28 aprile, Giornata mondiale delle vittime dell’amianto: obblighi, bonifica e normativa 2026

L’amianto è un materiale pericoloso per la salute delle persone, la cui produzione e commercializzazione è ormai vietata. E’ ancora presente in molti edifici costruiti prima della messa al bando del 1992. In occasione della Giornata mondiale delle vittime dell’amianto, aggiorniamo il quadro su rischi sanitari, obblighi dei proprietari, tecniche di bonifica, gestione dei rifiuti e nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 213/2025.

A cura di:

Amianto: obbligo di rimozione, modalità operative e normativa

Il 28 aprile, Giornata mondiale delle vittime dell’amianto, riporta l’attenzione su un rischio che in edilizia non appartiene al passato. Nonostante il divieto introdotto in Italia con la Legge 257/1992, l’amianto è ancora presente in coperture, pavimenti vinilici, canne fumarie, tubazioni, pannelli, coibentazioni e manufatti installati prima della messa al bando. La nuova stagione di riqualificazioni, demolizioni selettive e interventi sull’esistente rende quindi indispensabile una gestione preventiva, documentata e conforme alla normativa. 

Il tema dell’amianto resta centrale nel settore delle costruzioni perché riguarda ancora una parte significativa del patrimonio edilizio esistente. Pur essendo vietati in Italia l’estrazione, l’importazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e di prodotti che lo contengono, molti manufatti installati prima della messa al bando sono tuttora presenti in edifici residenziali, industriali e pubblici.

In edilizia l’amianto è stato utilizzato per decenni per le sue caratteristiche fisico-chimiche: resistenza al calore e al fuoco, inerzia chimica, durabilità, capacità isolante, flessibilità, basso costo e facilità di lavorazione. Per queste ragioni è stato impiegato in coperture in cemento-amianto, pavimentazioni, pannelli, tubazioni, canne fumarie, coibentazioni e altri componenti tecnici.

Quando si interviene su un edificio esistente, soprattutto in caso di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, demolizione, rifacimento di coperture o riqualificazione energetica, la possibile presenza di materiali contenenti amianto deve quindi essere verificata prima dell’avvio dei lavori. La gestione non può essere improvvisata: richiede valutazioni tecniche, imprese abilitate, procedure autorizzative e modalità operative conformi alla normativa vigente. 

Perché l’amianto è ancora un rischio per edifici e cantieri 

L’amianto continua a rappresentare un rischio rilevante per il patrimonio edilizio esistente, nonostante in Italia produzione, lavorazione e commercializzazione siano vietate dalla Legge 257/1992. La sua diffusione storica è legata alle proprietà che per decenni ne hanno favorito l’impiego in edilizia: resistenza al calore e al fuoco, capacità isolante, durabilità, inerzia chimica e basso costo. Per questo motivo può essere ancora presente in coperture in cemento-amianto, pavimentazioni viniliche, pannelli, tubazioni, canne fumarie, coibentazioni, controsoffitti e componenti tecnici installati prima della messa al bando.

Perché l’amianto è ancora un rischio per edifici e cantieri 

Il pericolo non è legato alla sola presenza del materiale, ma alla possibilità che le fibre vengano rilasciate nell’aria e inalate. Le polveri contenenti fibre di amianto possono causare patologie gravi, tra cui asbestosi, mesotelioma pleurico e carcinoma polmonare. Come ricorda l’INAIL nello studio del 2025 “Le malattie asbesto correlate“, non esiste una soglia di rischio al di sotto della quale la concentrazione di fibre di amianto nell’aria possa essere considerata priva di pericolo, mentre esposizioni prolungate o elevate aumentano significativamente la probabilità di sviluppare malattie correlate.

Il tema riguarda da vicino il settore delle costruzioni e, più in generale, tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. Per progettisti, imprese, coordinatori della sicurezza, proprietari e amministratori di immobili, questo significa che ogni intervento sull’esistente deve prevedere una valutazione preliminare della possibile presenza di materiali contenenti amianto. Il rischio aumenta in particolare durante manutenzioni straordinarie, demolizioni, rifacimenti di coperture, interventi su facciate, opere impiantistiche, installazione di fotovoltaico su vecchie coperture o lavori di riqualificazione energetica. Tagli, forature, movimentazioni improprie o rimozioni non autorizzate possono infatti trasformare un manufatto apparentemente stabile in una sorgente di dispersione di fibre.

La gestione dell’amianto in cantiere non può quindi essere trattata come un adempimento secondario. Richiede indagini preventive, corretta classificazione dei materiali, valutazione dello stato di conservazione, scelta della tecnica di bonifica più idonea e coinvolgimento di imprese abilitate. Solo una gestione programmata e conforme alla normativa consente di tutelare la salute dei lavoratori, degli occupanti e dell’ambiente, evitando al tempo stesso blocchi operativi, responsabilità e criticità nella conduzione del cantiere. 

I dati INAIL sulle malattie asbesto-correlate 

A confermare l’attualità del rischio sono i dati pubblicati dall’INAIL nell’ottobre 2025 nell’analisi statistica dedicata alle malattie asbesto-correlate. Il rapporto, elaborato sulla base degli Open Data INAIL aggiornati al 30 aprile 2025, prende in esame il quinquennio 2020-2024 e segnala come le patologie di origine professionale legate all’esposizione all’amianto continuino a rappresentare un fenomeno rilevante, anche a distanza di oltre trent’anni dalla messa al bando del materiale.

