D.M. 22 febbraio 2006

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali
destinati ad uffici.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento
dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina
delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco per i servizi a pagamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente
attuazione di direttive europee riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento
dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi», e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37, concernente il regolamento recante disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione incendi;
Rilevata la necessita' di emanare specifiche disposizioni di
prevenzione incendi per gli edifici e/o locali destinati ad uffici;
Visto il progetto di regola tecnica approvato dal Comitato centrale
tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come
modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
10 giugno 2004, n. 200;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per oggetto le disposizioni di
prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e
l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici con oltre 25
persone presenti, ad esclusione degli uffici di controllo e gestione
diretta annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito di
attivita' industriali e/o artigianali.
2. Le norme contenute nei Titoli II e III dell'allegato al presente
decreto si applicano agli edifici e/o locali destinati ad uffici di
cui al comma 1 di nuova costruzione, agli edifici e/o locali
esistenti in cui si insediano uffici di nuova realizzazione, agli
edifici e/o locali esistenti gia' adibiti ad ufficio alla data di
entrata in vigore del presente decreto in caso siano oggetto di
interventi che comportino modifiche sostanziali, i cui progetti siano
presentati ai competenti Comandi provinciali dei Vigili del fuoco per
le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, dopo l'entrata
in vigore del presente decreto. Si intendono per modifiche
sostanziali lavori che comportino interventi di ristrutturazione
edilizia secondo la definizione riportata all'art. 3 (L), comma 1,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. In ogni caso gli interventi di modifica effettuati in
locali esistenti, che non comportino un loro cambio di destinazione,
non possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.
3. Gli edifici e/o locali destinati ad uffici esistenti non
ricompresi nella casistica di cui al precedente comma 2, per i quali
e' richiesto il certificato di prevenzione incendi ai sensi del
decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 9 aprile 1982,
recante «Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965,
concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di
prevenzione incendi», compresi quelli in possesso di nulla osta
provvisorio in corso di validita' rilasciato ai sensi della legge
7 dicembre 1984, n. 818, devono essere adeguati a quanto previsto al
Titolo IV dell'allegato al presente decreto entro cinque anni
dall'entrata in vigore dello stesso. Agli uffici esistenti, soggetti
ai controlli di prevenzione incendi, non e' richiesto alcun
adeguamento qualora:
a) siano in possesso di certificato di prevenzione incendi;
b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica,
adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto
approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco.
Art. 2.
Obiettivi
1. Ai fini della sicurezza antincendio e per conseguire gli
obiettivi di incolumita' delle persone e tutela dei beni, i locali
destinati ad uffici devono essere realizzati e gestiti in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine di
assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio
all'interno dei locali;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali
contigui;
e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino i locali
indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di
operare in condizioni di sicurezza.
Art. 3.
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e'
approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al
presente decreto.
Art. 4.
Commercializzazione CE
1. I prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione
europea o dalla Turchia, ovvero da uno degli Stati aderenti
all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), firmatari
dell'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme o
regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire
un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio,
equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione,
possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal
presente decreto.
Art. 5.
Disposizioni complementari e finali
1. Per gli edifici e/o locali destinati ad uffici fino a 500
addetti che hanno caratteristiche tali da non consentire l'integrale
osservanza delle disposizioni di cui all'allegato al presente
decreto, gli interessati possono presentare al Comando provinciale
dei Vigili del fuoco competente per territorio domanda motivata per
l'ottenimento della deroga al rispetto delle condizioni prescritte.
Il Comando esamina la richiesta entro sessanta giorni dal ricevimento
ed esprime un proprio motivato parere la cui osservanza e' rimessa
alla diretta responsabilita' del titolare dell'attivita'. Le
modalita' di presentazione della domanda devono essere conformi a
quanto stabilito all'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno
4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 104 del 7 maggio 1998, recante «Disposizioni relative
alle modalita' di presentazione ed al contenuto delle domande per
l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonche'
all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei
vigili del fuoco», fatta eccezione per i riferimenti relativi alla
trasmissione della documentazione alla Direzione regionale o
interregionale dei Vigili del fuoco. Tale richiesta di parere rientra
tra i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, e l'importo dovuto
e' calcolato in base ad una durata del servizio pari a sei ore.
Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 22 febbraio 2006
Il Ministro: Pisanu
Allegato
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA
COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI EDIFICI E/O LOCALI DESTINATI AD
UFFICI CON OLTRE 25 PERSONE PRESENTI.
Titolo I
GENERALITA'
1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si
rimanda a quanto emanato con decreto del Ministro dell'interno
30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).
Inoltre ai fini della presente regola tecnica si definisce:
corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale e'
possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio
cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un
corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o
fino al piu' prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale; nel
calcolo della lunghezza del corridoio cieco occorre considerare anche
il percorso d'esodo in unica direzione all'interno di locali ad uso
comune;
piano di riferimento: piano ove avviene l'esodo degli occupanti
all'esterno dell'edificio, normalmente corrispondente con il piano
della strada pubblica o privata di accesso;
spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con
una via di esodo verticale od in essa inserito; tale spazio non deve
costituire intralcio alla fruibilita' delle vie di esodo e deve avere
caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con
ridotte o impedite capacita' motorie in attesa dei soccorsi;
edifici isolati: edifici esclusivamente destinati ad uffici ed
eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi,
strutturalmente e funzionalmente separati da questi, anche se con
strutture di fondazione comuni;
edifici a destinazione mista: edifici non isolati con vie di
esodo indipendenti;
scala di sicurezza esterna: scala totalmente esterna, rispetto
al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e realizzata
secondo i criteri sotto riportati:
i materiali devono essere incombustibili;
la parete esterna dell'edificio su cui e' collocata la scala,
compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza
pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni
lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60. In
alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti
dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle
protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di
resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato;
presenze: numero complessivo di addetti e di ospiti
contemporaneamente presenti coincidente con il massimo affollamento
ipotizzabile;
archivi e depositi: locali adibiti unicamente al ricovero del
materiale di ufficio ove normalmente non vi e' presenza di persone.
