Confermate le detrazioni per le case popolari

Confermate le detrazioni per le case popolari

Il Governo ha confermato le detrazioni per gli inquilini di abitazioni popolari con redditi al di sotto dei 30 mila euro. Rispondendo alla interpellanza del sen. Franco Mirabelli presentata sul tema delle detrazioni fiscali per chi vive negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il Governo ha confermato la possibilità per i locatari di beneficiare delle agevolazioni previste dall’articolo 7 del decreto sull’emergenza abitativa 80/2014.

L’interpellanza chiedeva all’Esecutivo di chiarire se la detrazione di 900 euro prevista per i titolari di contratti di locazione di alloggi sociali con redditi inferiori ai 15493 euro e quella di 450 euro per quelli con redditi fino a 30987 euro fossero applicabili anche agli inquilini degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La risposta positiva del Governo consentirà oggi a circa 300 mila nuclei familiari, che secondo i dati di Federcasa hanno un alloggio sociale, di poter beneficiare di quelle detrazioni. È una scelta che consente di dare un sostegno concreto a tante famiglie che vivono con redditi bassi e che potranno così beneficiare del provvedimento. Inoltre la risposta del governo chiarisce definitivamente e, senza più alcun dubbio, che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati a canone sociale rientrano nella definizione di alloggi sociali e quindi beneficiano di tutti i trattamenti e degli sgravi previsti, quando riconosciuti come abitazioni principali.

Con il documento in esame il senatore interpellante rappresenta che l’articolo 7 del decreto legge n. 47 del 2014, convertito con modificazioni con la legge n. 80 del 2014, recante «Misure urgenti per l’emergenza abitativa per il mercato delle costruzioni e per l’Expo 2015», prevede, per il triennio 2014-2016, una detrazione a favore dei soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, adibiti ad abitazioni principali.

In particolare, l’interpellante sarebbe dell’avviso che nella definizione di alloggio sociale di cui al richiamato decreto ministeriale rientrino gli alloggi riconducibili alla tipologia di intervento e di gestione dell’edilizia residenziale pubblica da parte delle Aziende territoriali per l’edilizia territoriale pubblica o degli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, e quindi debba ritenersi applicabile la detrazione introdotta con decreto n. 47 del 2014 in favore dei conduttori di questi alloggi sociali.

In proposito, approssimandosi il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, l’interpellante fa presente che si stanno verificando situazioni di incertezza da parte di taluni uffici dell’Agenzia delle entrate circa il diritto alla detrazione in rapporto alla definizione stessa di alloggio sociale, che ingenerano confusione e incertezza nei contribuenti e negli stessi operatori fiscali per l’assistenza alla dichiarazione.
Per i motivi indicati, il senatore interpellante chiede di conoscere quali atti il Ministero dell’economia e delle finanze intenda adottare per meglio esplicitare e rendere certo il diritto alla detrazione per i contribuenti conduttori di alloggi sociali.

Nello specifico, sentita l’Agenzia delle entrate, si fa presente quanto segue: intanto, bisogna preliminarmente osservare che l’articolo sette del decreto legge n. 47 del 2014 dispone che per il triennio 2014-2016 ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dall’articolo 5 della legge n. 9 del 2007, adibiti a propria abitazione principale spetta una detrazione complessivamente pari a 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; a 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Per la definizione di alloggio sociale la norma rinvia al decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, di attuazione dell’articolo 5 della legge 2007, n. 9, in materia di «interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali».

L’articolo 1 del citato decreto ministeriale individua l’alloggio sociale come l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e di nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.

