Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni: cosa cambia dal 1°luglio per i produttori Finco

Finco (Federazione di Confindustria che rappresenta le Industrie ed i Sistemi per le Costruzioni e Manutenzioni edili e stradali) apprezza l’adozione di un quadro normativo univoco ed aggiornato che, soprattutto per quanto riguarda la progettazione antisismica, rappresenta una reale novità rispetto alla normativa preesistente e soprattutto un ulteriore passo avanti verso un sostanziale allineamento alle normative europee costituite dagli Eurocodici.
Peccato, però, che ad oggi manchino ancora gli Annessi Tecnici Nazionali senza i quali gli Eurocodici (che ricordiamo diverranno obbligatori dal 2010 e che sono richiamati nel capitolo 12 delle NTC) sono di fatto inutilizzabili. 
Proprio in materia di progettazione antisismica l’estensione della normativa a tutto il territorio nazionale comporterà ovviamente degli aggravi nei dettagli costruttivi (soprattutto per gli edifici strategici e per quelli costruiti in aree a maggiore sismicità), ma aumenterà certamente la sicurezza dell’edificato.
Da questo punto di vista si apprezza  il fatto che i componenti non strutturali, come ad esempio le facciate in alluminio, siano obbligatoriamente oggetto di verifica e che per le murature portanti (oltre a riprendere in larga parte quanto già previsto dal DM del 1987 e dall’Ordinanza 3452 del 2005), si diano anche indicazioni costruttive per le zone a bassissima sismicità nonché per i tamponamenti ed i divisori non portanti in zona sismica. Importante anche il fatto che venga definito il livello di attestazione di conformità per la marcatura CE dei prodotti da muratura e che si prescriva l’utilizzo dell’acciaio per cemento armato B450C per le strutture in zona sismica.
A proposito di quest’ultimo punto è interessante notare come la mancata utilizzazione finora di questo tipo di acciaio, particolarmente resistente e duttile, fosse un vero paradosso dal momento che tutti i produttori italiani di acciaio per c.a. sono già qualificati per questo tipo di produzione dal 2005 ed esportano da tempo questo materiale in tutta Europa. 
Per quanto riguarda, invece, la zonazione sismica, la sua attuale determinazione per punti specifici rende più complicato il suo calcolo da parte dei professionisti, anche in considerazione del fatto che i dati ed i programmi di calcolo a disposizione necessitano di miglioramenti.
Inoltre, la nuova definizione di azione sismica inserita negli allegati del Decreto non consente di individuare una zonazione amministrativa coerente con quella prevista dall’Ordinanza della Protezione Civile (in particolare con quella relativa alla zona 4 più volte richiamata nel testo delle stesse NTC).  
Al di là delle importanti novità in materia di sicurezza sismica, un’altra rilevantissima previsione è quella relativa alle responsabilità dei vari attori del processo costruttivo: dal Progettista, cui spetta il ruolo di definire già nel progetto la vita nominale della struttura (e quindi stabilire la durabilità dell’opera), al Direttore dei Lavori, al Collaudatore che diventa finalmente collaudatore “in corso d’opera” e non più ultimo anello della catena quando ormai la struttura, nel bene o nel male, è compiuta.
Le maggiori responsabilità del Progettista discendono poi anche dalla impostazione di fondo delle nuove norme che non sono più prescrittive, ma si spingono decisamente sul versante prestazionale (anche se poi alcune pratiche per realizzare dettagli costruttivi eliminate dalle previgenti NTC del 2005 avrebbero potuto almeno essere salvate nel corpo della Circolare applicativa pubblicata lo scorso febbraio) con ciò stesso imponendo ai professionisti maggiore precisione nella descrizione delle specifiche di esecuzione. 
Esistono, però, anche alcune criticità. Una di queste, che tocca da vicino molti materiali da costruzione, è la previsione dell’art. 4 punto 6 che individua una apposita procedura di autorizzazione da parte del Servizio Tecnico Centrale su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ogni qualvolta i materiali usati in maniera strutturale non siano tradizionali o “si discostino dalle presenti Norme Tecniche”.
Quanto affermato non solo impone una pesante restrizione al sistema costruttivo perorando l’idea che tutto ciò che non è esplicitamente previsto è vietato (mentre in un sistema prestazionale la filosofia di fondo dovrebbe essere al contrario), ma contraddice anche quanto è indicato al capitolo 12 delle stesse NTC che prevede che, se non diversamente specificato dalle Norme Tecniche, ci si possa riferire a normative di comprovata validità quali gli Eurocodici, le norme UNI EN armonizzate, norme UNI ed altro. Così ad esempio l’alluminio che sembrerebbe non idoneo alla realizzazione di strutture, se non previa autorizzazione del STC, troverebbe nell’ Eurocodice 9 e nella norma UNI EN 1999 parti da 1 a 5 la piena applicabilità strutturale come accade in altri Paesi europei.  
Le nuove NTC hanno però portato anche molte novità nel settore della qualificazione dei prodotti e dei processi produttivi. È sicuramente positivo il fatto che tutte le fasi di lavorazione dei prodotti, quelli dell’acciaio in particolare, siano tracciate e tracciabili.
Questa cosa se da una parte aumenta gli oneri burocratici  ed economici delle imprese, dall’altra consente di garantire la qualità dei prodotti immessi sul mercato.
In particolare, la previsione di qualificati Centri di Trasformazione per l’acciaio consente di spostare molte lavorazioni (soprattutto quelle di presagomatura e di prelavorazione in generale) dal cantiere allo stabilimento con ciò stesso aumentando la qualità e la verificabilità delle operazioni effettuate. 
A margine si segnala che l’entrata in vigore delle nuove NTC avrà inoltre dei riflessi sulla attività dei laboratori di geotecnica e delle imprese specializzare in indagini geognostiche dal momento che il Testo fa esplicitamente riferimento all’attività di questi Laboratori (ivi compresi quelli di prova sui materiali da costruzione) la cui operatività è stata però formalmente sospesa dal 2008, a seguito dall’annullamento operato dal Tar Lazio della Circolare 349/STC, senza che si sia provveduto a colmare questa lacuna.

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