Non vengono considerati i vani e gli armadi a muro con superficie in
pianta non eccedente 1,5 m2.
2. Classificazione.
1. In relazione al numero di presenze, gli uffici sono suddivisi
nelle seguenti tipologie:
tipo 1: da 26 fino a 100 presenze;
tipo 2: da 101 fino a 300 presenze;
tipo 3: da 301 fino a 500 presenze;
tipo 4: da 501 fino a 1000 presenze;
tipo 5: con oltre 1000 presenze.
Titolo II
UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE
CON OLTRE CINQUECENTO PRESENZE
3. Ubicazione.
3.1. Generalita'.
1. Gli edifici destinati ad uffici devono essere ubicati nel
rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni
vigenti, da altre attivita' che comportino rischi di esplosione o
incendio.
2. Gli uffici possono essere ubicati:
a) in edifici isolati;
b) in edifici a destinazione mista, purche' sia fatta salva
l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative;
3. Gli edifici destinati ad uffici di tipo 4, di altezza
antincendi superiore a 18 m, e quelli di tipo 5 devono possedere i
requisiti di cui alla lettera a) del precedente comma 2.
4. I locali possono essere ubicati a qualsiasi quota al di sopra
del piano di riferimento e non oltre il secondo piano interrato fino
alla quota di — 10,0 m rispetto al piano di riferimento. I locali
ubicati a quote comprese tra — 7,5 m e — 10,0 m devono essere
protetti mediante impianto di spegnimento automatico e devono
disporre di uscite ubicate lungo il perimetro che immettano in luoghi
sicuri dinamici.
3.2. Accesso all'area.
1. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili
del fuoco, gli accessi alle aree dove sono ubicati gli uffici devono
avere i seguenti requisiti minimi:
larghezza: 3,50 m;
altezza libera: 4 m;
raggio di volta: 13 m;
pendenza: non superiore al 10%;
resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse
anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).
2. Per gli uffici ubicati in edifici di altezza antincendi
superiore a 12 m, deve essere assicurata la possibilita' di
accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del fuoco,
almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano, purche'
cio' consenta di raggiungere tutti i locali di piano tramite percorsi
interni al piano.
3. Qualora non sia possibile soddisfare i predetti requisiti
devono essere adottate misure atte a consentire l'operativita' dei
soccorsi.
4. Separazioni – Comunicazioni.
1. Salvo quanto disposto nelle specifiche disposizioni di
prevenzione incendi, gli uffici di cui al presente titolo:
a) possono comunicare direttamente con attivita' ad essi
pertinenti non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi
del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982;
b) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo di
caratteristiche almeno REI/EI 60 o spazi scoperti con le attivita'
soggette ai controlli di prevenzione incendi, ad essi pertinenti; la
suddetta limitazione non si applica alle seguenti attivita' ad uso
esclusivo degli uffici per le quali si rimanda alle specifiche
disposizioni previste nella presente regola tecnica:
vani di ascensori e montacarichi di cui al punto 95 del
decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982;
archivi e depositi di cui al punto 43 del decreto del
Ministro dell'interno 16 febbraio 1982;
c) sono vietate le comunicazioni con altre attivita' ad essi
non pertinenti (soggette o meno ai controlli dei Vigili del fuoco ai
sensi del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982), dalle
quali devono essere separati mediante elementi costruttivi di
resistenza al fuoco almeno REI/EI 60 od altro valore maggiore se
richiesto da specifiche disposizioni di prevenzione incendi.
2. Per le attivita' accessorie di cui al successivo punto 8,
soggette o meno ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del
decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, si applicano le
disposizioni riportate allo stesso punto.
5. Caratteristiche costruttive.
5.1. Resistenza al fuoco.
1. Le strutture ed i sistemi di compartimentazione devono
garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI
secondo quanto riportato:
piani interrati: R e REI/EI 90;
edifici di altezza antincendi inferiore a 24 m: R e REI/EI 60;
edifici di altezza antincendi compresa tra 24 e 54 m: R e
REI/EI 90;
edifici di altezza antincendi oltre 54 m: R e REI/EI 120.
2. Per edifici di tipo isolato fino a tre piani fuori terra, ad
esclusione dei piani interrati, sono consentite caratteristiche di
resistenza al fuoco R e REI/EI 30 qualora compatibili con il carico
di incendio.
3. Per le strutture ed i sistemi di compartimentazione delle aree
a rischio specifico si applicano le disposizioni di prevenzione
incendi all'uopo emanate nonche' quanto stabilito dalla presente
regola tecnica.
4. I requisiti di resistenza al fuoco dei singoli elementi
strutturali e di compartimentazione nonche' delle porte e degli altri
elementi di chiusura, devono essere valutati ed attestati in
conformita' al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998
(Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998).
5.2. Reazione al fuoco.
1. I prodotti da costruzione rispondenti al sistema di
classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno
10 marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005), devono
essere installati seguendo le prescrizioni e le limitazioni previste
al comma successivo, tenendo conto delle corrispondenze tra classi di
reazione al fuoco stabilite dal decreto del Ministro dell'interno
15 marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005).
