AI e ambiente costruito: l’intelligenza artificiale può aiutarci a decarbonizzare il settore edile? 26/06/2024
Considerato lo stato dell’arte non ancora consolidato, la Commissione Europea ha riconosciuto, per la prima generazione di norme di prodotto armonizzate ai sensi della direttiva 89/106 sui prodotti da costruzione (CPD), la necessità di una certa flessibilità nell’introduzione di requisiti che trattano il contenuto di sostanze pericolose nei prodotti da costruzione, consentendo il temporaneo rimando ai regolamenti nazionali vigenti. Ad oggi, l’unico requisito sulle sostanze pericolose è contenuto nell’“appendice ZA” delle norme armonizzate (in pratica la parte di collegamento tra la norma e la CPD) semplicemente citando la possibile esistenza nei diversi Stati membri di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative nazionali e rimandando ad una banca dati sul sito della Commissione Europea. Sulle emissioni di sostanze dai prodotti da costruzione, l’unico riferimento normativo attualmente in vigore è la norma UNI ENV 13419 “Prodotti da costruzione – Determinazione delle emissioni di composti organici volatili”, suddivisa in tre parti. La Parte 1 (metodo in camera di prova di emissione) specifica un metodo generale di prova di laboratorio per la determinazione del flusso, specifico per superficie, di emissione di composti organici volatili (VOC) da prodotti da costruzione di nuova produzione in condizioni climatiche definite. La Parte 2 (metodo in cella di prova di emissione) ha l’obiettivo di fornire ai fabbricanti, ai costruttori e agli utilizzatori finali dati di emissione utili per la valutazione dell’impatto dei prodotti da costruzione sulla qualità dell’aria negli interni, permettere il controllo di qualità in loco (in fabbrica) dei prodotti che emettono composti organici volatili e permettere le indagini in loco sulle superfici dei prodotti da costruzione. Dato che gli studi sull’emissione di composti organici volatili da materiali da costruzione in camere o celle di prova richiedono che il prodotto venga maneggiato correttamente prima delle prove e durante il periodo di prova, la Parte 3 specifica il campionamento del prodotto da sottoporre a prova, le condizioni di trasporto e la preparazione dei provini. Data l’evoluzione dello stato dell’arte sull’argomento, il CEN (Comitato Europeo di Normazione) sta iniziando a pianificare i lavori normativi per la messa a punto della seconda generazione di norme di prodotto armonizzate nell’ambito della CPD affinché esse contengano dei metodi di prova per la verifica dei possibili effetti delle sostanze pericolose sulla salute dell’uomo e sull’ambiente. Al fine di dare una priorità alle sostanze per le quali è necessario sviluppare un metodo di prova, la Commissione Europea ha chiesto agli Stati membri quali fossero le regolamentazioni nazionali esistenti sull’argomento, andando poi a considerare solo quelle rientranti nell’ambito della CPD. In effetti, da tale indagine è emerso che già esistono diversi metodi di prova. Tuttavia, benché alcuni di essi siano molto simili, è preferibile pervenire ad un unico metodo di prova normalizzato per i diversi prodotti, comune in tutta Europa. Ciò non significa che ci debba essere un metodo di prova comune per ciascun prodotto (o famiglia di prodotto) da costruzione, ma ci può comunque essere una significativa riduzione considerando che un metodo di prova può essere applicato a diverse tipologie di prodotto. Da un punto di vista operativo, la Commissione Europea sta mettendo a punto un “mandato” da assegnare ad uno specifico Comitato Tecnico del CEN trasversale, avente il compito primario di considerare le esigenze che stanno alla base (completa attuazione della CPD) e pianificare le attività tenendo nella dovuta considerazione la lista di priorità stabilita dalla Commissione stessa. L’approccio orizzontale sarà abbandonato solo nel caso in cui sia data oggettiva evidenza del fatto che i prodotti da costruzione sono talmente diversi da richiedere ciascuno uno specifico metodo di prova. Non è escluso che il risultato di tale lavoro possa poi essere utilizzato da parte delle istituzioni comunitarie nell’implementazione di altre direttive, per esempio quelle in campo ambientale. UNI, Alberto Galeotto Comparto Costruzioni costruzioni@uni.com Pubblicato su Edilizia e Territorio n. 29/2003 (14-19 luglio 2003) Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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