggi governano appalti pubblici, settori speciali e concessioni. La riforma nasce a Bruxelles dopo una lunga fase di consultazione con stazioni appaltanti, imprese, sindacati e società civile, e risponde alle indicazioni contenute negli orientamenti politici della presidente von der Leyen e nei rapporti Draghi e Letta. L’obiettivo è rendere le procedure più semplici, flessibili e orientate agli obiettivi industriali, ambientali e di sicurezza dell’Unione, in un mercato che vale circa il 15% del PIL europeo e che finanzia infrastrutture, edilizia scolastica e sanitaria, reti energetiche e trasporti. La Commissione stima risparmi amministrativi per 650 milioni di euro l’anno, di cui 80 milioni a carico delle amministrazioni e 570 milioni a carico degli operatori economici. Un regolamento unico al posto delle tre direttive del 2014 Il nuovo Regolamento prevede che le direttive 2014/24/UE sui settori ordinari, 2014/25/UE sui settori speciali (acqua, energia, trasporti, servizi postali) e 2014/23/UE sulle concessioni siano accorpate in un regolamento direttamente applicabile, insieme alle disposizioni sugli appalti oggi disseminate in normative settoriali. Cade quindi il passaggio del recepimento nazionale, che negli anni ha generato interpretazioni divergenti da uno Stato membro all’altro. Per l’Italia significa un confronto diretto con l’impianto del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023), che dovrebbe essere riallineato al nuovo quadro europeo. Sul piano operativo la proposta riduce le procedure disponibili da cinque a tre e amplia lo spazio di manovra delle stazioni appaltanti, che potranno negoziare con i concorrenti durante lo svolgimento della gara. La Commissione incoraggia inoltre le consultazioni preliminari di mercato e introduce una procedura dedicata all’innovazione, pensata per lo sviluppo e l’acquisto di soluzioni non ancora disponibili commercialmente. L’impostazione avvicina l’appalto pubblico alle logiche del procurement privato, con un margine di flessibilità che finora il diritto europeo concedeva solo in casi circoscritti. Il marketplace digitale e il principio once-only Il regolamento prevede un mercato digitale integrato degli appalti, costruito collegando fra loro le piattaforme di eProcurement nazionali e rendendole interoperabili. Un’impresa potrà partecipare a gare in qualsiasi Paese dell’Unione accedendo da una sola piattaforma, senza dover ricaricare ogni volta documenti e informazioni già forniti, secondo il principio once-only. Sul versante delle amministrazioni è prevista la verifica automatica dei criteri di esclusione. Lo scambio di dati fra i sistemi nazionali seguirà un quadro unificato di gestione, con effetti attesi anche sulla trasparenza e sulla capacità di prevenzione delle frodi. L’impatto atteso sul settore delle costruzioni è significativo, considerando che la partecipazione transfrontaliera resta modesta e cresce il numero di gare con un solo offerente. Qualità almeno al 30%, sostenibilità e preferenza europea Il Best Price-Quality Ratio (BPQR) diventa il metodo di aggiudicazione standard. I criteri qualitativi dovranno pesare almeno il 30% del punteggio, quota che sale al 50% per i contratti ad alta intensità di lavoro, con un meccanismo di comply or explain. Le amministrazioni potranno discostarsi da questa impostazione soltanto motivando in che modo la qualità viene garantita per altra via, per esempio attraverso requisiti minimi. Resta però in capo alle stazioni appaltanti la scelta di quali criteri applicare e con quale peso relativo. I criteri qualitativi ammessi dal regolamento coprono cinque ambiti: ambientali, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione e con l’impianto dei CAM; sociali, con attenzione alle condizioni di lavoro nei contratti labour-intensive; innovazione, sostenuta anche dalla nuova procedura dedicata; sicurezza e resilienza, comprese cybersicurezza e continuità delle forniture; preferenza europea, applicata nel rispetto degli impegni internazionali dell’Unione. Quest’ultimo punto raccoglie le indicazioni del rapporto Draghi sul peso geopolitico degli appalti. La proposta consente, e in alcuni casi impone, di considerare i rischi legati alla sicurezza pubblica, alle informazioni sensibili e all’influenza indebita di Paesi terzi, con regole specifiche per i contratti che coinvolgono infrastrutture critiche. Il quadro orizzontale di preferenza europea chiarisce quali operatori e prodotti rientrano negli impegni internazionali dell’UE e permette alla Commissione di limitarne la copertura quando un Paese terzo non garantisce un accesso equo al proprio mercato, oppure quando occorre evitare dipendenze negli approvvigionamenti. La posizione degli architetti italiani Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) ha espresso una