2. I materiali installati devono essere conformi a quanto di
seguito specificato:
a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle
rampe, e' consentito l'impiego di materiali di classe 1 in ragione
del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti +
soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti
devono essere impiegati materiali di classe 0 (incombustibili). Nel
caso in cui le vie di esodo orizzontali siano delimitate da pareti
interne mobili, e' consentito adottare materiali in classe 1 di
reazione al fuoco eccedenti il 50% della superficie totale a
condizione che il piano sia protetto da impianto di spegnimento
automatico;
b) in tutti gli altri ambienti e' consentito che le
pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, e le pareti interne
mobili siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento
siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di
spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti
ad impianti di rivelazione degli incendi;
c) i materiali di rivestimento combustibili, nonche' i
materiali isolanti in vista di cui alla successiva lettera f),
ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti
in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo
spazi vuoti o intercapedini. Ferme restando le limitazioni previste
alla precedente lettera a), e' consentita l'installazione di
controsoffitti e di pavimenti sopraelevati nonche' di materiali di
rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza
agli elementi costruttivi, purche' abbiano classe di reazione al
fuoco non superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle
effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili
fonti di innesco;
d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le
facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco
non superiore ad 1;
e) i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM;
f) i materiali isolanti in vista, con componente isolante
direttamente esposto alle fiamme, devono essere di classe di reazione
al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista,
con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono
ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1. I materiali
isolanti installati all'interno di intercapedini devono essere
incombustibili. E' consentita l'installazione di materiali isolanti
combustibili all'interno di intercapedini delimitate da elementi
realizzati con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco
almeno REI/EI 30.
3. L'impiego dei prodotti da costruzione per i quali sono
prescritti specifici requisiti di reazione al fuoco, deve avvenire
conformemente a quanto previsto all'art. 4 del decreto del Ministro
dell'interno 10 marzo 2005. I restanti materiali non ricompresi fra i
prodotti da costruzione devono essere omologati ai sensi del decreto
del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 (Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) e successive modifiche
ed integrazioni.
4. E' consentita la posa in opera di rivestimenti lignei delle
pareti e dei soffitti, purche' opportunamente trattati con prodotti
vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le
modalita' e le indicazioni contenute nel decreto del Ministro
dell'interno 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo
1992).
5.3. Compartimentazione.
Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti, anche su
piu' piani, di superfici non eccedenti quelle indicate nella seguente
tabella.
=====================================================================
| Attivita' di cui al | Attivita' di cui al
Altezza antincendi (in| punto 3.1., comma 2, | punto 3.1., comma 2,
metri) | lettera a) (in m2) | lettera b) (in m2)
=====================================================================
sino a 12…. | 6.000 | 4.000
———————————————————————
da 12 a 24…. | 4.000 | 3.000
———————————————————————
da 24 a 54…. | 2.000 | 1.500
———————————————————————
oltre 54…. | 1.000 | 1.000
6. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.
6.1. Affollamento.
1. Il massimo affollamento ipotizzabile e' fissato in:
a) aree destinate alle attivita' lavorative: 0,1 pers/m2 e
comunque pari almeno al numero degli addetti effettivamente presenti
incrementato del 20%;
b) aree ove e' previsto l'accesso del pubblico: 0,4 pers/m2;
c) spazi per riunioni, conferenze e simili: numero dei posti a
sedere ed in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le
persone con ridotte od impedite capacita' motorie.
6.2. Capacita' di deflusso.
1. Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacita' di
deflusso devono essere non superiori ai seguenti valori:
a) 50 per locali con pavimento a quota compresa tra piu' o meno
1 m rispetto al piano di riferimento;
b) 37,5 per locali con pavimento a quota compresa tra piu' o
meno 7,5 m rispetto al piano di riferimento;
c) 33 per locali con pavimento a quota al di sopra o al di
sotto di 7,5 m rispetto al piano di riferimento.
6.3. Sistema di vie di uscita.
1. Deve essere previsto un sistema organizzato di vie di uscita,
dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile ed alle
capacita' di deflusso stabilite. Il sistema di vie di uscita deve
essere organizzato per il deflusso rapido ed ordinato degli occupanti
all'esterno dell'edificio. Il percorso puo' comprendere corridoi,
vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e
passaggi.
2. L'altezza dei percorsi deve essere non inferiore a 2 m. La
larghezza utile dei percorsi deve essere misurata deducendo
l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli
estintori; la misurazione della larghezza, sia dei percorsi che delle
uscite, va eseguita nel punto piu' stretto della luce. Tra gli
elementi sporgenti non vanno considerati quelli posti ad un'altezza
superiore a 2 m ed i corrimano con sporgenza non superiore ad 8 cm.
3. Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che
possono costituire impedimento al regolare deflusso delle persone.
4. I pavimenti in genere ed i gradini in particolare non devono
avere superfici sdrucciolevoli. Lungo i percorsi d'esodo non devono
essere installati specchi se possono trarre in inganno sulla
direzione dell'uscita. Le superfici trasparenti devono essere
idoneamente segnalate.
5. Ad ogni piano ove hanno accesso persone con ridotte o impedite
capacita' motorie, ad eccezione del piano di riferimento, deve essere
previsto almeno uno spazio calmo. Gli spazi calmi devono essere
dimensionati in base al numero di utilizzatori previsto dalle
normative vigenti. Le caratteristiche di resistenza al fuoco degli
elementi portanti e separanti dello spazio calmo devono essere almeno
pari a quelle richieste per l'edificio.
6.4. Numero delle uscite.
1. Il numero di uscite dei singoli piani dell'edificio non deve
essere inferiore a due, ubicate in posizione ragionevolmente
contrapposta.
6.5. Larghezza delle vie di uscita.
1. La larghezza utile delle vie di uscita deve essere multipla
del modulo di uscita e non inferiore a due moduli. La larghezza
totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, e'
determinata dal rapporto tra il massimo affollamento e la capacita'
di deflusso del piano.
2. Per gli uffici che occupano piu' di due piani fuori terra, la
larghezza totale delle vie di uscita che immettono in luogo sicuro
all'aperto deve essere calcolata sommando il massimo affollamento di
due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore
affollamento.
3. Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate
anche le porte d'ingresso, quando queste sono apribili verso
l'esterno.
6.6. Lunghezza delle vie di uscita.
1. La lunghezza massima del percorso di esodo e' fissata in:
45 m sino a raggiungere un luogo sicuro dinamico oppure
l'esterno dell'attivita';
30 m per raggiungere una scala protetta.
2. La misurazione della lunghezza va effettuata dalla porta di
uscita di ciascun locale con presenza di persone e da ogni punto
degli spazi comuni (atri, disimpegni, uffici senza divisori, ecc.)
sino a luogo sicuro o scala protetta.