Nel periodo osservato, i lavoratori con malattie professionali asbesto-correlate riconosciute dall’Istituto sono stati in media 1.160 ogni anno. Il numero complessivo dei casi riconosciuti mostra una riduzione, passando da 1.242 nel 2020 a 1.022 nel 2024, pari a una diminuzione del 18%. Si tratta però di dati da leggere con cautela, come precisa la stessa INAIL, perché il riconoscimento delle malattie professionali richiede tempi tecnici di istruttoria e perché gli esiti delle patologie asbesto-correlate sono fortemente condizionati dal lungo periodo di latenza tra esposizione, insorgenza della malattia e osservazione statistica del fenomeno.

Il dato più significativo riguarda la gravità degli esiti sanitari. Nel quinquennio 2020-2024, in media ogni anno il 41% dei lavoratori con malattia asbesto-correlata riconosciuta è deceduto a causa della patologia; nel triennio 2020-2022, la quota dei decessi sale al 46%. Le malattie con esiti più severi sono il tumore maligno del tessuto mesoteliale e dei tessuti molli, in particolare il mesotelioma della pleura, e i tumori maligni dell’apparato respiratorio e degli organi intratoracici.

Il settore delle costruzioni risulta direttamente coinvolto. Nel 2024, all’interno del settore Industria, il 16% dei casi riconosciuti di malattie asbesto-correlate riguarda il sub-settore delle costruzioni; nell’Artigianato, invece, le costruzioni rappresentano il 58% dei casi riconosciuti. Sempre nel 2024, il tumore maligno del tessuto mesoteliale e dei tessuti molli è la patologia più riconosciuta nelle costruzioni: rappresenta il 53% delle malattie asbesto-correlate del sub-settore nell’Industria e il 63% nell’Artigianato.

Questi numeri rafforzano la necessità di integrare l’individuazione preliminare dei manufatti potenzialmente contenenti amianto nella due diligence tecnica degli interventi sull’esistente, soprattutto nei cantieri di manutenzione straordinaria, demolizione, rifacimento coperture, installazione di impianti fotovoltaici, opere impiantistiche o riqualificazione energetica.

Obbligo di rimozione amianto: quando scatta e cosa deve fare il proprietario

La presenza di amianto in un edificio non comporta automaticamente l’obbligo di rimozione. La normativa italiana distingue infatti tra presenza del materiale e rischio effettivo di rilascio di fibre: ciò che determina le azioni da intraprendere è lo stato di conservazione del manufatto, la sua friabilità, la collocazione nell’edificio e la possibilità che venga danneggiato o interessato da interventi di manutenzione, ristrutturazione o demolizione.

Quando viene individuato un materiale contenente amianto, il proprietario dell’immobile o il responsabile dell’attività che vi si svolge deve attivare un programma di controllo e manutenzione, come previsto dal D.M. 6 settembre 1994. Questo significa verificare periodicamente le condizioni del materiale, prevenire il rilascio e la dispersione di fibre, intervenire in caso di degrado e documentare le attività di sorveglianza.

Obbligo di rimozione amianto: quando scatta e cosa deve fare il proprietario

Il decreto prevede inoltre che il proprietario o il responsabile dell’attività designi una figura incaricata del controllo e del coordinamento degli interventi di manutenzione che possono interessare i materiali contenenti amianto.

La rimozione diventa necessaria quando il manufatto è danneggiato, friabile, deteriorato o in condizioni tali da poter disperdere fibre nell’ambiente. In questi casi, il mantenimento in sede non è più compatibile con la tutela della salute degli occupanti e dei lavoratori. L’intervento può rendersi necessario anche quando il materiale contenente amianto interferisce con lavori edilizi che potrebbero comprometterne l’integrità, come demolizioni, rifacimenti di coperture, ristrutturazioni invasive, opere impiantistiche o installazione di nuovi sistemi tecnologici.

In altri casi, quando il materiale è compatto, non friabile e in buono stato di conservazione, possono essere valutate soluzioni alternative alla rimozione, come l’incapsulamento o il confinamento. Si tratta comunque di interventi di bonifica e non di semplici manutenzioni: devono essere progettati e realizzati da soggetti qualificati, con materiali idonei e con un successivo programma di monitoraggio, perché l’amianto resta presente nell’edificio e deve continuare a essere controllato nel tempo.

Quando si procede alla rimozione o alla demolizione di materiali contenenti amianto, l’intervento deve essere affidato a imprese abilitate. Prima dell’avvio dei lavori, il datore di lavoro dell’impresa esecutrice deve predisporre un Piano di lavoro, che individua le misure necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori e la protezione dell’ambiente esterno, come previsto dall’articolo 256 del D.Lgs. 81/2008. Le imprese che effettuano attività di bonifica devono inoltre essere iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 10: la sottocategoria 10A riguarda i materiali edili contenenti amianto in matrici cementizie o resinoidi, mentre la 10B comprende anche materiali più complessi e incoerenti, come isolanti, pannelli, coppelle, tessili, materiali spruzzati, guarnizioni e altri manufatti contenenti amianto.

