Sicurezza antincendio e cappotto termico: si prova a fare chiarezza

Sicurezza antincendio e cappotto termico: si prova a fare chiarezza

Dopo l’incendio divampato a Milano, sono molte le ipotesi al vaglio. Rete IRENE esclude che quanto accaduto possa collegarsi a un sistema di isolamento a cappotto. E spiega perché

a cura di Andrea Ballocchi

Incendio in via Antonini a milano e sicurezza del sistema a cappotto

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Si può parlare di sicurezza antincendio e cappotto termico? La questione è emersa dopo quanto è accaduto domenica scorsa andare in fiamme e in fumo il grattacielo a Milano.

Partiamo dalla cronaca: domenica 29 agosto nel capoluogo lombardo va a fuoco la “Torre dei Moro”, un palazzo alto 60 metri sito in via Antonini. In molti ripensano a quanto avvenuto a Londra nel 2017, alle Greenfell Tower, dove un incendio provocò la morte più di 70 persone.

Nel caso di Milano fortunatamente non ci sono state vittime e sulle cause sta indagando la magistratura. Ma non sono mancate ipotesi e teorie per spiegare l’origine del grave evento. Il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, secondo quanto riportato dall’Ansa lo stesso giorno dell’incendio, ha affermato che: “l’innesco del rogo è da accertare, ma sembrerebbe che la veloce propagazione delle fiamme sia legata al cappotto termico dell’edificio, il rivestimento esterno dell’edificio”.

La questione comincia a complicarsi. Secondo l’amministratore del condominio, la facciata di torre dei Moro “era composta di Alucobond, un materiale costituito da lamiere di alluminio”.  In realtà una nota pubblicata su sito web della stessa azienda spiega che “il pannello composito di alluminio (ACM) utilizzato nella Torre dei Moro di Milano NON era ALUCOBOND® prodotto da 3A Composites. Il materiale ACM utilizzato è stato molto probabilmente un composito con nucleo in PE (polietilene) che è in classe D-E secondo la EN 13501-1 e non fire-retardant o non combustibile come riportato dai media”..

Intanto che le parole scorrono, c’è chi comincia a paventare che quanto avvenuto a Milano possa riguardare uno dei tanti interventi rivestimento a cappotto, tra i più frequenti nei lavori di riqualificazione energetica svolti grazie al Superbonus 110%.

Sicurezza antincendio e cappotto termico: la risposta di Rete IRENE

La domanda quindi è: c’è un legame tra sicurezza antincendio e cappotto termico? La risposta la fornisce Rete IRENE, Rete di Imprese per la Riqualificazione ENergetica degli Edifici. In un dettagliato articolo si scrive: “Quanto accaduto ieri a Milano in Via Antonini non ha nulla a che fare con un intervento di riqualificazione energetica, e non ha nulla a che fare con un sistema di isolamento a cappotto, costruito come sistema di isolamento termico secondo criteri e standard molto rigorosi ed assolutamente sicuri”. 

Aggiunge poi rispetto a quanto avvenuto “non spetta certo a noi dire cosa sia o come sia o soprattutto perché sia stata impiegata una tale tecnologia.  A noi spetta invece un compito diverso, ma altrettanto importante: dare sicurezza a tutte le famiglie che hanno realizzato un sistema di isolamento a cappotto in passato e dare la stessa sicurezza a coloro che si stanno accingendo a realizzarlo. Irene si adopera da sempre verso l’impiego di tecnologie sicure e corrette. Incentivo superbonus 110 o meno”.

Non manca poi di evidenziare che le famiglie “che in passato, e oggi, si sono interfacciate con un sistema di isolamento termico a cappotto si devono sentire sicure. I sistemi a cappotto che vengono impiegati sugli edifici residenziali sono tutti dotati delle certificazioni di reazione al fuoco come richiesto dalla normativa vigente.”

