Installazione impianti, come cambia la disciplina

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008 è stato pubblicato il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”. Il Regolamento, redatto senza il coinvolgimento delle parti interessate, mette fine alle proroghe relative all’entrata in vigore del Capo V (norme per la sicurezza degli impianti) del Testo unico in materia di edilizia (D.P.R. n. 380/2001).
Con il decreto in questione, che entrerà in vigore il 27 marzo p.v., vengono quindi abrogati, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 26/02/07 n. 17, gli articoli da 107 a 121 (Capo V) del Testo unico dell’edilizia (D.P.R. n. 380/2001), il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli
articoli 8 (Finanziamento delle attività di normazione tecnica), 14 (Verifiche) e 16 (Sanzioni), le cui sanzioni si raddoppiano per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento.
Il Regolamento, si costituisce di 15 articoli e di 2 allegati e si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso, a partire dal punto di consegna della fornitura.
Mettendo a confronto la legge 46/90 ed il decreto 447/91 con il regolamento in oggetto, si evince che numerose sono le novità introdotte, alcune delle quali, ad oggi, necessitano indubbiamente di chiarimenti ulteriori. Prima fra queste, la mancanza di indicazioni sulla fase transitoria di applicazione della disciplina. L’unica indicazione fornita in proposito riguarda
gli impianti elettrici delle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 che possono essere considerati adeguati in presenza di specifici dispositivi di protezione (articolo 6, comma 3).
È opportuno sottolineare che nulla è mutato in merito alla esclusione dagli obblighi di redazione del progetto e dell’attestazione di collaudo degli impianti di cantiere, per i quali rimane esclusivamente l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità (art. 10 comma 2).
Entrando nello specifico della disciplina, la prima grande novità introdotta dal legislatore è l’estensione dell’ambito di applicazione agli impianti posti a servizi di tutti gli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso. Sono stati così superati l’articolo 1 della legge 46/90 che prendeva in considerazione esclusivamente gli edifici adibiti ad uso civile e,
limitatamente agli impianti elettrici, anche gli edifici adibiti a sede di società, ad attività industriale, commerciale o agricola o comunque di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli edifici di culto, nonchè gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali,
istituzionali o economici e l’articolo 1 del D.P.R. 447 che dettagliava quanto riportato nell’art. 1 della legge 46/90.
Il progetto redatto da professionista abilitato viene depositato presso lo sportello unico per l’edilizia del comune in cui si realizza l’impianto.
La dichiarazione di conformità degli impianti deve essere rilasciata al committente, al termine dei lavori, dall’impresa installatrice o dal responsabile tecnico interno delle imprese non installatrici. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata redatta o non sia reperibile, fatte salve le relative sanzioni, l’atto può essere sostituito da una dichiarazione di rispondenza resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti per i quali non è necessario un progetto redatto da professionista iscritto all’albo, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Per i committenti ed i proprietari si aggiungono alcuni oneri (articolo 8):
Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o
distributrici, per le parti dell’impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.
Il committente entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d’uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell’impianto, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull’impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull’impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all’articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kW. Tali prescrizioni si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.
All’art. 11 si legge che l’impresa installatrice deposita la dichiarazione di conformità, il progetto o il certificato di collaudo degli impianti installati ove previsto, presso lo sportello unico per l’edilizia. La copia della dichiarazione di conformità, nell’ottica di un alleggerimento degli adempimenti burocratici per le imprese, viene trasmessa direttamente dallo sportello
unico alla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura (in passato tale copia veniva inviata dall’impresa installatrice al Comune ad alla Camera di Commercio).
All’impresa installatrice spetta, all’inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell’edificio contenente gli impianti oggetto del presente regolamento, l’obbligo di affissione del cartello informativo contenente i dati identificativi, la redazione del progetto, se necessaria e il nome del progettista dell’impianto o degli impianti.
L’articolo 9 comma 3 del D.P.R. 447/91 riportava: I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto previsto dalla legge devono conservare tutta la documentazione amministrativa e tecnica e consegnarla all’avente causa in caso di trasferimento dell’immobile a qualsiasi titolo, nonchè devono darne copia alla persona che utilizza i locali.
L’art. 13 del regolamento riporta: I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonchè il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell’immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all’avente causa. L’atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla
conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza (omissis). Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l’immobile.
Pertanto la novità di rilievo consiste nel fatto che oggi, in assenza della dichiarazione di conformità, può essere prodotta la dichiarazione di rispondenza.
Per quanto riguarda le sanzioni previste dal regolamento in oggetto:
Come già detto, ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge 26/02/07 n. 17, rimangono ad oggi in vigore anche le sanzioni previste dalla legge 46/90, che trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dal decreto in oggetto.
Le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall’albo ed i provvedimenti a carico dei professionisti non hanno subito variazioni rispetto a quanto stabilito con il D.P.R. 447/91.

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