Per il proprietario, quindi, l’obbligo principale non è sempre e comunque rimuovere l’amianto, ma conoscerne la presenza, valutarne il rischio e garantirne una gestione conforme alla normativa. La rimozione è la soluzione definitiva, ma deve essere scelta e programmata quando le condizioni del materiale o le lavorazioni previste rendono concreto il rischio di esposizione. Negli altri casi, il mantenimento in sede è possibile solo se accompagnato da controllo, manutenzione e tracciabilità delle verifiche effettuate. 

Tecniche di bonifica amianto

Una volta appurato la presenza di amianto e verificato lo stato di conservazione del manufatto è possibile procedere in differenti modi, secondo quanto previsto da normativa vigente. In particolare, le alternative sono: rimozione dell’amianto, incapsulamento o confinamento.

Come dice il termine stesso, la rimozione consiste nell’esportare interamente tutti i manufatti e i componenti che contengono amianto. È chiaro che procedendo in questo modo, prestando particolare attenzione alle operazioni di rimozione, si elimina qualsiasi potenziale fonte di rischio. Da considerare, però, la produzione di rifiuti pericolosi e tossici da smaltire. Generalmente si procede alla contestuale sostituzione con altro componente o struttura, priva di amianto, come nel caso delle coperture.

L’incapsulamento, invece, prevede di rivestire l’amianto con apposite sostanze di trattamento ricoprenti, come specifiche vernici, che modificano le caratteristiche del manufatto e creano pellicole protettive, così da evitare la dispersione di fibre d’amianto. Si tratta di un intervento che ha i vantaggi di non produrre rifiuti pericolosi e non richiede la sostituzione di alcun manufatto. Ovviamente è una strada percorribile solo in caso di elementi non friabili e in buone condizioni di conservazione. Inoltre, è necessario attuare un programma di controllo e manutenzione, verificando periodicamente l’efficacia dell’intervento attuato.

Infine, il confinamento prevede di realizzare una vera e propria barriera fisica, che ha lo scopo di separare il materiale dall’ambiente in cui è collocato. Si opta per questo soluzione, eventualmente associata anche a un incapsulamento, nei casi in cui un manufatto contenente amianto sia facilmente accessibile. Anche in questo caso è necessario un programma di controllo e manutenzione.

Tabella riassuntiva

Tecnica di bonifica Quando si utilizza Vantaggi Criticità e attenzioni
Rimozione Si utilizza quando il materiale contenente amianto è degradato, friabile, danneggiato o deve essere eliminato per consentire lavori di demolizione, ristrutturazione, rifacimento coperture o sostituzione di componenti edilizi e impiantistici. Elimina definitivamente la fonte di rischio, perché il manufatto contenente amianto viene asportato e sostituito con materiali privi di amianto. È l’intervento più delicato dal punto di vista operativo, perché può comportare dispersione di fibre durante le lavorazioni. Produce rifiuti pericolosi che devono essere confezionati, trasportati e smaltiti da soggetti autorizzati secondo la normativa vigente.
Incapsulamento Si utilizza su materiali contenenti amianto compatti, non friabili e in condizioni tali da poter essere mantenuti in sede, previa valutazione tecnica dello stato di conservazione. Riduce il rischio di rilascio di fibre mediante l’applicazione di prodotti penetranti o ricoprenti che inglobano le fibre e proteggono la superficie del manufatto. Non comporta la produzione immediata di rifiuti contenenti amianto. Non elimina l’amianto dall’edificio. Richiede controlli periodici, manutenzione programmata e verifica nel tempo dell’efficacia del trattamento incapsulante, soprattutto in presenza di agenti atmosferici o sollecitazioni meccaniche.
Confinamento Si utilizza quando il materiale contenente amianto può essere separato dall’ambiente occupato o dalle aree di lavoro mediante una barriera fisica stabile, spesso in associazione all’incapsulamento. Isola il manufatto contenente amianto dall’ambiente circostante, riducendo la possibilità di contatto diretto e di dispersione delle fibre nelle aree accessibili. Anche in questo caso l’amianto resta presente nell’edificio. La barriera deve essere mantenuta efficiente nel tempo e il manufatto confinato deve rimanere individuabile, controllabile e gestito con un programma di sorveglianza e manutenzione.

Gestione dei rifiuti contenenti amianto e imprese abilitate

La rimozione di materiali contenenti amianto genera rifiuti pericolosi che devono essere gestiti secondo procedure rigorose, dalla fase di confezionamento in cantiere fino al trasporto e al conferimento presso impianti autorizzati. La gestione non può essere affidata a operatori generici, né può essere assimilata a quella dei normali rifiuti da costruzione e demolizione: i manufatti rimossi devono essere trattati come rifiuti contenenti amianto, identificati con il corretto codice EER, imballati in modo idoneo, etichettati, movimentati in sicurezza e accompagnati dalla documentazione prevista dalla normativa ambientale.

La rimozione di materiali contenenti amianto genera rifiuti che devono essere gestiti nel rispetto della normativa ambientale, con particolare riferimento al D.Lgs. 152/2006, Testo Unico Ambientale, la cui Parte IV disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati. I rifiuti contenenti amianto devono essere correttamente classificati con il relativo codice EER, confezionati, etichettati, tracciati e conferiti a impianti autorizzati, evitando qualsiasi dispersione di fibre durante le fasi di deposito temporaneo, movimentazione e trasporto. 