3. La lunghezza dei corridoi ciechi non deve essere superiore a
15 m.
6.7. Porte.
1. Le porte delle uscite di sicurezza devono aprirsi nel senso
dell'esodo a semplice spinta. I battenti delle porte, quando sono
aperti, non devono ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli.
2. Qualora le porte di ingresso vengano utilizzate come uscite di
sicurezza, possono anche essere:
di tipo girevole, se accanto e' installata una porta apribile a
spinta verso l'esterno;
di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente se
possono essere aperte a spinta verso l'esterno (con dispositivo
appositamente segnalato) e restare in posizione di apertura quando
manca l'alimentazione elettrica.
3. Le porte che danno sulle scale non devono aprirsi direttamente
sulle rampe, ma sul pianerottolo senza ridurne la larghezza. Le
superfici trasparenti delle porte devono essere costituite da
materiali di sicurezza ed essere idoneamente segnalate.
6.8. Scale.
1. I vani scala, in funzione dell'altezza antincendi degli
edifici, devono essere:
di tipo protetto: fino a 24 m;
a prova di fumo o esterne: oltre 24 m.
2. Sono ammesse scale di tipo aperto in edifici fino a 2 piani
fuori terra.
3. Le caratteristiche di resistenza al fuoco devono essere
conformi a quanto stabilito al punto 5.1.
4. Le rampe delle scale utilizzate per l'esodo devono essere
rettilinee, non devono presentare restringimenti, devono avere non
meno di tre gradini e non piu' di quindici. I gradini devono essere a
pianta rettangolare, alzata e pedata costanti, rispettivamente non
superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Sono ammesse rampe non
rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno
ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm
misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.
5. I vani scala devono essere provvisti di aperture di aerazione
in sommita' (a parete o a soffitto) di superficie non inferiore ad 1
m2, con sistema di apertura degli infissi comandato sia
automaticamente da rivelatori di incendio, che manualmente mediante
dispositivo posto in prossimita' dell'entrata alle scale, in
posizione segnalata.
6.9. Impianti di sollevamento – scale mobili.
1. Le caratteristiche dei vani degli impianti di sollevamento
debbono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di
prevenzione incendi.
2. Gli impianti di sollevamento (ascensori e montacarichi) non
devono essere utilizzati in caso d'incendio ad eccezione degli
ascensori antincendio e di soccorso.
3. Gli ascensori e le scale mobili non vanno computati ai fini
del dimensionamento delle vie di uscita. Occorre prevedere, in caso
di incendio, un sistema automatico che comandi il blocco delle scale
mobili, nonche' il riporto degli ascensori al piano di riferimento.
4. Laddove sono previste scale di tipo protetto e/o a prova di
fumo, i vani corsa degli impianti di sollevamento devono essere
almeno di tipo protetto con caratteristiche REI/EI in funzione
dell'altezza dell'edificio.
6.10. Ascensori antincendio e di soccorso.
1. Negli edifici aventi altezza antincendi superiore a 32 metri
devono essere previsti ascensori antincendio ubicati in modo tale da
poter raggiungere ogni locale dei singoli piani.
2. Negli edifici aventi altezza antincendi superiore a 54 metri,
in aggiunta agli ascensori antincendio, devono essere previsti
ascensori di soccorso ubicati in modo tale da poter raggiungere ogni
locale dei singoli piani.
7. Aerazione.
1. L'edificio, ai fini antincendi, deve essere dotato di
aerazione secondo le vigenti norme di buona tecnica; ove non sia
possibile l'aerazione naturale si puo' fare ricorso a quella
meccanica con impianto di immissione e di estrazione, in grado di
funzionare anche in caso di emergenza.
8. Attivita' accessorie.
8.1. Locali per riunioni e trattenimenti.
1. Fatta salva l'osservanza delle disposizioni relative ai locali
di pubblico spettacolo ed intrattenimento per i locali aperti al
pubblico con capienza superiore a 100 posti, ai locali destinati a
riunioni, conferenze, trattenimenti in genere, pertinenti l'attivita'
adibita ad ufficio, si applicano le seguenti disposizioni.
8.1.1. Ubicazione.
1. I locali possono essere ubicati a qualsiasi quota al di sopra
del piano di riferimento e non oltre il secondo piano interrato fino
alla quota di — 10,0 m rispetto al piano di riferimento. I predetti
locali, se ubicati a quote comprese tra — 7,5 m e — 10,0 m, devono
essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico e devono
disporre di uscite ubicate lungo il perimetro che immettano in luoghi
sicuri dinamici.
8.1.2. Parti comunicanti.
1. Fatto salvo quanto previsto in altri punti della presente
regola tecnica e nelle disposizioni di prevenzione incendi relative
alle aree a rischio specifico, sono ammesse le seguenti
comunicazioni:
a) locali con capienza fino a 100 persone: comunicazione
diretta con altri ambienti dell'attivita';
b) locali con capienza superiore a 100 persone, non aperti al
pubblico: elementi di separazione, ivi comprese le porte di
comunicazione con altri ambienti dell'attivita', di caratteristiche
di resistenza al fuoco almeno REI/EI 30.
8.1.3. Requisiti di reazione al fuoco dei materiali.
1. Per quanto concerne i requisiti di reazione al fuoco dei
materiali si applicano le prescrizioni previste per i locali di
pubblico spettacolo.
8.1.4. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.
1. L'affollamento massimo ipotizzabile, in quei locali in cui le
persone trovano posto in sedili distribuiti in file, gruppi e
settori, e' determinato dal numero di posti; negli altri casi viene
fissato pari a quanto risulta in base ad una densita' di affollamento
non superiore a 0,7 persone/m2 da dichiarare a cura del titolare
dell'attivita'.