Gli incendi nelle facciate: “In Italia meno rilevanti”

Nello stesso documento pubblicato da Rete IRENE si segnala inoltre che in Italia, “a detta dei tecnici del Ministero degli Interni – Dipartimento VV. FF., gli incendi delle facciate degli edifici civili sono meno rilevanti, sia in numero che in gravità dell’evento, rispetto a ciò che avviene in altri paesi europei ed in particolare rispetto ai paesi del Nord Europa.

I fattori sono molti ma sostanzialmente il principale motivo risiede nella tipologia costruttiva degli edifici impiegata in Italia per tradizione ossia nell’uso generalizzato di strutture in cemento armato e pareti in laterizio rivestite con intonaci cementizi o pareti in muratura portante di varia natura.

Ricorda anche che da diversi anni le questioni stanno sensibilmente cambiando e cambieranno ulteriormente in considerazione dell’obiettivi NZEB, ovvero gli edifici a energia quasi zero, indicato e normato nel D.M. del 26 Giugno 2015 sia per i nuovi edifici che per gli interventi di ristrutturazione.

Infatti le modalità costruttive sono state investite dall’esigenza imperativa di dover isolare gli edifici in modo massiccio evitando il più possibile la formazione di ponti termici strutturali, il che significa, in sostanza, l’esigenza di portare all’esterno dell’involucro il sistema isolante con soluzioni quali il Cappotto o la Parete Ventilata. Questa situazione è valida sia per i nuovi edifici che per gli edifici che hanno affrontato o stanno per affrontare un intervento di riqualificazione energetica (pressoché obbligatorio secondo le disposizioni del già citato D.M. del 26 Giugno 2015). Queste soluzioni tecniche (cappotto o parete ventilata) di grandissimo valore igrotermico, e spesso anche acustico, in grado di conferire alle abitazioni elevati confort abitativi, necessitano, per altro di particolari attenzioni per quanto riguarda la loro possibilità di propagare l’incendio in un edificio.

Cosa dice la normativa

La stessa Rete IRENE evidenzia come i progettisti debbano considerare in modo assoluto della necessità di attenersi alle disposizioni vigenti “sapendo per altro che si è in attesa di nuove normative a livello Europeo relative ai requisiti di sicurezza antincendio delle facciate”.

A proposito di sicurezza antincendio e cappotto termico, la stessa ricorda la normativa vigente. In particolare quanto emesso nel 2019 in materia di condomini, con nuove regole e nuove scadenze per gli amministratori.

Ci si riferisce al decreto del Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione. Nell’articolo 2 si scrive che per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di:

  • limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all’interno della costruzione e inizialmente non interessati dall’incendio;
  • limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell’edificio);
  • evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata – frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.

Fa poi riferimento alla guida tecnica “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili” allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile e segnala che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e per quelli esistenti che siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate”.

I sistemi a Cappotto? Affidabili se nella giusta classe

Rete IRENE non manca di sottolineare che ha anticipato, di ben oltre cinque anni, il recepimento delle direttive indicate nella citata Circolare del Ministero degli Interni che aveva un carattere “volontario”. Riporta le indicazioni sull’impiego dei materiali isolanti contenute nella 5043 del 15/04/2013 del Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Alla voce “reazione al fuoco” il testo riporta che i prodotti isolanti presenti in una facciata, comunque realizzata secondo quanto indicato nelle definizioni di cui al punto 2, devono essere di classe 1 di reazione al fuoco, ovvero classe B-s3-d0. Dove: B si intende che non conduce la fiamma; s3 si intende una elevata produzione di fumo e d0 certifica l’assenza di gocce ardenti.

“Quindi i sistemi a Cappotto – purché certificati almeno nella classe di reazione al fuoco B s3 d0 – sono affidabili e rispettosi delle attuali indicazioni dei VV.FF” si riporta, nel documento redatto da Carlo Castoldi, ingegnere del Comitato Tecnico Scientifico di Rete IRENE.

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