In vigore la normativa sull’adeguamento degli impianti per gli edifici scolastici

Il DPR 6/6/2001, n.380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” sembra destinato a creare scompiglio tra gli operatori; questa volta l’oggetto della discordia è rappresentato dall’albo degli istallatori impiantiscici.
L’art. 109, secondo comma, del DPR n.380/01, ha istituito, presso le Camere di Commercio, l’albo dei soggetti abilitati ad esercitare l’attività di installazione di impianti tecnologici negli edifici rinviando a successivo decreto del Ministero delle attività produttive, “le modalità per l’accertamento del possesso dei titoli professionali…”.

Il T.U. dell’edilizia ha avuto una vita alquanto travagliata anche in relazione alla sua entrata in vigore tanto che, a tutt’oggi, l’intero capo V vive ancora nel limbo.
L’ultimo rinvio è stato effettuato dall’art. 19-quater del DL 9.11.2004, n. 266 che ne ha prorogato l’efficacia a decorrere dal 1° luglio 2005; d’altra parte lo stesso articolo contiene una deroga: la proroga, infatti, non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
In considerazione che di tale deroga, ci si è chiesto se, limitatamente alla realizzazione di impianti negli edifici scolastici, si debba o meno ottenere l’iscrizione nell’apposito elenco e, correlativamente, se le C.C.I.A.A. siano obbligate a “creare” tale apposito elenco.

A sciogliere i dubbi è filamente intervenuta un circolare del Ministero delle Attività Produttive (circolare n. 3584/c del 14/6/2005) che ha chiarito come l’inapplicabilità della proroga agli edifici scolastici ha reso ormai operativo (almeno limitatamente a questo comparto) l’albo degli installatori.
Secondo l’interpretazione fornita dal Ministero, non solo l’art. 109 del T.U. dell’edilizia ma l’intero capo V, parte II, del DPR 380/01 sono ormai entrati in vigore quantomeno in relazione agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
Il Ministero ha anche chiarito che, con l’emanazione del D.M. 24.11.2004 (attuativo dell’art. 109, c. 2) sono state stabilite le modalità di accertamento dei requisiti professionali.
Sulla base di tali considerazioni, quindi, l’albo in questione deve intendersi ormai operativo a tuti gli effetti almeno limitatamente all’esercizio dell’attività di installazione di impianti all’interno degli edifici scolastici.

di Donato Palombella

I documenti sono reperibili sul portale Diritto e Progetti:
www.dirittoeprogetti.it

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