Gestione dei rifiuti contenenti amianto e imprese abilitate

L’impresa incaricata della bonifica deve essere iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 10, dedicata alle attività di bonifica di beni contenenti amianto. La categoria si distingue in due sottocategorie: la 10A, relativa alla bonifica di materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi, come molte coperture in cemento-amianto; e la 10B, riferita alla bonifica di materiali d’attrito, isolanti, pannelli, coppelle, materiali spruzzati, cartoni, tessili e altri materiali contenenti amianto in matrici più complesse o friabili. La 10B abilita anche agli interventi ricompresi nella 10A.

Prima dell’avvio dei lavori, l’impresa esecutrice deve predisporre il Piano di lavoro previsto dall’articolo 256 del D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all’organo di vigilanza competente. Il Piano deve descrivere le modalità operative dell’intervento, le misure di prevenzione e protezione, le procedure di decontaminazione, l’impiego dei dispositivi di protezione individuale, le modalità di raccolta e confezionamento dei rifiuti e le misure adottate per evitare la dispersione di fibre di amianto nell’ambiente.

Una volta rimossi, i rifiuti contenenti amianto devono essere depositati temporaneamente in condizioni di sicurezza, evitando rotture, dispersione di polveri o contaminazioni delle aree di cantiere. Il trasporto deve essere effettuato da soggetti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie idonee al trasporto dei rifiuti pericolosi e deve concludersi presso discariche o impianti autorizzati a ricevere rifiuti contenenti amianto. La tracciabilità dell’intero processo è un elemento essenziale: formulari, registri e documentazione di conferimento devono permettere di ricostruire il percorso del rifiuto dalla produzione allo smaltimento finale.

La bonifica dell’amianto in ambito condominiale è obbligatoria quando il materiale è deteriorato o friabile, poiché pericoloso per la salute. I costi per la gestione e lo smaltimento sono a carico di tutti i condomini, ripartiti secondo i millesimi di proprietà. Per proprietari, amministratori di condominio, imprese e tecnici, la verifica dell’iscrizione all’Albo e della corretta categoria posseduta dall’operatore è quindi un passaggio preliminare fondamentale. Affidare l’intervento a un’impresa non abilitata può comportare rischi sanitari, ambientali e responsabilità rilevanti, oltre a compromettere la regolarità dell’intervento edilizio e della successiva gestione dei rifiuti. 

Normativa amianto: dalla Legge 257/1992 al D.Lgs. 213/2025

Il quadro normativo italiano sull’amianto nasce dalla progressiva presa d’atto della pericolosità del materiale e si sviluppa su più livelli: divieto di produzione e commercializzazione, criteri tecnici per la valutazione e la bonifica, tutela della salute dei lavoratori, gestione dei rifiuti e obblighi di prevenzione nei cantieri.

Il riferimento principale resta la Legge 27 marzo 1992, n. 257, che ha introdotto in Italia le “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”. La legge riguarda l’estrazione, l’importazione, la lavorazione, l’utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento dell’amianto e dei prodotti che lo contengono, segnando il superamento dell’impiego del materiale nel sistema produttivo nazionale.

A questa norma si è affiancato il D.M. 6 settembre 1994, ancora oggi fondamentale per gli edifici esistenti, perché definisce le metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto. È il decreto che disciplina l’ispezione dei manufatti, il campionamento, l’analisi dei materiali sospetti, la valutazione dello stato di conservazione e la scelta degli interventi più idonei, distinguendo tra rimozione, incapsulamento e confinamento.

Sul piano della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il riferimento è il D.Lgs. 81/2008, in particolare il Titolo IX, Capo III, dedicato alla protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto. Questa parte del Testo Unico disciplina la valutazione del rischio, le misure di prevenzione, la notifica all’organo di vigilanza, il Piano di lavoro per gli interventi di demolizione o rimozione, la formazione dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria e la tenuta della documentazione.

Il quadro è stato aggiornato dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2026 ed entrato in vigore il 24 gennaio 2026. Il decreto recepisce la Direttiva UE 2023/2668, che modifica la Direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro.

Le novità incidono soprattutto sugli obblighi del datore di lavoro nei casi in cui i lavoratori siano o possano essere esposti a polveri provenienti da amianto o da materiali contenenti amianto. Prima dell’inizio di lavori di manutenzione, ristrutturazione, demolizione, rimozione, smaltimento, trattamento dei rifiuti o bonifica di aree interessate, il datore di lavoro deve presentare una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio. La notifica deve indicare, tra l’altro, ubicazione del cantiere, tipo e quantitativi di amianto, attività e procedimenti applicati, misure di protezione e decontaminazione, gestione dei rifiuti, numero dei lavoratori coinvolti, formazione, ultima visita medica periodica, durata dei lavori e dispositivi da utilizzare. La documentazione relativa ai lavoratori deve essere conservata per quarant’anni.

