Nuovo regolamento edilizio per il Comune di Milano

Nuovo regolamento edilizio per il Comune di Milano

E’ stato presentato dalla vicesindaco con delega all’Urbanistica e Edilizia privata Ada Lucia De Cesaris il nuovo regolamento edilizio per il Comune di Milano che potrà essere adottato e approvato, dopo la fase di confronto e ascolto sulle proposte  con il Consiglio comunale e gli operatori del settore.

Di seguito le principali novità contenute nel testo:

  • Sportello Unico per l’Edilizia
    Si rafforza il ruolo dello Sportello Unico: i procedimenti edilizi saranno gestiti in modo unitario verso l’obiettivo della semplificazione delle procedure e dell’accelerazione dei tempi.
  • Premialità per riqualificazione energetica
    Come già previsto nel PGT, gli stabili che vengono riqualificati energeticamente acquistano un premio di edificabilità che corrisponde al 15% della superficie del patrimonio edilizio esistente (limite massimo consentito dalla legge regionale), senza possibilità di decadere. Precedentemente il premio era del 5% e scadeva dopo 5 anni. Una particolare attenzione viene posta agli immobili di interesse storico-artistico che, nell’ambito di un processo di recupero, migliorano anche le loro prestazioni energetiche.
  • Aree ed edifici abbandonati, dismessi, in disuso
    L’Amministrazione comunale considera abbandonati gli edifici che non sono utilizzati per almeno il 90% della superficie e di cui non è stata curata la manutenzione da più di 5 anni. Accertato lo stato di abbandono e di dismissione delle aree e/o degli edifici, il Comune può diffidare le proprietà ad eseguire interventi di ripristino e messa in sicurezza delle aree, nonché di recupero degli edifici.  Qualora il proprietario non intervenga, l’Amministrazione provvederà in via sostitutiva, addebitandone il costo e applicando una sanzione, e potrà attribuire a tali beni un uso pubblico o recuperare le aree (ai sensi dell’art. 97 bis della LR 12/2005). Inoltre, se un richiedente di nuovi interventi su aree libere fosse titolare di beni immobili in disuso e/o abbandonati, l’avvio degli interventi sull’area libera sarà condizionato alla presentazione di una proposta di intervento dell’immobile in disuso e/o abbandonato e all’avvio dei lavori relativi.
  • Sale pubbliche da gioco
    Non è autorizzata l’apertura di sale pubbliche da gioco o il trasferimento di una già esistente in edifici che si trovano a meno di 200 metri da scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, locali di aggregazione giovanile, aree verdi frequentate da bambini e ragazzi, caserme, chiese e luoghi di culto, ospedali, cliniche, RSA, luoghi di cura o di particolare valore civico e culturale quali musei e sedi di associazioni e di volontariato che si dedicano alla pubblica assistenza. Inoltre, non saranno ammesse in edifici o lotti funzionali che ospitano funzioni residenziali e in edifici (o parte di essi), notificati o vincolati ai sensi del D. Leg. 42/2004.
  • Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni
    Tutti i fabbricati, entro 30 anni dalla data di collaudo delle strutture e successivamente ogni 15 anni, devono essere sottoposti ad una verifica dell’idoneità statica di ogni loro parte secondo la normativa vigente alla data del collaudo, da allegare al fascicolo del fabbricato. Entro 5 anni, tutti i fabbricati con data di collaudo delle strutture superiore a 30 anni dovranno essere sottoposti a tale verifica e certificazione.
  • Conformazione e superficie degli alloggi e degli ambienti
    Diventano sufficienti 28 mq per definire un alloggio, 8 mq per le camere ad un posto letto e 12 mq per quelle a due posti letto. I bagni non sono vincolati ad una superficie minima, l’importante è che possano contenere la dotazione degli apparecchi sanitari previsti.
  • Biciclette e giochi nei cortili
    Nei cortili degli edifici deve essere consentito il parcheggio delle biciclette di chi abita o lavora. Inoltre, deve essere favorito il gioco dei bambini, fatte salve le fasce orarie di tutela della quiete e del riposo stabilite dai regolamenti condominiali.
  • Residenzialità ai locali seminterrati
    Possono essere adibiti a residenza o destinazioni assimilabili alla residenza i locali seminterrati che abbiano il pavimento ad una quota non inferiore ad un 1 metro sotto il piano di spiccato, che garantiscano tutti gli altri requisiti igienico-sanitari e che abbiano acquisito un parere preventivo favorevole da parte della ASL.
  • Contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa in difesa della qualità e della tutela del lavoro e del cantiere
    La sicurezza del lavoro e la legalità del cantiere sono garantite anche mediante il recepimento dei protocolli firmati dal Comune insieme alle associazioni delle imprese edili e alle organizzazioni sindacali.

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