Piano operativo obbligatorio

Il Ministero del Lavoro, con la circolare 2/2001, ha precisato il contenuto del paragrafo 1 dell’articolo 9 del Decreto Legislativo 494/96 in cui si prevede che i datori di lavoro delle imprese esecutrici redigano il piano operativo della sicurezza. La disposizione risulta valida anche nel caso in cui nel cantiere operi una sola impresa e che questa sia a conduzione familiare o con meno di dieci addetti. Il piano operativo, come viene definito dall’art. 2 del decreto legislativo 494/96 viene redatto dall’impresa esecutrice ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 626/94. Tuttavia proprio l’art. 4 contempla la deroga all’obbligo di redazione del documento di sicurezza per i datori di lavoro titolari di imprese artigiane o industriali che occupano fino a 30 dipendenti. Tale possibilità, di fatto, si trova in contrasto con l’obbligo inderogabile previsto invece dall’articolo 9 del decreto legislativo 494/96. Con la circolare 2/2001 il ministero conferma l’obbligo in edilizia della redazione del piano operativo anche in presenza della deroga prevista invece per la generalità dei datori di lavoro.

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