Il D.Lgs. 213/2025 aggiorna anche il tema del controllo dell’esposizione. Il datore di lavoro deve effettuare misurazioni della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro, con campionamento personale sul lavoratore ed eventualmente con campionamento ambientale integrativo nell’aria confinata di lavoro; i risultati devono essere riportati nel documento di valutazione dei rischi. Fino al 20 dicembre 2029 la misurazione viene effettuata tramite microscopia ottica in contrasto di fase; dal 21 dicembre 2029 dovrà essere utilizzata la microscopia elettronica o un metodo alternativo equivalente o più accurato, considerando anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri.

Particolarmente rilevante è l’aggiornamento del valore limite di esposizione professionale: fino al 20 dicembre 2029 nessun lavoratore potrà essere esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata come media ponderata nel tempo su otto ore; dal 21 dicembre 2029 lo stesso valore dovrà essere verificato secondo i nuovi criteri di misurazione previsti per la microscopia elettronica o metodi equivalenti/più accurati. In caso di superamento del valore limite, o se emergono materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori, le attività devono cessare immediatamente e possono riprendere solo dopo l’adozione di misure adeguate alla protezione dei lavoratori.

Resta centrale anche il Piano di lavoro per gli interventi di demolizione o rimozione dell’amianto, previsto dall’articolo 256 del D.Lgs. 81/2008. Il Piano deve essere predisposto prima dell’inizio dei lavori e deve indicare le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell’ambiente esterno. La disciplina aggiornata precisa anche la necessità di verificare, prima della ripresa di altre attività, l’assenza di rischi dovuti all’esposizione, eventualmente anche attraverso misurazione ambientale nel luogo confinato di lavoro.

Il decreto interviene inoltre su formazione e sorveglianza sanitaria. I lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto devono ricevere una formazione sufficiente e adeguata, adattata il più possibile alla mansione e ai metodi di lavoro specifici. Per chi effettua demolizione o rimozione dell’amianto è prevista anche una formazione relativa all’uso di attrezzature e macchine finalizzate a contenere l’emissione e la dispersione di fibre. Sul fronte sanitario, i lavoratori esposti devono essere sottoposti a sorveglianza prima dell’adibizione alle attività a rischio e periodicamente, almeno ogni tre anni o secondo la periodicità fissata dal medico competente.

A questi riferimenti si affianca il D.Lgs. 152/2006, rilevante soprattutto per la fase successiva alla bonifica, quando i materiali rimossi diventano rifiuti da classificare, trasportare e smaltire secondo la disciplina ambientale.

Va ricordata anche la norma UNI 11903:2023, che “definisce i requisiti relativi all’attività professionale dell’addetto al censimento dei materiali contenenti amianto (MCA), ossia del soggetto che esegue le attività di cui alla UNI 11870”. Si affrontano le abilità richieste all’addetto al censimento; le responsabilità, anche in relazione alla sorveglianza delle attività in ambito lavorativo; le conoscenze da possedere, in relazione alla storia e alla legislazione dell’amianto.

Bonus ristrutturazioni amianto: come funzionano detrazione e incentivi per la bonifica

Gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o riqualificazione di un immobile possono rappresentare l’occasione per verificare la presenza di materiali contenenti amianto e, quando necessario, programmare la bonifica. La rimozione dell’amianto, infatti, può rientrare tra gli interventi agevolabili con il Bonus Ristrutturazioni, diventando parte di un processo più ampio di recupero edilizio, messa in sicurezza e riqualificazione del patrimonio esistente.

L’agevolazione fiscale per il recupero del patrimonio edilizio è disciplinata dall’articolo 16-bis del TUIR, che include espressamente anche gli interventi di bonifica dall’amianto e le opere volte a evitare gli infortuni domestici. Per il 2026, secondo il quadro aggiornato dall’Agenzia delle Entrate, la detrazione può arrivare al 50% delle spese sostenute, entro il limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, quando l’intervento riguarda l’abitazione principale e il contribuente è titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’immobile. Negli altri casi in cui l’agevolazione spetta, la detrazione è pari al 36%, sempre entro il limite di 96.000 euro per unità immobiliare.

Tra le spese ammissibili nel bonus ci sono:

  • gli interventi di rimozione e bonifica di tetti, coperture, canne fumarie, pavimenti o coibentazioni contenenti amianto
  • il trasporto del materiale
  • lo smaltimento presso impianti autorizzati
  • le spese per le analisi preliminari sui materiali
  • il costo delle certificazioni necessarie
  • le spese tecniche per la progettazione, la direzione lavori e gli adempimenti comunali
  • il ripristino e la posa in opera dei nuovi materiali sostitutivi 

Per accedere alla detrazione è necessario rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa fiscale e tecnica. I lavori di bonifica devono essere affidati a imprese abilitate e iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria idonea per la bonifica dei beni contenenti amianto. I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale “parlante”, indicando la causale del versamento con riferimento all’articolo 16-bis del Dpr 917/1986, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto che riceve il pagamento.

Il richiedente deve avere cura di conservare tutte le fatture e le certificazioni relative allo smaltimento del materiale.
La detrazione Irpef è pari al 50% delle spese sostenute, fino a un massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare (se prima casa) e del 36% (per la seconda); la detrazione viene recuperata in dieci quote annuali di pari importo all’interno di Dichiarazione dei redditi. 