2. I locali devono disporre di un sistema organizzato di vie
d'esodo avente le seguenti caratteristiche:
a) i locali con capienza superiore a 100 persone devono essere
serviti da uscite che, per numero e per dimensioni, siano conformi
alle vigenti norme per i locali di pubblico spettacolo. Almeno la
meta' di tali uscite devono addurre direttamente all'esterno o in
luogo sicuro dinamico mentre le altre possono immettere nel sistema
di vie di esodo del piano;
b) i locali con capienza complessiva tra 50 e 100 persone
devono essere dotati di almeno due uscite, la cui larghezza sia
conforme alle vigenti norme di prevenzione incendi per i locali di
pubblico spettacolo, che immettano nel sistema di vie di esodo del
piano;
c) i locali con capienza inferiore a 50 persone e' ammesso che
siano serviti da una sola uscita, di larghezza pari almeno a 1,20 m,
che immetta nel sistema di vie di uscita del piano;
d) i locali con capienza fino a 25 persone e' ammesso che siano
serviti da una sola uscita, di larghezza non inferiore a 0,80 m,
senza l'obbligo di apertura della porta nel verso dell'esodo.
8.1.5. Distribuzione dei posti a sedere.
1. Per i locali con capienza superiore a 50 persone, la
distribuzione dei posti a sedere deve essere conforme alle vigenti
disposizioni per i locali di pubblico spettacolo. Sono ammesse
particolari sistemazioni distributive, funzionali alle esigenze del
caso, purche' non costituiscano impedimento ed ostacolo per lo
sfollamento delle persone in caso di emergenza.
8.2. Locali per servizi logistici.
1. I locali destinati alla distribuzione o consumazione dei pasti
con annessi impianti di cucina e/o lavaggio delle stoviglie
alimentati a combustibile liquido o gassoso, devono essere
rispondenti alle specifiche normative di prevenzione incendi vigenti.
2. Sono ammesse zone adibite a foresteria fino ad un massimo di
25 posti letto purche' rispondenti alla specifica normativa di
prevenzione incendi per attivita' ricettive, separate dagli ambienti
adibiti ad ufficio con elementi costruttivi e porte REI/EI 60.
L'eventuale abitazione del custode deve essere separata con elementi
costruttivi aventi caratteristiche di resistenza al fuoco almeno
REI/EI 60 e puo' comunicare tramite porta almeno EI 60 munita di
dispositivo di autochiusura.
8.3. Archivi e depositi.
8.3.1. Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie
fino a 15 m2.
1. E' consentito destinare ad archivi e depositi di materiali
combustibili locali di piano di superficie non eccedente 15 m2, anche
privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni:
gli elementi di separazione e le porte di accesso, munite di
dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche di
resistenza al fuoco almeno EI/EI 30;
il locale deve essere protetto con rivelatori di incendio
collegati all'impianto di segnalazione e allarme;
all'esterno del locale, in prossimita' della porta di accesso,
deve essere posizionato almeno un estintore portatile avente carica
minima pari a 6 kg e capacita' estinguente non inferiore a 21A 89B;
il carico di incendio deve essere limitato a 30 kg/m2.
8.3.2. Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie
fino a 50 m2.
1. E' consentito destinare ad archivi e depositi di materiali
combustibili locali di piano di superficie non eccedente 50 m2, alle
seguenti condizioni:
gli elementi di separazione e le porte di accesso, munite di
dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche di
resistenza al fuoco almeno REI/EI 60;
la superficie di aerazione naturale non deve essere inferiore
ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere
per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, e'
ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi
ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza,
sempreche' sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari
almeno al 25% di quella richiesta. L'aerazione naturale puo' essere
ottenuta anche tramite camini di ventilazione;
il locale deve essere protetto con rivelatori di incendio
collegati all'impianto di segnalazione e allarme;
sia all'interno che all'esterno del locale, in prossimita'
della porta di accesso, deve essere posizionato almeno un estintore
portatile avente carica minima pari a 6 kg e capacita' estinguente
non inferiore a 34A 144B;
il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/m2.
8.3.3. Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie
superiore a 50 m2.
1. E' consentito destinare ad archivi e depositi di materiali
combustibili locali ubicati ai piani fuori terra e/o ai piani 1° e 2°
interrato, di superficie superiore a 50 m2, alle seguenti condizioni:
la superficie lorda di ogni singolo locale non puo' essere
superiore a 1000 m2 per i piani fuori terra e a 500 m2 per i piani
interrati;
gli elementi di separazione e le porte di accesso, munite di
dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche di
resistenza al fuoco congrue con il carico di incendio e comunque
almeno REI/EI 90;
la superficie di aerazione naturale non deve essere inferiore
ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere
per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, e'
ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi
ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza,
sempreche' sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari
almeno al 25% di quella richiesta; l'aerazione naturale puo' essere
ottenuta anche tramite camini di ventilazione;
il deposito deve essere protetto da impianto automatico di
rivelazione, segnalazione ed allarme;
all'interno di ogni locale deve essere previsto un congruo
numero di estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e
capacita' estinguente non inferiore a 34A 144B;
il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/m2.
2. Per depositi con carico di incendio superiore a 60 kg/m2
ovvero con superficie superiore a 200 m2, devono essere rispettate le
seguenti ulteriori condizioni:
l'accesso deve avvenire dall'esterno, attraverso spazio
scoperto o intercapedine antincendi, oppure dall'interno, tramite
filtro a prova di fumo;
l'aerazione, esclusivamente di tipo naturale, deve essere
ricavata su parete attestata su spazio scoperto ovvero, per i locali
interrati, su intercapedine antincendi;
il locale deve essere protetto da impianto di spegnimento
automatico.
8.3.4. Depositi di sostanze infiammabili.
1. Devono essere ubicati al di fuori del volume dell'edificio. E'
consentito detenere, all'interno del volume dell'edificio, in armadi
metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi
infiammabili, strettamente necessari per le esigenze
igienico-sanitarie. Tali armadi devono essere ubicati nei locali
deposito dotati della prescritta superficie di aerazione naturale.
8.4. Autorimesse.
1. Le autorimesse devono essere realizzate nel rispetto delle
specifiche disposizioni di prevenzione incendi.
9. Servizi tecnologici.
9.1. Impianti di produzione di calore.
1. Gli impianti di produzione di calore devono essere realizzati
a regola d'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di
prevenzione incendi.
