Superbonus, l’Agenzia aggiorna le istruzioni

Superbonus, l'Agenzia aggiorna le istruzioni

Pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il Provvedimento che aggiorna le istruzioni e le specifiche tecniche per la compilazione del modello per la comunicazione dell’opzione, per lo sconto in fattura o la cessione del credito, relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

Superbonus, l'Agenzia aggiorna le istruzioni

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito il provvedimento del 20 luglio 2021 che contiene gli aggiornamenti delle istruzioni per la comunicazione delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito che spettano per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Sono inoltre state aggiornate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle Comunicazioni all’Agenzia. Le nuove istruzioni sono valide dal 21 luglio.

In particolare per quanto riguarda gli interventi trainati del Superbonus 110%, a pagina 3 del modulo “Come si compila” per gli interventi 19, 20 e 28 si legge che “la compilazione della sezione “ASSEVERAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA” è facoltativa (se l’intervento trainante è di tipo “Sismabonus”). Resta confermata la necessità del visto di conformità”.

Novità per le barriere architettoniche, è infatti possibile comunicare l’opzione per le detrazioni spettanti se gli interventi di rimozione delle barriere sono realizzati congiuntamente ad un intervento trainante.

Nel quadro B “Dati catastali identificativi dell’immobile oggetto dell’intervento” è stato aggiunto un periodo che tiene conto dei nuovi limiti di spesa (+50%) stabiliti per alcuni interventi realizzati su fabbricati danneggiati da eventi sismici. “Per consentire di individuare questi casi, deve essere indicato il valore “S” (Sisma) nel campo “Tipologia immobile (T/U)” del quadro. Nel caso di interventi condominiali, la maggiorazione del 50% è applicabile solo se, per tutte le unità
immobiliari, è stato indicato il valore “S” nel suddetto campo”. 

Nelle Istruzioni l’Agenzia ricorda che la comunicazione deve essere inviata solo per via telematica entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione.

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