Amianto e riqualificazione energetica: perché serve una verifica prima dei lavori 

La riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente è uno degli ambiti in cui la presenza di amianto deve essere valutata con maggiore attenzione. Molti interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni dell’edificio coinvolgono infatti elementi costruttivi nei quali, soprattutto negli immobili realizzati o modificati prima della messa al bando del 1992, possono essere presenti materiali contenenti amianto.

Il tema riguarda in particolare il rifacimento delle coperture, l’installazione di impianti fotovoltaici, gli interventi sull’involucro opaco, la sostituzione o l’adeguamento di componenti impiantistici, la rimozione di controsoffitti, la manutenzione di cavedi, tubazioni, canne fumarie, pannelli, pavimentazioni viniliche e coibentazioni. In questi casi, l’apertura di un cantiere senza una verifica preliminare può comportare rischi significativi: lavorazioni come taglio, foratura, demolizione, movimentazione o rimozione impropria possono danneggiare manufatti contenenti amianto e favorire la dispersione di fibre aerodisperse.

La verifica preventiva non è quindi un passaggio formale, ma una fase essenziale della progettazione e della gestione del cantiere. Prima di avviare lavori di efficientamento energetico su edifici esistenti, progettisti, imprese, coordinatori della sicurezza, amministratori e committenti devono valutare la possibile presenza di materiali contenenti amianto, anche attraverso l’analisi della documentazione disponibile, l’ispezione visiva dei manufatti sospetti e, quando necessario, campionamenti e analisi di laboratorio. Questa attività consente di definire correttamente il perimetro dell’intervento, stimare tempi e costi, individuare le imprese abilitate e programmare eventuali attività di bonifica.

Un caso ricorrente è quello delle vecchie coperture in cemento-amianto, spesso presenti in edifici produttivi, agricoli, logistici o residenziali. La sostituzione della copertura può diventare l’occasione per rimuovere definitivamente la fonte di rischio e integrare nuove soluzioni ad alte prestazioni, come pacchetti isolanti, sistemi di impermeabilizzazione evoluti e impianti fotovoltaici. Anche in questo caso, però, la sequenza operativa deve essere corretta: prima si valuta e, se necessario, si bonifica il materiale contenente amianto; solo successivamente si procede con la nuova stratigrafia di copertura e con l’eventuale installazione dell’impianto.

La stessa attenzione è richiesta negli interventi di riqualificazione dell’involucro. Cappotti termici, facciate ventilate, sostituzione di serramenti, coibentazione di sottotetti e adeguamenti impiantistici possono interferire con vecchi materiali o componenti tecnici contenenti amianto. Se non individuati in fase preliminare, questi elementi possono determinare sospensioni dei lavori, varianti in corso d’opera, aumento dei costi, criticità nella gestione della sicurezza e responsabilità per committenti e operatori.

Integrare la verifica amianto nella due diligence tecnica dell’edificio significa quindi rendere più sicuro e più governabile l’intervento di riqualificazione. In una fase in cui il settore delle costruzioni è chiamato a intervenire sempre di più sull’esistente, la bonifica dei materiali pericolosi e l’efficienza energetica non dovrebbero essere considerate attività separate, ma parti dello stesso processo di rigenerazione edilizia: migliorare le prestazioni dell’edificio, ridurre i consumi e garantire condizioni di sicurezza per chi lavora, abita e utilizza gli spazi. 

FAQ amianto, bonifica e obblighi normativi

L’amianto deve sempre essere rimosso?

No. La rimozione non è sempre obbligatoria: dipende dallo stato di conservazione, dalla friabilità del materiale e dal rischio di rilascio di fibre. In alcuni casi possono essere adottati incapsulamento o confinamento, con programma di controllo e manutenzione.

Chi deve segnalare la presenza di amianto in un edificio?

Il proprietario o il responsabile dell’attività deve attivare le verifiche previste e rivolgersi agli enti competenti secondo le procedure regionali e locali.

Chi può rimuovere l’amianto?

La rimozione deve essere affidata a imprese abilitate e iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie previste per la bonifica dei beni contenenti amianto.

Cosa cambia con il D.Lgs. 213/2025?

Il decreto recepisce la Direttiva UE 2023/2668 e aggiorna il D.Lgs. 81/2008, introducendo limiti di esposizione più stringenti, nuovi obblighi di misurazione, tracciabilità, protezione dei lavoratori e conservazione della documentazione.

Perché l’amianto riguarda anche la riqualificazione energetica?

Molti interventi su edifici esistenti coinvolgono coperture, facciate, pavimenti, cavedi, tubazioni e impianti dove possono essere presenti materiali contenenti amianto. La verifica preventiva riduce rischi sanitari, blocchi di cantiere, extracosti e responsabilità. 

Il bonus ristrutturazioni copre la rimozione dell’amianto?

Tra le diverse spese che rientrano nel bonus ristrutturazioni ci sono anche la rimozione e lo smaltimento dell’amianto (e i costi necessari per garantire la messa in sicurezza dell’area interessata).
Ciò vuol dire che tali interventi sono detraibili nella misura del 50%, su un limite massimo di 96.000 euro e ripartiti in dieci quote annuali. L’agevolazione riguarda in particolare interventi su tetti, coperture e canne fumarie, dove solitamente si trova l’amianto.

