A cura di: Pierpaolo Molinengo Indice degli argomenti Toggle Utilizzare il reverse charge nei subappalti ediliQuali sono i presupposti per l’applicazione dei subappaltiServizi per i beni immobili, il reverse chargeCome deve essere fatturata l’operazione L’applicazione della disciplina del reverse charge nel settore edilizio deve essere gestita opportunamente: è necessario, infatti, fare alcuni particolari distinguo. Sono due gli ambiti nei quali l’inversione contabile può essere utilizzata: il subappalto edile e i servizi immobiliari. Il reverse charge è un particolare meccanismo che prevede l’applicazione dell’Iva da parte del destinatario del servizio o del bene, operazione che generalmente viene effettuata dal prestatore o dal cedente. Perché si possa ricorrere a questo strumento, ad ogni modo, è necessario che entrambe le parti risultino essere dei soggetti passivi Iva e che il destinatario abbia la residenza fiscale in Italia. Ma entriamo nel dettaglio e vediamo come funziona la misura. Utilizzare il reverse charge nei subappalti edili Le prestazioni per le quali è possibile applicare il reverse charge sono i servizi – nei quali rientra anche la manodopera – che vengono resi dai subappaltatori nel settore edile. Il Decreto Legge n. 124/19, con l’intento di contrastare l’illecita somministrazione di manodopera, ha sostanzialmente esteso la possibilità di applicare questo meccanismo alle imprese che eseguono delle prestazioni di servizio attraverso l’appalto e il subappalto. L’utilizzo del reverse charge deve coinvolgere dei rapporti caratterizzati da un utilizzo prevalente di manodopera presso la sede del committente. I beni strumentali impiegati devono essere di proprietà di quest’ultimo o devono essere riconducibili allo stesso. In altre parole l’impresa committente deve essere coinvolta in prima persona nell’appalto o nel subappalto e deve effettuare le ritenute operate dall’appaltatore ai dipendenti. Il versamento dovrà avvenire dopo che quest’ultimo si sia fatto parte diligente nel fornire la dovuta copertura finanziaria o attraverso una compensazione sui corrispettivi che devono essere versati per appalto. Le prestazioni che rientrano all’interno di questo ambito sono gli interventi di costruzione o ristrutturazione di un immobile e le operazioni che coinvolgono l’appaltatore principale o un altro subappaltatore. Quali sono i presupposti per l’applicazione dei subappalti Perché si possa applicare il meccanismo del reverse charge negli appalti e nei subappalti è necessario che i seguenti presupposti sussistano contemporaneamente: l’operazione deve avere natura edilizia (questo è un presupposto oggettivo); deve intercorrere un rapporto giuridico tra le parti, che possa essere riconducibile allo schema negoziale dell’appalto (è un presupposto contrattuale); la prestazione deve essere resa ad un committente che, a sua volta, abbia assunto degli impegni nei confronti di un terzo all’esecuzione della stessa prestazione. Si è davanti, in altre parole, al ribaltamento della posizione contrattuale. Perché l’inversione contabile possa essere applicata è necessario che vengano rispettati anche questi pre-requisiti: le operazioni – da un punto di vista strettamente oggettivo – devono essere qualificate ai fini Iva come dei servizi e non come cessione di beni; il prestatore – soggettivamente parlando – deve essere un soggetto passivo Iva. Servizi per i beni immobili, il reverse charge Anche per i servizi resi ai beni immobiliari è possibile ricorrere al reverse charge, ma solo per quelle operazioni strettamente connesse con il settore edile, ossia per le attività che – come troviamo spiegato all’interno della circolare n. 37/E/2006 dell’Agenzia delle Entrate – sono: nuovi lavori; riparazioni; rinnovi; restauri; aggiunte; alterazioni; costruzioni di edifici e strutture temporanee. Il reverse charge che viene applicato nei servizi immobiliari si differenzia rispetto a quello previsto per i subappalti in edilizia. Lo strumento, in questo caso, viene applicato indipendentemente dalla qualifica soggettiva che hanno i prestatori o i cessionari dei servizi. Ad ogni modo l’inversione contabile può essere applicata unicamente tra quanti siano dei soggetti passivi d’imposta, ossia per le operazioni B2B. Le eventuali prestazioni che rese dai soggetti minimi – nei quali rientrano i soggetti che hanno aderito al regime forfettario – non rientrano nell’ambito di applicazione del reverse charge. Se invece questi soggetti dovessero effettuare degli acquisti al reverse – quindi da soggetti che non rientrano tra i minimi – devono applicare il reverse charge e provvedere a versare l’imposta, non potendo detrarre l’Iva. Altri servizi per i quali è possibile applicare l’inversione contabile L’obbligo di applicazione dell’inversione contabile (articolo 17, comma 6, Dpr n. 633/72) in edilizia è stata estesa anche alle prestazioni relative agli edifici: servizi di pulizia; demolizione; installazione di impianti; completamento di edifici. Per l’applicazione del reverse charge è importante l’identificazione delle aziende che erogano i servizi tramite i codice Ateco. Come deve essere fatturata l’operazione Nell’emissione della fattura, quando viene applicato il reverse charge in edilizia, gli operatori coinvolti devono muoversi come segue: il prestatore deve emettere la fattura nei termini ordinari previsti dalla legge, nella quale non deve applicare l’Iva. All’interno del documento deve inserire la dicitura inversione contabile ai sensi dell’articolo 17, comma 6, Dpr n. 633/72; il committente – ossia il soggetto passivo – entro il mese di ricevimento deve integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota Iva e della relativa imposta. Dovrà inserire il documento nel registro vendite/corrispettivi e deve poi versare l’imposta. Nel caso in cui stia effettuando unicamente delle operazioni attive esenti, non potrà portare in detrazione l’Iva relativa all’acquisto, trovandosi nella situazione di dover versare l’Iva a suo debito in relazione all’operazione effettuata. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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