“Decreto del fare”: le novità per l’edilizia

"Decreto del fare": le novità per l'edilizia

Il cosiddetto “Decreto del fare” ha ottenuto la fiducia per la propria conversione in legge.
Molte le novità, all’interno del testo (Dl 69/2013), legate al mondo dell’edilizia e delle costruzioni.
Tra gli emendamenti approvati in commissione figura, ad esempio, l’obbligo per le stazioni appaltanti di motivare la scelta di non suddividere l’appalto in lotti nella delibera a contrarre. E tra i compiti affidato all’Autorità di vigilanza viene inserito anche quello di garantire la «tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali».
Il decreto fare si adegua alla sentenza del Consiglio di stato che ha abbattuto i paletti nell’utilizzo del Durc. Il documento sarà valido anche per più appalti. L’estensione della durata prima allungata da 90 a 180 giorni, viene però ora ridotta a 120 giorni.
Cambiano anche i criteri di individuazione del prezzo più basso. Nell’assegnazione delle gare di appalto bisognerà tenere fuori dai ribassi il costo del personale e quello per le spese di sicurezza. La novità prende forma tramite una modifica al codice degli appalti. Confermata la predisposizione di modelli semplificati per piani di sicurezza nel caso quest’ultimo non sia previsto ai sensi della legge 494/1196.
Spunta poi un nuovo termine per l’avvio della banca dati gestita dall’Autorità di Vigilanza per la verifica dei requisiti delle imprese. L’avvio del sistema Avcpass, previsto per il primo luglio 2013 è stato fatto slittare sul filo di lana da Via Ripetta al primo gennaio 2014. Il decreto fare introduce una novità. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti «andrà acquisita esclusivamente» tramite banca dati a partire da tre mesi successivi all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Altra novità l’anticipazione al 10% sul pagamento degli appalti pubblici sarà solo facoltativa. La possibilità vale fino al 31 dicembre 2014 e in più, rispetto alla versione originaria dell’emendamento proposta dal Governo, sarà una semplice facoltà e non un obbligo. In questo modo la norma perde molta della sua efficacia, dal momento che le stazioni appaltanti con problemi di cassa saranno disincentivate a dare soldi agli appaltatori prima del tempo.
In materia di terre e rocce da scavo arriva l’attesa semplificazione del sistema di gestione dello smarino. Viene, di fatto, introdotta una nuova procedura semplificata che sarà applicabile sia ai piccoli cantieri sotto i 6mila metri cubi di materiale estratto sia ai cantieri intermedi, non sottoposti a Via e Aia. Le imprese impegnate in queste categorie di lavori potranno utilizzare le procedure dell’articolo 184 bis del Codice ambiente (Dlgs n. 152/2006), opportunamente emendato con una serie di semplificazioni che, ad esempio, consentono di cambiare la destinazione di riutilizzo del materiale o di allungare i tempi della procedura oltre i 12 mesi come previsto fino a questo momento.
Infine l’inserimento del Durt, ovvero il documento unico di regolarità tributaria.
In base a questa norma l’impresa appaltatrice si libera della responsabilità fiscale chiedendo il Durt all’azienda in subappalto secondo procedure che saranno stabilite a breve dall’agenzia delle entrate.
In sostanza l’azienda dovrà iscriversi a un apposito canale telematico predisposto dall’agenzia delle entrate, cui dovrà trasmettere mensilmente la documentazione. E tutto al fine di ottenere il Durt: ben 21 adempimenti, altre scartoffie, altri passaggi burocratici, altro accanimento. Senza contare che le micro-imprese, che oggi possono versare trimestralmente l’Iva, per ottenere il Durt dovranno farlo mensilmente. Magari con il rischio di fallire.

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