Rientrano nella definizione di cui al comma 2 anche «gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche – quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico – destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà». L’articolo 2 del decreto stabilisce che le Regioni, in concertazione con le ANCI regionali, definiscono i requisiti per l’accesso e la permanenza nell’alloggio sociale.
Il canone di locazione dell’alloggio sociale di cui all’articolo 1, comma 2, è definito dalle Regioni, in concertazione con le ANCI regionali, in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell’alloggio. Il canone di locazione dell’alloggio sociale di cui all’articolo 1, comma 3, non può superare quello derivante dai valori risultanti dagli accordi locali sottoscritti ai sensidell’articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, ovvero, qualora non aggiornati, il valore determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 114, della legge n. 350 del 2003, e può essere articolato in relazione alla diversa capacità economica degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell’alloggio.

L’applicazione della normativa richiamata, che peraltro assegna un ruolo rilevante alle Regioni per la definizione dei requisiti di accesso e permanenza nell’alloggio sociale, comporta necessariamente l’acquisizione dell’avviso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha adottato il citato decreto del 22 aprile 2008.

Al riguardo l’Agenzia segnala, comunque, che l’individuazione degli alloggi sociali ha effetto anche con riguardo ad altre disposizioni del decreto-legge n. 47 del 2014, che prevedono agevolazioni fiscali, nonché con riguardo alle disposizioni in materia di IMU, che prevedono un trattamento di favore per gli alloggi sociali, distinguendoli da quelli assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica.

In particolare, per quanto riguarda l’IMU, l’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, prevede al comma 2 che «L’imposta municipale propria non si applica, altresì: (…) b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;». Il comma 10 del medesimo articolo prevede che la detrazione per abitazione principale «si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

In altri termini dalle disposizioni in materia di IMU sembra evidenziarsi che la circostanza per cui un immobile sia assegnato da un IACP o da un ente di edilizia residenziale pubblica non comporta automaticamente la non applicazione dell’imposta, in quanto occorre verificare se l’immobile abbia effettivamente le caratteristiche di «alloggio sociale», di cui al citato decreto del 22 aprile 2008.

Tale orientamento è ribadito nelle FAQ IMU/TASI n. 15 e n. 20, predisposte dal Dipartimento delle finanze, laddove è precisato, rispettivamente, che i fabbricati posseduti da ex IACP, che non hanno i requisiti dell’alloggio sociale, sono assoggettati ad IMU, e che l’esenzione IMU si applica solo quando gli immobili hanno i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto del 22 aprile 2008.

Nella FAQ n. 20 è altresì precisato che «nel modello di Dichiarazione IMU il proprietario dell’alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni”, la seguente frase: “L’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lettera b), comma 2, dell’art 13 del decreto-legge n. 201 del 2011“». Quindi, costituisce uno specifico onere del proprietario dell’alloggio sociale attestare la sussistenza dei relativi requisiti.

Ciò posto si ritiene che, diversamente da quanto sembra desumersi dall’atto di sindacato ispettivo in esame, non tutti gli alloggi riconducibili alla tipologia di intervento e di gestione dell’edilizia residenziale pubblica – da parte delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica o degli istituti autonomi case popolari comunque denominati – integrano i presupposti per essere considerati alloggi sociali e consentono al locatario, quindi, di avvalersi della detrazione prevista all’articolo 7 del decreto-legge n. 47 del 2014.
Quanto precede rileva altresì anche per l’ulteriore valutazione circa l’adeguatezza della quantificazione della copertura finanziaria prevista per la detrazione in questione.

Infine, in relazione alla richiesta fatta dall’interpellante al Ministro dell’economia e delle finanze, di adottare atti per meglio esplicitare e rendere certo il diritto alla detrazione per i contribuenti conduttori di alloggio sociale, fatte salve eventuali iniziative del competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si rappresenta l’opportunità di precisare che, laddove la natura di «alloggio sociale», ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, non risulti espressamente dal contratto di locazione, il proprietario dell’alloggio dovrà rilasciare al locatario un’attestazione in cui sia specificato, analogamente a quanto previsto per la dichiarazione IMU, che l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti previsti dal citato decreto del 22 aprile 2008. Tale attestazione dovrà essere esibita dal locatario che intende avvalersi della detrazione agli intermediari che operano l’assistenza fiscale.

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