2. E' fatto divieto di utilizzare apparecchi portatili
funzionanti a combustibile liquido o gassoso per il riscaldamento dei
locali; sono altresi' vietati i caminetti e qualsiasi altra fonte di
calore a fiamma libera.
9.2. Impianti di condizionamento e ventilazione.
9.2.1. Generalita'.
1. Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono
essere di tipo centralizzato o localizzato. Tali impianti devono
possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
non alterare le caratteristiche degli elementi di
compartimentazione;
evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri
gas ritenuti pericolosi;
non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si
diffondano nei locali serviti;
non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme,
anche nella fase iniziale degli incendi.
2. Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti
vengono realizzati a regola d'arte e conformemente a quanto di
seguito riportato.
9.2.2. Impianti centralizzati.
1. Le unita' di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non
devono essere installati nei locali dove sono ubicati gli impianti di
produzione calore.
2. I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi
locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di
resistenza al fuoco non inferiori a REI/EI 60 ed accesso direttamente
dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche,
munito di porte REI/EI 60 dotate di congegno di autochiusura.
3. L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi
frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal
costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non
inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.
4. Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi
frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi
refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono
essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi
caratteristiche analoghe a quelle delle centrali termiche alimentate
a gas.
5. Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi
termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare
le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di
produzione calore, riferite al tipo di combustibile impiegato.
6. Non e' consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da
cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.
9.2.3. Condotte di distribuzione e ripresa aria.
1. Le condotte di distribuzione e ripresa aria devono essere
conformi al decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 2003 (Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2003).
2. Le condotte non devono attraversare:
luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
vani scala e vani ascensore;
locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di
scoppio.
3. Qualora, per tratti limitati, non fosse possibile rispettare
quanto sopra indicato, le condotte devono essere separate con
strutture REI/EI di classe pari al compartimento interessato ed
intercettate con serrande tagliafuoco aventi analoghe
caratteristiche.
4. Qualora le condotte attraversino elementi costruttivi che
delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in
corrispondenza degli attraversamenti, una serranda avente resistenza
al fuoco pari a quella della struttura attraversata, azionata
automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo; inoltre tale
serranda deve essere collegata alla centrale di controllo e
segnalazione che ne comandi la chiusura in caso d'incendio.
5. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno
alle condotte deve essere sigillato con materiale incombustibile
senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.
9.2.4. Dispositivi di controllo.
1. Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando
manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto
dei ventilatori in caso d'incendio.
2. Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di piu'
compartimenti, devono essere muniti, all'interno delle condotte, di
rivelatori di fumo che comandino automaticamente l'arresto dei
ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco.
3. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella
centrale di controllo.
4. L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non
deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza
l'intervento manuale dell'operatore.
9.2.5. Schemi funzionali.
1. Per ciascun impianto deve essere predisposto uno schema
funzionale in cui risultino:
gli attraversamenti di elementi resistenti al fuoco;
l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;
l'ubicazione delle macchine;
l'ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale;
lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;
la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in
emergenza.
9.2.6. Impianti localizzati.
1. E' consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di singoli
apparecchi, a condizione che il fluido refrigerante sia non
infiammabile e non tossico. E' comunque escluso l'impiego di
apparecchiature a fiamma libera.
9.3. Impianti elettrici.
9.3.1. Caratteristiche.
1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformita'
alla legge n. 186 del 1° marzo 1968. In particolare, ai fini della
prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:
a) devono possedere caratteristiche strutturali, tensione di
alimentazione e possibilita' di intervento individuate nel piano
della gestione delle emergenze tali da non costituire pericolo
durante le operazioni di spegnimento;
b) non devono costituire causa primaria d'incendio o di
esplosione;
c) non devono fornire alimento o via privilegiata di
propagazione degli incendi; il comportamento al fuoco della
membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione
d'uso dei singoli locali;
d) i cavi per energia e segnali non devono determinare rischio
per la emissione di fumo, gas acidi e corrosivi, secondo le vigenti
norme di buona tecnica;
e) devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non
provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
f) devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in
posizioni protette e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si
riferiscono.
2. I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di
sicurezza:
a) illuminazione;
b) allarme;
c) rivelazione;
d) impianti di estinzione;
e) ascensori antincendio;
f) ascensori di soccorso;
g) impianto di diffusione sonora.
3. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad
interruzione breve (minore o uguale a 0,5 sec.) per gli impianti di
rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media (minore
o uguale a 15 sec.) per ascensori antincendio e di soccorso,
impianti di estinzione ed impianto di diffusione sonora. Il
dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo
automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.
L'autonomia minima e' stabilita per ogni impianto come segue:
a) rivelazione e allarme: 30 minuti;
b) illuminazione di sicurezza dei locali: 2 ore;
c) impianti di estinzione: 1 ora, fatto salvo quanto
diversamente previsto al successivo punto 10;
d) impianto di diffusione sonora: 1 ora.
4. L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme
alle disposizioni di prevenzione incendi vigenti.
5. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare,
lungo le vie di uscita, un livello di illuminazione non inferiore a 5
lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio. Sono ammesse singole
lampade con alimentazione autonoma, purche' assicurino il
funzionamento per almeno un'ora.
6. Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione
facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.
10. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi.
1. Gli uffici devono essere protetti con mezzi portatili di
estinzione incendi nonche' con impianti di tipo conforme a quanto di
seguito indicato.
2. Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi
devono essere realizzati e installati a regola d'arte ed in
conformita' a quanto di seguito indicato.
10.1. Estintori.
1. Gli uffici devono essere dotati di estintori portatili
conformi alla normativa vigente; il numero e la capacita' estinguente
degli estintori portatili devono rispondere ai criteri stabiliti al
punto 5.2 dell'allegato V al decreto del Ministro dell'interno
10 marzo 1998 (Supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 81 del
7 aprile 1998), con riferimento ad attivita' a rischio di incendio
elevato.
2. Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente
accessibile e visibile, distribuiti in modo uniforme nell'area da
proteggere; a tal fine e' consigliabile che gli estintori siano
ubicati lungo le vie di esodo ed in prossimita' delle aree e impianti
a rischio specifico.
10.2. Impianti di estinzione incendi.
10.2.1. Reti naspi/idranti.
1. Gli uffici devono essere dotati di apposita rete naspi/idranti
secondo quanto nel seguito precisato.
2. Per quanto riguarda i componenti degli impianti, le modalita'
di installazione, i collaudi e le verifiche periodiche, le
alimentazioni idriche e i criteri di calcolo idraulico delle
tubazioni, si applicano le norme di buona tecnica vigenti.
3. Le caratteristiche prestazionali e di alimentazione sono
quelle definite per la protezione interna dalla norma UNI 10779 con
riferimento al livello di rischio 3.
4. Negli uffici di tipo 5 deve essere prevista anche la
protezione esterna.
5. Per uffici articolati in diversi corpi di fabbrica separati da
spazi scoperti, la tipologia degli impianti puo' essere correlata al
numero di presenze del singolo corpo di fabbrica, purche' le
eventuali comunicazioni di servizio (tunnel di collegamento interrati
o fuori terra, cunicoli tecnici e simili) siano protette, in
corrispondenza di ciascun innesto con gli edifici, con sistemi di
compartimentazione conformi al punto 5.1.
10.2.2. Impianto di spegnimento automatico.
1. Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere
installato un impianto di spegnimento automatico a protezione di
ambienti con carico d'incendio superiore a 50 kg/m2, fatto salvo
quanto stabilito al punto 8.3. per archivi e depositi.
2. Tali impianti devono utilizzare agenti estinguenti compatibili
con le caratteristiche degli ambienti da proteggere e con i materiali
e le apparecchiature ivi presenti, ed essere progettati, realizzati
ed installati a regola d'arte secondo le vigenti norme di buona
tecnica.
11. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme.
11.1. Generalita'.
1. Negli uffici deve essere prevista l'installazione in tutte le
aree di:
segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale
opportunamente distribuiti ed ubicati, in ogni caso, in prossimita'
delle uscite;
impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli
incendi in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio
d'incendio.
11.2. Caratteristiche.
1. L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte
secondo le vigenti norme di buona tecnica.
2. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei
rivelatori deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di
allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, ubicata
in ambiente presidiato.
3. L'impianto deve consentire l'azionamento automatico dei
dispositivi di allarme posti nell'attivita' entro:
a) un primo intervallo di tempo dall'emissione della
segnalazione di allarme proveniente da 2 o piu' rivelatori o
dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione
d'incendio;
b) un secondo intervallo di tempo dall'emissione di una
segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore,
qualora la segnalazione presso la centrale di controllo e
segnalazione non sia tacitata dal personale preposto.
I predetti intervalli di tempo devono essere definiti in
considerazione della tipologia dell'attivita' e dei rischi in essa
esistenti, nonche' di quanto previsto nel piano di emergenza.
4. Ai fini dell'organizzazione della sicurezza, l'impianto di
rivelazione puo' consentire l'attivazione automatica di una o piu'
delle seguenti azioni:
chiusura di eventuali porte tagliafuoco, normalmente mantenute
aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui e' pervenuta
la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di
chiusura;
disattivazione elettrica degli eventuali impianti di
ventilazione e/o condizionamento;
attivazione di eventuali sistemi antincendio automatici
(estinzione, evacuazione fumi, etc.);
chiusura di eventuali serrande tagliafuoco poste nelle
canalizzazioni degli impianti di ventilazione e/o condizionamento
riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;
eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme
in posti predeterminati nel piano di emergenza.
5. Per i rivelatori ubicati nei depositi in cui il carico
d'incendio e' superiore a 60 kg/m2 ovvero la superficie in pianta e'
superiore a 200 m2, devono essere installati dispositivi ottici di
ripetizione di allarme lungo i corridoi. Tali ripetitori devono anche
essere previsti per quei rivelatori che sorvegliano aree non
direttamente presidiate per mancanza di persone o di un controllo
diretto nonche' intercapedini comprese nei controsoffitti e nei
pavimenti sopraelevati qualora vi siano installati impianti che
possano determinare rischi di incendio.
12. Sistema di allarme.
1. Gli uffici devono essere dotati di un sistema di allarme in
grado di avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo
in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle procedure di
emergenza nonche' alle connesse operazioni di evacuazione. A tal fine
devono essere previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente
ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti
dell'edificio o delle parti di esso coinvolte dall'incendio. La
diffusione degli allarmi sonori deve avvenire tramite impianto ad
altoparlanti. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme
devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.
13. Segnaletica di sicurezza.
1. Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di
sicurezza, espressamente finalizzate alla sicurezza antincendio, di
cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493.
2. In particolare la cartellonistica deve indicare:
le uscite di sicurezza ed i relativi percorsi d'esodo;
i punti di raccolta e gli spazi calmi;
l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;
i divieti di fumare ed usare fiamme libere;
il divieto di utilizzare gli ascensori in caso di incendio, con
esclusione di quelli antincendio;
i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica;
i pulsanti di allarme.
3. Alle attivita' a rischio specifico si applicano le
disposizioni sulla cartellonistica di sicurezza contenute nelle
relative normative.
14. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio.
1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita
la sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici punti del
decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, con particolare
riferimento a:
riduzione della probabilita' di insorgenza di un incendio;
controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature
antincendio al fine di garantirne l'efficienza;
formazione e informazione del personale;
pianificazione e gestione dell'emergenza in caso di incendio.
2. Gli adempimenti di cui al comma precedente devono essere
riportati in un apposito registro dei controlli.
3. E' fatto obbligo di esporre bene in vista, in ciascun piano,
in prossimita' degli accessi, e, in ogni caso ove ritenuto
necessario, precise istruzioni relative al comportamento del
personale e del pubblico in caso di emergenza, corredate da
planimetrie del piano medesimo che riportino, in particolare, i
percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite e
l'ubicazione delle attrezzature antincendio.
