Cade uno dei privilegi storici degli architetti. Secondo la sentenza del 14 febbraio 2002, n. 860, l’architetto non è l’unico professionista che può restaurare i beni culturali sottoposti a vincolo. Alcune parti del lavoro possono essere affidate ad altri professionisti. La sentenza si riferisce a quegli interventi non tecnici che possono essere seguiti anche da un professionista che non sia architetto.
La riserva assoluta si era sino ad oggi basata sull’articolo 52 del regio decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 che prevede “…le opere di edilizia civile, che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20/6/1909, n. 364, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto…”
Per quanto concerne il temine “parte tecnica” dell’intervento ci si riferisce ai soli calcoli di stabilità e all’impiantistica; la distribuzione dei vani all’interno dell’edificio nonché gli interventi di adeguamento igienico-funzionale e di abbattimento delle barriere architettoniche restano di esclusiva competenza dell’architetto.
Non solo architetti
24 Maggio 2002
Categoria: NORME e LEGGI
