La mappatura del regime amministrativo nel decreto SCIA 2

La mappatura del regime amministrativo nel decreto SCIA 2

Nonostante le modifiche del regime amministrativo siano in vigore da più di due anni, spesso si riscontrano dubbi per la scelta del titolo abilitativo. 

La mappatura del regime amministrativo nel decreto SCIA 2

Poiché, ad oggi, è stato approvato soltanto il Glossario Unico Edilizia Libera, occorre rifarsi necessariamente alla Tabella A allegata al D. Lgs. 222/2016.

La sezione d’interesse è la seconda che opera una ricognizione di 41 interventi e indica la relativa procedura da seguire.

La Tabella è strutturata in quattro colonne:

1) tipologia dell’attività articolata attraverso specificazioni progressive (manutenzione; restauro; ristrutturazione; ecc.)

2) regime amministrativo applicabile (edilizia libera; CILA; SCIA; SCIA alternativa al PdC; PdC)

3) concentrazione dei regimi amministrativi, ovvero la modalità di presentazione di istanze, segnalazioni, comunicazioni

4) riferimenti normativi.

In merito al punto 2) si fa notare che la Tabella non riporta le diciture SCIA alternativa al PdC e PdC ma rispettivamente SCIA alternativa all’Autorizzazione e Autorizzazione. Il termine autorizzazione si riferisce al procedimento di rilascio del Permesso di Costruire (art.20 del DPR 380/2001).

In che modo è strutturata la Sezione II della Tabella A?

La mappatura, di seguito schematizzata, è stata organizzata in tre Sottosezioni.

La Sezione II della Tabella A per le diciture SCIA

SOTTOSEZIONE 1

La prima Sottosezione riguarda la Ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi applicabili e, a sua volta, si compone di altre tre sottosezioni, che sviluppano il principio della concentrazione di regimi amministrativi indicando cosa accade quando per la realizzazione dell’intervento sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione.

1.1- Permesso di costruire nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione

In tal caso, lo Sportello unico indice una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 241 del 1990.

1.2 – CILA e SCIA nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione

Nel caso in cui per la CILA e la SCIA sia necessario acquisire altri atti di assenso, nell’apposita colonna è indicato CILA e SCIA più autorizzazioni oppure SCIA unica. La dicitura SCIA più autorizzazioni si riferisce al procedimento che la normativa definisce SCIA condizionata.

scia

In accordo a quanto previsto dalla tabella, nella modulistica della SCIA, per quanto concerne gli allegati, troviamo due sezioni specifiche per SCIA UNICA e SCIA CONDIZIONATA.

In cosa differiscono i due procedimenti?

In caso di SCIA CONDIZIONATA, lo sportello unico convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dalla presentazione e l’avvio dell’attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni.

In caso di SCIA UNICA, l’interessato trasmette la SCIA allo Sportello unico del Comune che, a sua volta, trasmette la comunicazione alle altre amministrazioni, ma l’attività può iniziare immediatamente.

1.3 – Attività edilizia libera: casi in cui è necessario acquisire preventivamente altri titoli di legittimazione ai sensi dell’art, 5, comma 3, D.P.R. n. 380/2001.

Anche se un intervento ricade in attività di edilizia libera, può accadere sia necessario acquisire preventivamente un’autorizzazione. Ciò accade nei seguenti casi:

mappatura del regime amministrativo nel decreto SCIA 2

SOTTOSEZIONE 2

La seconda Sottosezione riguarda gli adempimenti successivi all’intervento edilizio, tra cui la Segnalazione Certificata di Agibilità che può essere contestuale alla comunicazione fine lavori oppure successiva a quest’ultima.

SOTTOSEZIONE 3

Nell’ultima Sottosezione sono contenuti gli impianti da fonti rinnovabili. Per gli impianti volti alla produzione di energia elettrica, ad esempio, vengono indicate le soglie di potenza: al di sotto della soglia, è sufficiente la SCIA; superata la soglia, è necessario richiedere l’Autorizzazione Unica disciplinata dal D. Lgs. 387/2003.

La Tabella A può essere oggetto di revisione?

Nell’ambito delle rispettive competenze, le amministrazioni possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella tabella A (anche in ragione delle loro specificità territoriali) a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.

Si ricorda, inoltre, che la tabella può essere periodicamente aggiornata con successivi decreti recanti disposizioni integrative e correttive.

Blumatica Pratiche Edilizie contiene i riferimenti alla Tabella A?

Nel modulo Modelli Unificati di Blumatica Pratiche Edilizie, per ogni regione e per ogni titolo abilitativo, è presente l’elenco degli interventi ammessi e il riferimento alla Tabella A che abbiamo esaminato. Inoltre, attraverso il modulo Rifiuti Edili, è possibile predisporre anche la documentazione in materia di rifiuti da allegare alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo.

Verifica ora la modulistica presente per la tua Regione!

Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Commenta questa notizia



Categoria notizia

DAL MONDO PROFESSIONALE

Le ultime notizie sull’argomento