195,6 milioni di euro per la prevenzione rischio sismico

195,6 milioni di euro per la prevenzione rischio sismico

E’ stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, che regola le modalità di finanziamento degli interventi di prevenzione del rischio sismico (previsti dall’articolo 11 della legge 77 del 24 giugno 2009).

Per l’annualità 2012 sono disponibili risorse pari a 195,6 milioni di euro, ripartiti fra le Regioni, per le seguenti finalità:

– 16 milioni di euro per indagini di microzonazione sismica;
– 170 milioni di euro per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o eventualmente di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile. Sono compresi anche gli interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o eventualmente di demolizione e ricostruzione, di edifici privati. Sono esclusi da questi contributi gli edifici scolastici, ad eccezione di quelli che ospitano funzioni strategiche nei piani di emergenza di protezione civile. E’ possibile delocalizzare gli edifici demoliti e ricostruiti se viene garantito, senza variazione di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica ed una maggiore efficienza del sistema di gestione dell’emergenza, sottoposto all’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE).
– 8,5 milioni di euro per altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità;
– 1.100.000 di euro per l’acquisto da parte del Dipartimento della protezione civile di beni e servizi strumentali all’esecuzione delle attività previste dalla presente ordinanza.

I criteri di assegnazione

I criteri di assegnazione delle priorità e di graduazione degli interventi nelle diverse aree territoriali (province o regioni) per gli edifici pubblici dovranno tener conto, oltre che del rischio di danneggiamento, anche dell’esposizione e dunque del rischio di perdite umane o, per gli edifici strategici, delle conseguenze sulle attività di protezione civile successive a un terremoto. Nella definizione delle priorità su edifici privati e pubblici dovrà essere tenuto conto, attraverso opportuni strumenti, anche del rischio di sistema, in particolare in relazione al rischio indotto dai crolli su strade importanti ai fini dei piani di protezione civile. Particolare attenzione sarà posta su quelle situazioni critiche anche collegate ad un concomitante rischio vulcanico.

Le Regioni sono obbligate a destinare per gli interventi sugli edifici privati da un minimo del 20% fino a un massimo del 40% del finanziamento ad esse assegnato. Non sono obbligate ad attivare i contributi le Regioni che ricevono un finanziamento inferiore a 2 milioni di euro. I contributi, inoltre, non possono essere concessi per immobili o attività produttive edificate in zone sismiche senza criteri di sicurezza, e per edifici abusivi non sanati. Per le attività produttive, possono accedere ai contributi solo i richiedenti che non ricadono nel regime degli aiuti di Stato.

Gli studi di microzonazione sismica
Gli studi di microzonazione sismica (almeno di livello 1) devono essere obbligatoriamente accompagnati dall’ analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) dell’insediamento urbano, per una maggiore integrazione delle azioni volte a mitigare il rischio sismico. I contributi sono concessi alle Regioni e agli Enti Locali che cofinanziano la spesa per almeno il 25% del costo degli studi di microzonazione. Sono escluse dagli studi di microzonazione sismica, purché non interessate da insediamenti, le zone che incidono su Aree Naturali Protette, siti di Importanza comunitaria, Zone di Protezione Speciale (ZPS), e aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni.

Gli interventi di rafforzamento locale, miglioramento sismico, demolizione e ricostruzione
La selezione di questa tipologia di  interventi è affidata alla Regioni, che assicurano l’omogeneità dei criteri e delle verifiche sismiche eseguite. Il contributo concesso è definito dal rapporto tra capacità (resistenza effettiva dell’opera) e domanda (resistenza di un’opera nuova). I contributi non vengono concessi per edifici in aree a rischio idrogeologico in zona R4, né per ruderi o edifici abbandonati, e neanche per edifici realizzati o adeguati dopo il 1984.

La revoca dei contributi
I contributi concessi per le indagini di microzonazione sismica e per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico o funzionali per attività di protezione civile, e degli edifici privati, possono essere revocati dal Dipartimento della protezione civile se le somme destinate non sono impegnate entro 12 mesi dalla loro attribuzione.

(Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile , Ordinanza  n° 52 del 20 febbraio 2013 “ Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”. G.U.  n° 50 del 28 febbraio 2013)

Autore Franca Widmar
Fonte Edilbox

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