Realizzare un nuovo tetto o ristrutturare quello esistente: materiali, tecnologie e detrazioni fiscali 29/05/2026
A cura di: Pierpaolo Molinengo Indice degli argomenti Toggle Servitù di passaggio ed amianto, cosa prevede la leggeIn quale momento l’amianto diventa pericolosoCosa fare da un punto di vista praticoE se i proprietari si oppongono alla rimozione?Cosa succede dopo che le canne fumarie sono state rimosse L’amianto è un pericolo per la salute: scoprire che alcune parti della propria abitazione sono state realizzate con questo materiale può causare ansia e preoccupazione. Ma fino a quando l’eternit è contenuto in una proprietà personale ci si può muovere tempestivamente per farlo rimuovere in tutta sicurezza prima che diventi un problema. Il discorso inizia a cambiare leggermente nel momento in cui l’eternit è stato utilizzato in un manufatto che appartiene ad una terza persona: magari una vecchia canna fumaria, la quale, per una servitù, passa all’interno del proprio appartamento. Quando si dovesse riscontrare la totale indifferenza dei vicini di casa e dei proprietari del manufatto contenente l’amianto come ci si deve muovere? Quando è possibile chiedere la rimozione di una canna fumaria altrui realizzata in eternit? Se i proprietari rifiutano qualsiasi tipo di collaborazione, in quale modo è possibile tutelare la propria salute e quella dei propri cari? In questo ampio contesto è necessario muoversi bilanciando due differenti diritti: quello di proprietà e quello fondamentale alla salute. Servitù di passaggio ed amianto, cosa prevede la legge La presenza di una canna fumaria di proprietà di un terzo soggetto all’interno di un appartamento deve essere giustificata da un diritto legale: la servitù di passaggio. Questa si può venire a configurare per due differenti motivi: la canna fumaria è stata installata durante la costruzione dell’edificio – quindi prima ancora che i singoli appartamenti venissero venduti -: si è creata una servitù di passaggio che i anche i proprietari successivi sono tenuti a rispettare; per usucapione: il manufatto è stato realizzato da più di 20 anni e nel corso di tutto questo tempo nessuno si è mai opposto. I proprietari hanno acquisito il diritto di passaggio perché ne hanno fruito ininterrottamente per molto tempo. Benché la canna fumaria in amianto passa all’interno del proprio appartamento, quando esiste una servitù di passaggio non è possibile imporre la sua rimozione, sempre che non si riesca a dimostrare che rappresenti un problema concreto per la propria salute. Nei palazzi costruiti nel corso degli anni ‘70 la realizzazione delle canne fumarie in eternit facevano parte dei progetti originali per servire le caldaie di piani superiori. Il proprietario dell’immobile attraversato non ne può chiedere la rimozione per un semplice motivo estetico o perché ha la necessità di sfruttare quello spazio. La servitù di passaggio deve essere rispettata. In quale momento l’amianto diventa pericoloso Il nodo centrale della vicenda è comprendere, in modo oggettivo, quando l’amianto diventa pericoloso. Si ha diritto a chiederne la rimozione nel momento in cui si ha la necessità di tutelare la salute, ossia quando l’eternit rilascia le fibre. Per poter procedere in questo senso è necessario ottenere una valutazione ufficiale dello stato di conservazione delle canne fumarie. Per ottenere un’attestazione ufficiale ci sono due differenti strade che si possono percorrere: si chiede l’intervento dell’Asl per verificare lo stato dei materiali. La legge prevede che i proprietari di immobili con presenza di amianto lo debbano comunicare all’Asl competente per territorio, la quale, a sua volta, è tenuta ad effettuare dei controlli periodici (ai sensi dell’articolo 12 della Legge n. 257/1992); richiedere una perizia tecnica: si può decidere di incaricare un professionista qualificato di redigere una perizia attraverso la quale valutare le condizioni della canna fumaria e accertarsi se l’amianto sia di matrice friabile o danneggiato. In altre parole per appurare se ci sia un rischio di dispersione. Cosa fare da un punto di vista pratico Come prima cosa è necessario accertarsi se esiste o meno una servitù di passaggio: questo lo si può scoprire consultando il regolamento condominiale contrattuale o consultando i documenti relativi alla costruzione del palazzo. Mentre si portano a termine queste verifiche si contatta l’Asl o un tecnico privato per ottenere una valutazione oggettiva ed ufficiale sulla pericolosità delle canne. Essere in possesso di una perizia che attesti la presenza del pericolo di rilascio di fibre di amianto è l’elemento più forte per sostenere la propria tesi. E se i proprietari si oppongono alla rimozione? Le strade da percorrere sono diverse a seconda della situazione in cui si è. Nel caso in cui, dopo tutte le verifiche del caso, si dovesse scoprire che non c’è alcuna servitù di passaggio, si invia ai proprietari una lettera raccomandata nella quale si preannuncia la volontà di rimuovere i manufatti in amianto. Se questi si dovessero opporre, non è possibile agire con la forza, ma è necessario rivolgersi ad un giudice per far accertare il proprio diritto. La situazione cambia nel caso in cui le canne fumarie dovessero risultare nocive: in questo caso è possibile agire legalmente indipendentemente dal fatto che esista una servitù di passaggio: data l’urgenza legata alla tutela della salute – articolo 32 della costituzione – è possibile chiedere ad un tribunale un provvedimento di urgenza ai sensi dell’articolo 700 del Codice di Procedura Civile per ordinare la loro rimozione in tempi brevi. È possibile chiedere il risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla semplice esposizione al rischio amianto. Cosa succede dopo che le canne fumarie sono state rimosse Una volta rimosse le canne fumarie contenenti amianto, se su di esse gravava un diritto di servitù, lo stesso continua a rimanere. I proprietari, quindi, avranno pieno diritto ad installarne di nuove a proprie spese. La sentenza emessa dal tribunale, infatti, impone la rimozione del pericolo, non ha cancellato il diritto a sfruttare il passaggio. 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