valutazione critica sulla proposta. Secondo il presidente Alessandro Panci il regolamento rappresenta un’inversione di tendenza rispetto al percorso avviato dalla direttiva 2014/24/UE per rimettere il progetto al centro della realizzazione delle opere pubbliche, perché disciplina l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria con le stesse regole previste per gli altri servizi ordinari, senza riconoscerne «il carattere intellettuale». Il nodo, spiega il vicepresidente con delega ai Lavori Pubblici Rino La Mendola, riguarda proprio la soglia del 30% riservata alla qualità. Il Codice dei contratti pubblici italiano segue infatti l’impostazione opposta e, per i servizi di architettura e ingegneria, fissa al 30% il tetto massimo per la valutazione dell’offerta economica, lasciando il restante 70% all’offerta tecnica (art. 41, comma 15 bis, D.lgs. 36/2023). Il CNAPPC segnala inoltre due ulteriori criticità: il possibile indebolimento dei risultati raggiunti in Italia sull’equo compenso con la legge 49/2023 e con i commi 15 bis, ter e quater dell’art. 41 del Codice, e l’assenza nel nuovo testo della disciplina speciale sui concorsi di progettazione, oggi contenuta nel Capo II del Titolo III della direttiva 2014/24/UE. Il Consiglio Nazionale ha annunciato l’attivazione delle proprie commissioni tematiche per elaborare un documento di emendamenti da sottoporre ai parlamentari europei, previo confronto con le altre categorie professionali interessate. Cosa aspettarsi ora La proposta apre la procedura legislativa ordinaria e dovrà essere negoziata da Parlamento europeo e Consiglio prima dell’adozione definitiva. Le analisi degli operatori del settore collocano la conclusione del negoziato non prima della fine del 2027 e, considerando il periodo transitorio previsto, un’applicazione effettiva verso la fine del decennio. Nel frattempo restano in vigore le direttive del 2014 e le norme nazionali di recepimento, mentre le imprese possono iniziare a valutare il proprio posizionamento sui criteri qualitativi, dalla tracciabilità ambientale dei materiali alla capacità di documentare prestazioni e certificazioni. FAQ Regolamento europeo appalti pubblici Quando entrerà in vigore il nuovo regolamento europeo sugli appalti pubblici? Il testo adottato dalla Commissione il 9 settembre 2026 è una proposta e deve ancora essere negoziato da Parlamento europeo e Consiglio nell’ambito della procedura legislativa ordinaria. La proposta prevede l’entrata in vigore venti giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a distanza di due anni. I tempi effettivi dipenderanno dalla durata del negoziato, che secondo gli analisti difficilmente si chiuderà prima della fine del 2027. Fino ad allora restano applicabili le direttive del 2014 e le norme nazionali di recepimento. Il Codice dei contratti pubblici italiano resterà in vigore? Trattandosi di un regolamento direttamente applicabile, non è previsto alcun atto di recepimento nazionale. Le disposizioni del D.lgs. 36/2023 che disciplinano materie coperte dal nuovo testo dovranno essere riallineate, mentre resteranno in capo agli Stati membri gli ambiti non armonizzati, a partire dagli affidamenti sotto soglia comunitaria. Cosa cambia per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria? La proposta non prevede una disciplina distinta per le prestazioni intellettuali, che verrebbero affidate con le stesse regole degli altri servizi. Il peso minimo del 30% attribuito alla qualità è inferiore alla soglia del 70% che il Codice italiano riserva oggi all’offerta tecnica per i servizi di architettura e ingegneria. È il punto su cui si concentrano le critiche del CNAPPC. I concorsi di progettazione restano previsti dalla normativa europea? Il testo della Commissione non riprende la disciplina speciale sui concorsi di progettazione contenuta nel Capo II del Titolo III della direttiva 2014/24/UE. Secondo il Consiglio Nazionale degli Architetti, l’applicazione letterale del regolamento renderebbe indisponibile questa procedura almeno per i servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria. La questione rientra tra i temi che le categorie professionali intendono portare all’attenzione del Parlamento europeo. Come cambia la partecipazione delle imprese alle gare negli altri Paesi UE? La proposta prevede un mercato digitale integrato costruito sull’interconnessione delle piattaforme nazionali di eProcurement. Un operatore potrà presentare offerte in tutta l’Unione accedendo da una sola piattaforma e, in base al principio once-only, non dovrà ripresentare documenti e informazioni già forniti. È previsto anche il controllo automatico dei criteri di esclusione da parte delle stazioni appaltanti. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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