Qual è la percentuale di detrazione per la bonifica dell’amianto?

Il Bonus ristrutturazioni, l’opzione più diffusa per scaricare le spese di bonifica dell’amianto, è pari al 50% da calcolare sul tetto di 96.000 euro per unità immobiliare; la detrazione scende al 36% per gli immobili che non sono “abitazione principale”.
Se, invece, la rimozione dell’amianto fa parte di una riqualificazione energetica più ampia, si può accedere all’Ecobonus con detrazione sempre al 50%.

È necessario presentare una pratica edilizia per accedere agli incentivi?

Sì, per poter usufruire degli incentivi, la rimozione dell’amianto deve essere correttamente documentata tramite una pratica edilizia. La bonifica, soprattutto quando riguarda la rimozione di coperture in eternit o altri materiali pericolosi, è considerata un intervento edilizio e richiede la presentazione di tutta la documentazione necessaria a comprovare la regolarità dei lavori, condizione essenziale per poter accedere alle detrazioni fiscali previste.

La sostituzione del tetto in eternit rientra nel bonus ristrutturazioni?

Sì, questo intervento rientra tra gli interventi ammessi dal bonus ristrutturazioni edilizie, con tutti gli accorgimenti che ne conseguono.

È obbligatorio affidarsi a una ditta iscritta all’Albo Gestori Ambientali?

Questa tipologia di lavori, di particolare delicatezza, va affidata esclusivamente a ditte specializzate e abilitate, iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (Categoria 10). Le operazioni seguono procedure rigorose previste dalla normativa italiana e richiedono la presentazione di un piano di lavoro all’ASL competente.

Quali documenti servono per ottenere la detrazione fiscale?

Per usufruire del bonus 50% bisogna dimostrare la regolarità dell’intervento e la tracciabilità delle spese. Tra i documenti principali rientrano i bonifici “parlanti”, le fatture dei lavori, il titolo abilitativo edilizio come CILA o SCIA, e l’autocertificazione dell’inizio dei lavori.


10/10/2000

Pericolo amianto: normativa e modalità di rimozione

L’amianto, materiale identificato come tossico per l’ambiente, è oggetto di una attenta rilettura per quanto riguarda le problematiche, gli aspetti legislativi e le tecniche di bonifica.

Smantellamento amianto

Indice:

L’amianto, noto anche come asbesto, è un materiale fibroso presente in natura e proveniente dalla trasformazione chimica di rocce eruttive.

Il Crisotilo o amianto bianco è, dei sei tipi comunemente usati, quello che ha trovato maggiori applicazioni, soprattutto in edilizia; è costituito da un unico filamento che racchiude fibre forti ma flessibili che consentono un’agevole tessitura. 

Nel nostro paese, l’amianto ha conosciuto un largo impiego negli anni dello sviluppo economico e produttivo tra il 1950 e la fine degli anni ‘70. E’ stato utilizzato soprattutto in edilizia (al 70,80% della produzione) per la realizzazione di tegole, lastre, tubazioni, rivestimenti per soffitti e pareti: è possibile individuare quattro categorie principali di prodotti contenenti amianto:

  • materiali da rivestimento applicabili a spatola o a spruzzo;
  • rivestimenti isolanti per tubi e caldaie;
  • pannelli ad alta densità tipo lastre di cemento-amianto (comunemente noti come “eternit” dalla principale azienda produttrice);
  • pannelli a bassa densità.

Anche nell’industria tessile (per la trasformazione di filati e tessuti), in quella siderurgica, nel settore dei trasporti, nella realizzazione di condutture e filtri industriali, nella fabbricazione di tubazioni e cisterne per l’acqua l’amianto veniva largamente utilizzato. E’ evidente come la diffusione del materiale sia stata capillare sia in edifici di privata abitazione, sia nell’edilizia pubblica (scuole, palestre, piscine, cinematografi, uffici, ecc.).

L’origine della pericolosità dell’asbesto risiede nel naturale processo di disgregazione delle fibre, e nel conseguente rilascio di polveri tossiche che lo contraddistingue.

Questa caratteristica negativa è conosciuta sin dal 1927, in seguito all’identificazione dell’asbestosi (una patologia professionale) come malattia polmonare cronica. Negli anni ’50 è stata attribuita con certezza alla presenza dell’amianto l’insorgenza di forme tumorali, oltre alle conseguenze sull’inquinamento ambientale ed atmosferico.

La nocività dell’amianto è anche dovuta ad una delle caratteristiche principali della sua struttura fisica: la capacità di suddividersi longitudinalmente in fibre di sezione sempre minore che si disperdono in maniera direttamente proporzionale alla sollecitazione meccanica provocata.

Gli sbalzi termici, lo smog e le piogge acide. Le infiltrazioni d’acqua, la mancanza di manutenzione e l’usura accelerano notevolmente questo fenomeno; inoltre le fibre d’amianto, invisibili e leggere, una volta depositate vengono facilmente rimesse in movimento da qualsiasi spostamento d’aria e, a causa delle notevoli capacità aerodinamiche di cui sono dotate, possono spostarsi anche per grandi distanze dal luogo d’origine.

