Rifiuti, arriva il registro per la tracciabilità RENTRI

Entra in azione il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei rifiuti che semplificherà l’operato delle imprese nella gestione dei materiali di scarto.

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Rifiuti, arriva il registro per la tracciabilità RENTRI

La gestione dei rifiuti rappresenta uno degli argomenti più complessi nel dibattito sulle normative ambientali. In questo contesto, parlare di tracciabilità consentirebbe il monitoraggio ogni singolo aspetto della filiera del riciclaggio in modo da favorire un approccio metodologico serio e rigoroso.

Per facilitare questo processo virtuoso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha creato il RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. Il decreto, rientrante nelle azioni della Strategia Nazionale per l’Economia Circolare, è entrato ufficialmente in vigore lo scorso 15 giugno con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il RENTRI, oltre a garantire l’attività di controllo sui rifiuti, intende mettere a disposizione delle aziende e del settore pubblico dati e informazioni per promuovere l’economia circolare.

Come è stato spiegato dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto: “L’obiettivo è garantire un sistema efficiente per nuove catene di approvvigionamento delle materie prime da riciclo. Serve un tracciamento efficace che, anche attraverso procedure digitali e nuove tecnologie, semplifichi gli adempimenti delle imprese: ed è questa la sfida del nuovo Registro”.

Alle parole di Pichetto fanno eco quelle del Viceministro Vannia Gava: “Innoviamo e semplifichiamo, superando un modello obsoleto per migliorare il sistema e renderlo più efficiente ai fini degli obiettivi di economia circolare e rispetto all’attività degli operatori. Il tutto prevedendo la giusta gradualità temporale, approccio che riteniamo fondamentale per una transizione reale e pragmatica”.

Come funziona il RENTRI?

Differentemente dal Sistri, il RENTRI avrà un avvio progressivo: è previsto infatti un periodo di transizione per l’iscrizione al Registro e per l’adeguamento alla disciplina introdotta dal nuovo regolamento. Le aziende possono adattarsi al RENTRI in un arco di tempo che va dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, a seconda delle dimensioni e della tipologia delle imprese e degli enti.

IL MASE prevede modalità di adempimento più semplici rispetto al passato, con l’eventualità che i formulari digitali possano essere esibiti dai soggetti durante il trasporto anche mediante l’uso di dispositivi mobili. Come si legge nel comunicato stampa rilasciato dal Ministero: Il periodo transitorio servirà a tarare al meglio le istruzioni operative per la gestione della piattaforma: sia in forma diretta, tramite gli applicativi che saranno resi disponibili alle aziende, sia in interoperabilità con i principali software gestionali di mercato.

 Il RENTRI è suddiviso in due sezioni: la Sezione dell’Anagrafica degli iscritti e la Sezione della Tracciabilità, comprensiva dei dati relativi agli adempimenti menzionati negli articoli 190 e 193 del Decreto Legislativo n.156 del 2006.

Il regolamento del Ministero disciplina:

  • i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione
  • le modalità di iscrizione al RENTRI
  • gli adempimenti per le aziende
  • il funzionamento del RENTRI e le modalità di trasmissione dei dati
  • le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l’ISPRA per l’inserimento nel Catasto
  • le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione
  • le modalità di supporto tecnico operativo da parte dell’Albo dei gestori ambientali

I soggetti coinvolti

Sono tenuti ad iscriversi alla piattaforma telematica le seguenti realtà:

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI. È data facoltà in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall’anno solare successivo.

Il registro cronologico di carico e scarico è tenuto dai soggetti nelle seguenti modalità:

  • In modalità cartacea fino alla data di iscrizione al registro telematico. I soggetti coinvolti dovranno presentare mediante stampa un format reso disponibile dal sito del RENTRI compilato e vidimato da parte delle camere di commercio territorialmente competenti.
  • In modalità digitale a partire dalla data di iscrizione al RENTRI con vidimazione digitale mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio.

Nel caso in cui il produttore non è iscritto al RENTRI il formulario di identificazione dei rifiuti è tenuto  in formato cartaceo. Secondo quanto riportato nel Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo è identificato da un codice univoco e da apposito contrassegno reso disponibile dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile, previa registrazione, attraverso il RENTRI.

Le tempistiche di iscrizione al RENTRI

Nel Decreto Legislativo sono chiarite nel dettaglio le tempistiche di iscrizione al registro di tracciabilità dei rifiuti. L’iter cronologico è il seguente e decorre dalla data di entrata in vigore del RENTRI:

  • Dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi dovranno iscriversi al RENTRI gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti.
  • A partire dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi dovranno iscriversi gli enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
  • A decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.

Le aziende iscritte al RENTRI dovranno versare un contributo annuale e il diritto di segreteria come riportato nell’Art 14 presente del Decreto.

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