Testo Unico Ambientale: in Parlamento le proposte di Modifica di Pecoraro Scanio

Il provvedimento si compone di due articoli; il primo reca 47 modifiche al decreto legislativo in oggetto ed il secondo ne disciplina l’entrata in vigore; lo schema di decreto legislativo novella la Parte III – recante norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche – e IV – recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.
Per quanto riguarda le modifiche alla Parte III, i commi da 1 a 14 riguardano la disciplina della tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche, con particolare riguardo alla materia della regolamentazione degli scarichi; essi intervengono anche sulle definizioni generali e, in particolare, su quelle di scarico, acque reflue industriali, urbane, stabilimenti industriali; il comma 15 interessa l’assetto istituzionale del settore. Esso in particolare ripristina il Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche e l’Osservatorio nazionale sui rifiuti, a seguito della soppressione dell’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti – che avrebbe dovuto assorbirli – stabilita dal primo decreto correttivo (decreto legislativo n. 284 del 2006).
Tra le modifiche più rilevanti alla Parte III vi è il ripristino della previgente nozione di «scarico diretto» inteso quale lo scarico operabile esclusivamente tramite condotta; l’introduzione di una disciplina più restrittiva per le autorizzazioni agli scarichi; l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 148 del codice ambientale, relativo alla facoltatività dell’adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane.
Il provvedimento reca inoltre interventi direttamente connessi alle problematiche relative alla disciplina in materia di scarichi, abrogando due disposizioni in materia di smaltimento di rifiuti in fognatura e di smaltimento della frazione biodegradabile dei rifiuti urbani tramite gli impianti di depurazione delle acque reflue.
Sono inoltre previste modifiche alla Parte IV del codice ambientale. Queste le novità più rilevanti: l’introduzione di una nozione meno restrittiva di «rifiuto», cui, tra l’altro, concorrono l’eliminazione della definizione di «sottoprodotto» e di «materia prima secondaria», l’assoggettabilità dei cosiddetti «sistemi d’arma» alla Parte IV del codice; una più rigorosa individuazione dei casi di non applicabilità della disciplina dei rifiuti; la nuova disciplina in materia di terre e rocce da scavo; la classificazione come rifiuto speciale del combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q); l’eliminazione della previsione di depositi temporanei senza limiti quantitativi; l’introduzione della nozione di «prodotto recuperato», in luogo di quelle soppresse di «sottoprodotto» e di «materia prima secondaria»; l’obbligo del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) anche per le imprese che producono rifiuti non pericolosi; l’eliminazione dei limiti dimensionali prima previsti, oltre i quali non era consentita l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani; la possibilità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti secondo modalità ulteriori rispetto alla gara; le modifiche alla disciplina in materia di accordi, contratti di programma, incentivi; le più complesse procedure per l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali per le imprese che trasportano rifiuti non pericolosi; l’attribuzione alle province delle competenze in materia di programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti e il ripristino del tributo provinciale per le funzioni di tutela ambientale; la nuova disciplina transitoria in materia di bonifiche.

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