Appare evidente come il problema amianto non possa essere approcciato solo in termini di bonifica radicale; risulta necessario individuare altre forme di intervento che ne riducano comunque la pericolosità.

Sono diverse sono le metodologie di intervento in caso di bonifica da amianto tra cui:

  • tecniche di rimozione;
  • tecniche di incapsulamento;
  • tecniche di confinamento;
  • tecniche di glove-bag,

L’impresa appaltatrice dei lavori di bonifica decve procedere,prima dell’inizio delle operazioni di demolizione e rimozione del materiale, alla stesura di un piano di lavoro da presentare all’organo preposto di vigilanza e controllo; decorsi 90 giorni dalla presentazione del piano è possibile iniziare i lavori.

La rimozione dell’asbesto: tecniche utilizzate

Sono complesse le problematiche relative alla rimozione dell’amianto. Viene considerata obbligatoria la completa rimozione dei materiali contenenti amianto quando i valori di dispersione delle fibre, nell’ambiente circostante, sono superiori a 100 mg/kg.

Attraverso getti diffusi a bassa pressione, si procede all’imbibizione in situ del materiale, utilizzando saturanti solitamente di tipo vinil acrilico simili a quelli utilizzati per l’incapsulamento, che consentono il fissaggio delle fibre in fase di distacco. L’operazione, ripetuta per due volte, porta alla completa saturazione del materiale e precede la fase di rimozione del materiale che, ancora umido, deve essere immediatamente insaccato e confezionato. I residui di fibre vanno eliminati attraverso ulteriori interventi a umido spazzolato o spatolato, sulle zone trattate.

Talvolta, al termine della rimozione, per migliorare i risultati del monitoraggio dell’aria all’interno del locale, si procede alla nebulizzazione nell’aria ed allo spruzzo sulle superfici, di speciali prodotti che abbattono e trattengono le fibre ancora eventualmente presenti.

Ai termine del lavoro di bonifica si pone il problema dello stoccaggio e dello smaltimento del materiale tossico rimosso vero e proprio e dei filtri delle maschere utilizzate dagli operatori oltre che l’acqua utilizzata per l’operazione.

Come si incapsula l’amianto

Una efficace alternativa alla rimozione è rappresentata dall’incapsulamento. L’incapsulamento è attuabile quando il materiale non è deteriorato, non è stato danneggiato dall’acqua, appare ben ancorato alla superficie sottostante ed è spesso meno di 3,8 cm.

Questa procedura riduce i costi dell’operazione, si distingue per la sua velocità di esecuzione, per la riduzione del rischio nei confronti degli operatori e per il minor livello di inquinamento ambientale. Il prodotto incapsulante che può essere scelto – emulsioni polimeriche, pellicolanti vinilici, membrane bituminose ecc. – dipende dalle caratteristiche del materiale da trattare.

Durante l’operazione di incapsulamento la superficie viene trattata con dei sigillanti o di tipo penetrante, che saturano ed induriscono il materiale contenente amianto, o di tipo superficiale che, formando una membrana superficiale, impediscono il rilascio delle fibre.

Nel caso di lastre in cemento-amianto il prodotto deve essere impiegato su entrambe le facce ed è necessario prevedere una preliminare pulitura ad umido per eliminare eventuali polveri o muschi. L’evidente svantaggio di questa tecnica risiede nel permanere nell’edificio del materiale inquinante e la conseguente necessità di procedere a controlli periodici sull’efficacia del trattamento e sul livello di conservazione delle strutture.

Un’altra alternativa per trattare l’amianto: il confinamento

La tecnica di confinamento è una procedura applicabile solo nei casi in cui la superficie da bonificare sia particolarmente ristretta. Prevede la costruzione di muri o soffitti intorno al materiale oppure alla posa in opera di elementi prefabbricati o diaframmi in polietilene armato costituenti barriere artificiali fissate meccanicamente o applicate a spruzzo.

Volendo trattare lastre in cemento-amianto è possibile applicare una sovracopertura alle stesse con appositi materiali isolanti, che permettono un mantenimento in opera del tetto per una durata di 20-30 anni.

Più di recente si è diffuso il ricorso a lastre sigillanti (fibrocemento, polietilene, acciaio, vetroresina ecc.) aventi passo uguale a quello degli elementi in opera che quindi ne risultano perfettamente ricoperti. L’ulteriore vantaggio in questo caso è un valido potenziamento degli standard di isolamento acustico e termico della struttura.

La tecnica del glove-bag

La tecnica del glove-bag o sacco-incubatrice è stata sviluppata per le tubazioni isolate con materiale contenente amianto, difficilmente raggiungibili o isolabili. Si tratta di prodotti in PVC o polietilene disponibili in diversi formati a seconda delle specifiche esigenze, adeguati per la rimozione di materiale inquinante in maniera rapida e sicura sia per l’operatore che per gli utenti.

Gli elementi da rimuovere vengono spruzzati con formulati bagnanti per la loro totale imbibizione; al termine del processo di incapsulamento, la cella viene posta in depressione, pressata e sigillata con del nastro adesivo per renderla idonea al trasporto nelle discariche autorizzate.


Articolo aggiornato – Prima pubblicazione 10/10/2000

Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici

Commenta questo approfondimento




Articolo realizzato in collaborazione con ...