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A cura di: Pierpaolo Molinengo Indice degli argomenti Toggle Immobili detenuti all’esteroQuadro RW: il ravvedimento operosoLa presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate Non dichiarare al fisco un immobile detenuto all’estero può determinare l’applicazione di una sanzione di 258 euro, nel caso in cui l’omissione venga sanata entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente non si dovesse mettere in regola, le sanzioni vengono applicate in maniera percentuale – in una forbice compresa tra il 3% ed il 15% – del valore dell’immobile detenuto all’estero non dichiarato. Nel caso in cui la proprietà ricada in un Paese Black List, gli importi che abbiamo appena visto raddoppiano. La necessità di dichiarare la proprietà di immobili posseduti all’estero rientra negli obblighi più ampi legati alla disciplina del monitoraggio fiscale (articolo 4 del Decreto Legge n. 167/90), che impone ai contribuenti residenti in Italia di dichiarare ogni attività detenuta oltre confine. Questa operazione deve essere effettuata per un semplice e banale riconoscimento da parte dell’Agenzia delle Entrate e per il calcolo delle eventuali imposte patrimoniali che devono essere versate: Ivie ed Ivafe. Purtroppo errori nella compilazione della dichiarazione dei redditi per quanto riguarda le attività detenute all’estero non sono rari. Ma vediamo come possono essere sanati eventuali errori commessi. Immobili detenuti all’estero I contribuenti che sono proprietari di eventuali immobili detenuti all’estero – o che siano titolari eventualmente di investimenti, attività finanziarie o criptovalute – sono tenuti a compilare il Quadro RW. Nell’adempimento di questo obbligo devono mettere in evidenza: il monitoraggio fiscale degli investimenti immobiliari e finanziari detenuti oltre confine a titolo di proprietà o per qualsiasi altro diritto reale; le imposte che devono essere versate come Ivie o Ivafe. La prima riguarda le proprietà immobiliari, la seconda le eventuali attività finanziarie. Nel caso in cui il Quadro RW non venga compilato o si commettano degli errori nell’inserimento dei dati – in altre parole ci stiamo riferendo all’omessa o infedele compilazione – è possibile sanare la propria posizione ed evitare delle pesanti sanzioni. Per farlo è necessario accedere al cosiddetto ravvedimento operoso. Quadro RW: il ravvedimento operoso È bene prestare la massima attenzione nel momento in cui si procede con il ravvedimento operoso. Questo per evitare di andare incontro a delle sanzioni realmente pesanti, che sono così articolate: nel caso di infedeltà dichiarativa per l’Ivie e l’Ivafe le sanzioni vengono applicate, rispettivamente, nella misura del 90% e del 180%, mentre l’aliquota ordinaria per l’ivie è dello 0,76% e per l’Ivafe è dello 0,2%; per le eventuali irregolarità del monitoraggio le sanzioni che vengono irrogate oscillano tra il 3% ed il 15% degli importi che il contribuenti non ha dichiarato. La sanzione può essere elevata dal 6% al 30% per i beni che il contribuente possiede nei paradisi fiscali. Ovviamente oltre alle sanzioni previste, il contribuente è tenuto al versamento delle imposte dovute. È bene sottolineare che le sanzioni che abbiamo appena visto vengono irrogate unicamente nel caso in cui il contribuente si sia dimenticato di inserire all’interno del Quadro RW il valore dei beni mobiliari o immobiliari. O ne abbia indicato il valore in misura inferiore. Le sanzioni, invece, non vengono irrogate nel caso in cui l’irregolarità sia relativa al codice identificativo errato o al codice fiscale sbagliato degli eventuali cointestatari. È bene sottolineare che il Quadro RW non costituisce una dichiarazione a sé stante, ma fa parte della Dichiarazione dei Redditi. In questo contesto è importante quanto affermato dalla Corte di Cassazione all’interno della sentenza n. 31626 del 4 novembre 2021, nella quale si legge che “se la dichiarazione dei redditi della persona è stata presentata, peraltro completa nelle sue ulteriori parti, ma con omessa compilazione di un quadro o modulo, non ricorre l’ipotesi dell’omessa presentazione della dichiarazione, ed è consentito al contribuente proporre una dichiarazione integrativa”. L’articolo 5, comma 2, del Decreto Legge n. 167 del 28 giugno 1990 prevede l’applicazione della sanzione nella misura fissa di 258 euro nel caso in cui la dichiarazione tardiva del Quadro RW venga presentata entro 90 giorni dalla scadenza. La presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate Con la risoluzione 82/E del 24 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato come l’omessa presentazione del Quadro RW possa essere sanata con l’applicazione della sanzione nella misura fissa. Il contribuente, ad ogni modo, è tenuto a versare quanto dovuto per Ivie e Ivafe. La situazione del contribuente può essere sanata attraverso l’istituto del ravvedimento operoso. I contribuenti, inoltre, hanno la possibilità di sanare l’infedeltà del quadro entro 90 giorni attraverso l’applicazione della sanzione nella misura fissa e non proporzionale. Grazie al ravvedimento operoso la sanzione viene ridotta a 28,67 euro: è pari a 1/9 di 258 euro. Nel caso in cui, invece, la procedura venga avviata in un momento successivo – ma comunque vada entro il termine della presentazione della dichiarazione per l’anno successivo – la sanzione minima del 3% – o del 6% per gli investimenti mobiliari o immobiliari detenuti negli stati a regime fiscale privilegiato – è elevata ad 1/8 del minimo. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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