Superbonus 110%: tutto quello da sapere per richiedere e ottenere l’agevolazione

Chi esegue una ristrutturazione edilizia, entro il termine del 30 giugno 2022, può accedere alle agevolazioni previste dal Superbonus 110%. La misura si caratterizza per la possibilità di portare in detrazione il 110 per cento delle spese affrontate per eseguire interventi di riduzione del rischio sismico e di miglioramento dell’efficienza energetica.

Superbonus 110%: tutto quello da sapere per richiedere e ottenere l’agevolazione

La misura fiscale prevista dal Superbonus 110% è stata introdotta in Italia in seguito alla pubblicazione del decreto Rilancio. Il decreto, pensato dal Governo come una misura urgente in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha introdotto una detrazione fiscale del 110% su tutte le spese sostenute per effettuare interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e di riduzione del rischio sismico nei condomini o nelle abitazioni singole.Superbonus 110%: tutto quello da sapere per richiedere e ottenere l’agevolazioneIl superbonus prevede, come accennato sopra, una detrazione fiscale pari al 110% del valore dei lavori. I lavori per rientrare nell’agevolazione devono necessariamente essere effettuati nell’arco temporale che va dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, e possono essere suddivisi in 5 rate di pari ammontare.

Il soggetto beneficiario ha diverse possibilità di azione a questo punto: potrà scegliere se pagare direttamente l’impresa e quindi portarsi direttamente in detrazione la somma oppure se cedere il credito alle imprese e ottenere uno sconto direttamente in fattura che sarà applicato dall’azienda che esegue i lavori o ancora se cedere tale credito a banche o istituti di credito. Le imprese che accettano di acquisire il credito e scelgono di effettuare lo sconto in fattura, porteranno in compensazione il credito sempre suddiviso in cinque quote annuali di pari importo.

Quali sono gli interventi che possono accedere alle agevolazioni prevista dal Superbonus?

Con il Superbonus è possibile portare in detrazione le spese sostenute per lavori eseguiti sia su una singola unità immobiliare sia per lavori eseguiti su stabili condominiali. In ogni caso non è possibile portare detrazioni per lavori eseguiti su nuove costruzioni; gli immobili oggetto del provvedimento, infatti, devono essere già esistenti e dotati d’impianto di climatizzazione funzionante o al limite riattivabile.

Nel dettaglio i lavori detraibili devono sempre preveder almeno uno dei seguenti interventi trainanti:

  • Intervento d’isolamento termico delle strutture opache (ad esempio il cosiddetto cappotto termico) sulle superfici verticali, orizzontali e inclinate che interessino almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. L’edificio interessato può essere un condominio, un edificio unifamiliare, oppure un’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari purché sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi;
  • Intervento sulle parti comuni dell’edificio per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

Oltre al vincolo degli interventi trainanti esistono altri “limiti” obbligatori?

  1. Per poter usufruire del Superbonus 110% è necessario conseguire un miglioramento di classe energetica calcolato in un upgrade di almeno due classi energetiche dell’edificio (condominio o unifamiliare) o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Quali sono i soggetti che possono richiedere e beneficiare del Superbonus 110%?

I soggetti interessati alla detrazione sono i condomìni, per quanto riguarda gli interventi sulle parti comuni dell’edificio; le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, per quanto riguarda le unità immobiliari; gli Istituti autonomi case popolari (Iacp); le cooperative di abitazione a proprietà, per quanto riguarda l’ambito degli interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; le organizzazioni non lucrative di utilità sociale; le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge n. 266/1991; le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano; infine le associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente agli interventi destinati ai soli immobili o parti d’immobili adibiti a spogliatoi.

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