Interventi a sostegno dei professionisti e delle imprese

Il DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69  poi convertito lo scorso 20 agosto 2013 è stato voluto in risposta alle Raccomandazioni rivolte dalla Commissione Europea il 29 maggio 2013 per il coordinamento delle riforme economiche rivolte alla competitività del tessuto economico del Paese. Nella sua complessità e diversità di interventi, apparentemente slegati tra loro, il “filo rosso” che unisce tutta la struttura del provvedimento va dunque rinvenuto nel proponimento del Governo di dare attuazione, sia pure parziale, a dette Raccomandazioni.
Le imprese sono tra i protagonisti-beneficiari dell’iniziativa  – soprattutto di piccole e medie dimensioni – che soffrono la difficoltà di accesso al credito per l’innovazione e la ristrutturazione degli apparati produttivi.

Buona la novità, scaturita in sede di conversione, dell’estensione degli interventi di sostegno attraverso il Fondo di Garanzia a favore dei professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte presso lo specifico elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Anche in questo caso l’implementazione dell’incentivo, che non potrà in ogni caso superare il 5 per cento delle risorse in dotazione al Fondo, è lasciata ad un decreto concertato tra i dicasteri dello sviluppo economico e dell’economia.
Al Fondo potranno affluire anche contributi su base volontaria da destinarsi alla cd. microimprenditorialità; la determinazione concreta delle modalità di contribuzione da parte di singoli cittadini, enti o società sarà determinato con emanando decreto.

L’articolo 2 del decreto convertito, riprendendo la vecchia legge Sabatini del 1965, prevede, sempre a sostegno delle micro, piccole e medie imprese (come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE), la possibilità di accedere a finanziamenti agevolati tramite l’utilizzo di un tetto di provvista presso la Cassa depositi e prestiti per il rinnovo dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature. I finanziamenti avranno la durata massima di cinque anni per un importo assoluto, anche se frazionato, di euro duemilioni per ciascun’impresa; il limite temporale di accesso è fissato al 31 dicembre 2016. L’intervento sarà definito, nelle modalità tecniche, da emanando decreto concertato (sviluppo economico-economia) cui faranno seguito intese e convenzioni che coinvolgeranno l’ABI e la Cassa depositi e prestiti per la concreta attuazione.
Il tetto massimo di finanziamenti è fissato, in prima battuta, in 2,5 miliardi di euro incrementabili sino a 5 miliardi in caso di reperimento di maggiori risorse.
Da segnalare che tra i beneficiari di tale intervento la legge di conversione ha inserito le imprese agricole e quelle operanti nel settore della pesca; inoltre, la stessa legge di conversione ha esteso i finanziamenti anche all’acquisto di beni strumentali d’impresa, gli investimenti in hardware, in software e in tecnologie digitali.
L’articolo 3 del decreto provvede al ri-finanziamento dei contratti di sviluppo con risorse pari a 150 milioni di euro.
Da ultimo l’articolo 57 del Capo III dedicato alle misure in materia di istruzione, università e ricerca, prevede un contributo, pari al 50 per cento della quota relativa alla contribuzione al FAR (Fondo agevolazioni alla ricerca), alla spesa per attività di ricerca specialmente nell’ambito di programmi dell’Unione Europea a favore di start-up, di imprese, di ricercatori e di progetti di ricerca anche in campo umanistico, artistico e musicale con riguardo particolare alla digitalizzazione e alla messa on-line degli stessi. L’attuazione, è demandata ad emanando decreto concertato.

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