Progettisti interni alla PA: non c’è obbligo di iscrizione all’albo, ma è necessaria la polizza assicurativa

Per i progettisti assunti all’interno della Pubblica Amministrazione non è necessaria l’iscrizione all’albo. Ma deve essere sottoscritta la polizza assicurativa.

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Progettisti interni alla PA: non c’è obbligo di iscrizione all’albo, ma è necessaria la polizza assicurativa

I progettisti interni alla Pubblica Amministrazione non sono tenuti ad iscriversi all’Albo, ma devono essere abilitati allo svolgimento della professione. All’interno del nuovo Codice degli Appalti – ossia il DLGS n. 36/2023 – non è contenuta alcuna esplicita previsione in questo senso.

A confermarlo è il parere n. 64 del 10 gennaio 2024 dell’ANAC, che ha preso posizione a seguito di due quesiti che avevano come oggetto i seguenti argomenti:

  • la necessità di iscrizione all’Albo professionale da parte dei progettisti interni all’amministrazione pubblica;
  • l’obbligo di copertura assicurativa per le stesse figure, che non è stato previsto all’interno del DLGS n. 36/2023, ma è stato contemplato all’interno dell’articolo 24, comma 4 del DLGS n. 50/2016.

PA: nessun obbligo di iscrizione all’albo per i progettisti interni

L’Anac spiega che all’interno del DLGS 36/2023 sostanzialmente non risulta essere stata proposta una disciplina analoga a quella prevista dall’articolo 24, commi 3 e 5, del DLGS 50/2016. Questa normativa, sostanzialmente, aveva stabilito l’obbligo per i progettisti interni di avere l’abilitazione professionale. Per quelli esterni, invece, oltre alla suddetta abilitazione è necessaria anche l’iscrizione negli appositi albi, che sono previsti dai vari ordinamenti professionali che sono attualmente in vigore.

L’articolo 3, comma 1, All. I.7 e l’articolo 45 del DLGS 36/2023 conferma la possibilità dell’amministrazione pubblica di affidare internamente la progettazione. Ma solo e soltanto per i tecnici esterni vengono definiti quali siano i requisiti necessari per poter accedere alle procedure di affidamento dei vari incarichi tecnici.

All’articolo 34, infatti, viene indicato che

“Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 66 del codice, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
b) essere abilitati all’esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all’esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell’Unione europea cui appartiene il soggetto”.

Questo significa che – in sostanziale continuità con il DLGS 50/2016 – per i professionisti esterni  alla stazione appaltante è previsto il possesso dell’iscrizione all’albo professionale. Regola che non vale per i progettisti interni.

Non essendoci indicazioni di diverso tipo nel DLGS 36/2023 su questo argomento, si deve ritenere che le regole siano confermate anche nel regime introdotto attraverso il nuovo Codice degli Appalti. Continua, quindi, a non sussistere l’obbligo di iscrizione all’Albo per i progettisti interni all’amministrazione. Ad ogni modo devono essere in possesso di un’idonea competenza in materia. Ma soprattutto il soggetto deve essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione, in modo da garantire la qualità del progetto e potersi assumere la responsabilità dello stesso, rispettando quanto previsto dall’ordinamento professionale e dalle leggi vigenti.

Progettisti interni: l’assicurazione obbligatoria

L’obbligo di copertura assicurativa per i progettisti interni non è prevista in maniera espressa dal DLGS n. 36/2023. Viene, però, richiesta dall’articolo 24, comma 4, del previgente DLGS 50/2016. Su questo punto l’Anac ha richiamato alcune disposizioni particolarmente importanti. Vediamole.

Il DLGS 36/2023, all’articolo 2, comma 4, prevede che:

Per promuovere la fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all’articolo 15, comma 7.

L’articolo 45 del nuovo Codice – che è dedicato alla disciplina degli incentivi per funzione tecniche – ha previsto che una parte delle risorse siano utilizzate per andare a coprire gli oneri dell’assicurazione obbligatoria del personale.

Sostanzialmente, secondo l’Anac, andando ad analizzare le norme che sono state appena richiamate, propende per la conferma dell’obbligatorietà della stipula di polizza assicurativa per i progettisti interni, con spese a carico dell’amministrazione pubblica, così come è stato indicato all’interno dell’articolo 45 del Codice.

Una posizione che trova conferma con quanto previsto dalla Corte dei Conti – vedasi, in questo senso la Deliberazione n. 89/2023 della Sezione Regionale Controllo del Piemonte che, benché si sia pronunciata sulle polizze professionali per la verifica della progettazione, risulta essere un orientamento di carattere generale proprio su questo particolare argomento.

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