La Cassazione penale con sentenza n.3797 del 24 marzo 2000, stabilisce che il datore di lavoro deve rispondere delle lesioni riportate dal dipendente infortunato qualora i macchinari utilizzati risulti sprovvisto delle necessarie tutele antinfortunistiche. Tale principio viene considerato valido anche se l’infortunio sia da considerarsi causato da imprudenza del dipendente.
