Realizzare un nuovo tetto o ristrutturare quello esistente: materiali, tecnologie e detrazioni fiscali 29/05/2026
A cura di: Adele di Carlo Le pergotende in questione sono del noto regista Paolo Genovese, il quale si è visto al centro di un contenzioso edilizio finito a suo sfavore. Il Tar Lazio, infatti, ha deliberato l’ordine di demolizione delle strutture perché, pur appartenendo alle opere in edilizia libera, ledono il decoro della zona tutelata in cui si trovano. Il quartiere Coppedé è uno dei massimi esempi dello stile liberty italiano, realizzato dall’architetto Gino Coppedé, e appartiene alla “zona tutelata” tra piazza Buenos Aires e via Tagliamento. Ecco i dettagli della sentenza del Tar Lazio dello scorso 8 maggio e pubblicata il 26 giugno 2024. Cos’è una pergotenda La sentenza in esame ha ad oggetto la pergotenda, ovvero una struttura versatile di copertura che può essere sia automatica che meccanica. In poche parole, la pergotenda è una struttura retrattile fissata, in posizione orizzontale o inclinata, ai muri perimetrali dell’edificio e al pavimento del terrazzo su cui è posizionata. Grazie al sistema di copertura scorrevole e impermeabile, le pergotende sono adatte agli ambienti esterni come giardini e terrazzi e resistono a diverse condizioni climatiche. La pergotenda può essere realizzata in diversi materiali tra cui alluminio, legno o acciaio, e include un meccanismo che permette al telo in PVC di scorrere, coprendo efficacemente balconi, porticati e piccole aree del giardino, migliorando così la vivibilità degli spazi esterni. Chi la installa sul proprio terrazzo o balcone lo fa per valorizzare e vivere appieno gli spazi esterni della casa, rendendoli fruibili anche in condizioni atmosferiche avverse che altrimenti li renderebbero poco sfruttabili. Passando al lato burocratico, la realizzazione delle pergotenda non richiede permessi edilizi se è aperta su più lati e coperta principalmente da tende amovibili. Questa struttura, come anticipato, rientra tra i lavori “in edilizia libera” per i quali la legge non prescrive permessi o autorizzazioni, infatti non crea un volume urbanistico ed è assimilata alla veranda. Quindi, se di dimensioni moderate e se non altera la destinazione d’uso degli spazi interni, si può installare in piena libertà. Ma non è il caso delle due pergotende di Paolo Genovese, le quali – secondo il tribunale del Lazio – devono essere rimosse. La sentenza del Tar Lazio La vicenda giudiziaria ha inizio diversi anni fa, quando il Municipio II di Roma ha contestato l’installazione di due pergotende sui terrazzi dell’appartamento di proprietà di Paolo Genovese nel prestigioso quartiere Coppedé. Le strutture in questione misurano rispettivamente 7,20 x 3,20 metri al quarto piano e 4,80 x 4 metri al sesto piano. Il Municipio II ha intimato la loro demolizione congiuntamente ad una sanzione pecuniaria di 15.000 euro. La decisione, tuttavia, è stata contestata dal proprietario in quanto le due strutture sono elementi di arredo esterno rientranti nell’ambito dell’edilizia libera. A questo punto è stato necessario coinvolgere il Tar Lazio, il quale ha dato ragione al Municipio II. Le due pergotende vanno ad alterare l’armonia dell’edificio posto in una zona tutelata; di conseguenza la loro installazione avrebbe richiesto un titolo abilitativo o di una Scia. Così l’ordine di demolizione delle pergotende è stato confermato, mentre è stato chiesto di ridurre l’importo della sanzione amministrativa. Pergotenda in edilizia libera, ma ad alcune condizioni Una pergotenda si considera tale se rispetta alcuni requisiti imprescindibili, in presenza dei quali l’opera si può realizzare senza permessi o autorizzazioni. Per definire una struttura come pergotenda è essenziale che, per le sue caratteristiche strutturali e i materiali utilizzati, non comporti la creazione stabile di nuovi volumi o superfici utili, secondo i limiti stabiliti nella sentenza del Consiglio di Stato n. 5567/2023. Pertanto, la pergotenda deve essere una struttura leggera, non fissata stabilmente al suolo, progettata per sostenere una “tenda”, anche in materiale plastico, a condizione che: l’elemento principale sia la “tenda”, che funge da protezione solare e dagli agenti atmosferici, migliorando la fruizione dello spazio esterno la struttura sia un semplice elemento accessorio alla tenda, necessario per il suo supporto e la sua estensione gli elementi di copertura e chiusura siano facilmente rimovibili e completamente retraibili In altre parole, per essere considerata una “pergotenda” e non una “tettoia”, è necessario che la copertura in materiale plastico sia completamente retrattile, o “impacchettabile”, evitando così la creazione di un nuovo volume (vedi Cons. di Stato n. 3393/2021, n. 840/2021). Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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