Titolo III
UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE
FINO A CINQUECENTO PRESENZE
15. Uffici di tipo 1.
1. Gli uffici di tipo 1 possono essere ubicati in edifici ad uso
civile serviti da scale ad uso promiscuo.
2. Oltre ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro
dell'interno 10 marzo 1998, devono essere osservate le seguenti
prescrizioni:
a) gli elementi portanti e separanti devono avere
caratteristiche di resistenza al fuoco almeno R e REI/EI 30 per i
piani fuori terra e almeno R e REI/EI 60 per i piani interrati;
b) i locali ubicati ai piani interrati devono disporre di
almeno due vie di uscita alternative adducenti verso luoghi sicuri
dinamici;
c) gli impianti devono essere realizzati in conformita' alla
regola dell'arte e alle disposizioni di prevenzione incendi vigenti;
d) le attivita' accessorie devono essere conformi alle
disposizioni di cui al punto 8 del titolo II.
3. Devono inoltre essere osservate le disposizioni di cui al
titolo II, punti 10.1, con riferimento ad attivita' a rischio basso,
13 e 14.
16. Uffici di tipo 2.
1. Devono essere rispettati i seguenti punti del titolo II della
presente regola tecnica:
3; 4; 5.1, con la precisazione che per uffici di nuova
realizzazione da insediare in edifici esistenti la resistenza al
fuoco puo' essere ridotta di una classe a condizione che sia
installato un impianto di spegnimento automatico esteso a tutta
l'attivita'; 5.2; 5.3, con riferimento alle superfici indicate nella
prima colonna; 6, con la precisazione che per uffici da insediare in
edifici esistenti e' consentito che per i punti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e
6.6 si faccia riferimento ai corrispondenti parametri previsti
nell'allegato III al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998;
7; 8; 9; 10.1, con riferimento ad attivita' a rischio di incendio
basso; 10.2, considerando per la rete naspi/idranti il livello 1
previsto dalla norma UNI 10779, con esclusione della protezione
esterna; 11; 12; 13 e 14.
17. Uffici di tipo 3.
1. Devono essere rispettati i seguenti punti del titolo II della
presente regola tecnica:
3; 4; 5.1, con la precisazione che per uffici di nuova
realizzazione da insediare in edifici esistenti la resistenza al
fuoco puo' essere ridotta di una classe a condizione che sia
installato un impianto di spegnimento automatico esteso a tutta
l'attivita'; 5.2; 5.3; 6; 7; 8; 9; 10.1, con riferimento ad attivita'
a rischio di incendio medio; 10.2, considerando per la rete
naspi/idranti il livello 2 previsto dalla norma UNI 10779, con
esclusione della protezione esterna; 11; 12; 13 e 14.
Titolo IV
UFFICI ESISTENTI SOGGETTI AI CONTROLLI
DI PREVENZIONE INCENDI
1. Devono essere rispettati i seguenti punti del titolo II della
presente regola tecnica:
a) 5.1, con i requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non
inferiori ai seguenti valori:
piani interrati: R e REI/EI 60;
edifici di altezza antincendi fino a 24 m: R e REI/EI 30;
edifici di altezza antincendi compresa tra 24 e 54 m: R e
REI/EI 60;
edifici di altezza antincendi oltre 54 m: R e REI/EI 90;
b) 5.2 comma 1, comma 2, lettere a), c), d), e), f), comma 3.
E' consentito mantenere in uso tendaggi e mobili imbottiti gia'
utilizzati nell'attivita' alla data di entrata in vigore della
presente regola tecnica, anche se non rispondenti ai requisiti
previsti rispettivamente alle lettere d) ed e) del citato comma 2 del
punto 5.2.
c) 5.3, sostituendo la tabella con la seguente:
=====================================================================
| Superficie massima dei compartimenti
Altezza antincendi (in metri)| (in m2)
=====================================================================
sino a 12…. | 8.000
———————————————————————
da 12 a 24…. | 6.000
———————————————————————
da 24 a 54…. | 4.000
———————————————————————
oltre 54…. | 2.000
d) 6, con esclusione del punto 6.10, inoltre per le
caratteristiche R e REI/EI si deve far riferimento ai valori
riportati nella precedente lettera a) mentre per quanto riguarda la
tipologia delle scale valgono le seguenti prescrizioni:
edifici con altezza antincendi fino a 32 m: scale di tipo
protetto fatto salvo il caso in cui sia possibile raggiungere un
luogo sicuro all'esterno con un percorso di esodo di lunghezza non
superiore a 45 metri;
edifici con altezza antincendi oltre 32 m: scale a prova di
fumo o esterne.
E' consentito incrementare la lunghezza dei percorsi di esodo e
dei corridoi ciechi di ulteriori 10 metri a condizione che sia
installato un impianto automatico di rilevazione e allarme incendio
esteso all'intera attivita' e che i materiali installati lungo tali
percorsi siano tutti incombustibili.
In merito alla larghezza delle vie di uscite, fermo restando che
almeno una deve essere non inferiore a 1,20 m, e' consentito che le
restanti abbiano una larghezza inferiore a due moduli e comunque non
inferiore a 0,90 m, purche' conteggiate pari ad un modulo di uscita.
e) 7; 8; 9, ad esclusione del punto 9.3.1, comma 1, lettera d);
10, restano tuttavia validi gli impianti idrici antincendio a
naspi/idranti gia' installati, a condizione che siano assicurate le
caratteristiche prestazionali e di alimentazione previste per la
protezione interna dalla norma UNI 10779 con riferimento al livello
di rischio 2; in caso di difficolta' di accesso alle aree da parte
dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, deve essere prevista
anche la protezione esterna.
f) 11.1, limitatamente al primo comma (pulsanti manuali); 12;
13 e 14.

Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Commenta questa notizia



Categoria notizia

NORME e LEGGI

Le ultime notizie sull’argomento