Realizzare un nuovo tetto o ristrutturare quello esistente: materiali, tecnologie e detrazioni fiscali 29/05/2026
La sentenza n.40074/2019 della Corte di Cassazione specifica che l’ordine di demolizione di un immobile ricomprende anche le costruzioni realizzate successivamente alla sua emissione qualora vengano effettuate sul manufatto abusivo. a cura di Andrea Magagnoli La corte di cassazione con la sentenza n.40074/2019 depositata il giorno 1/10/2019 pone il principio di diritto per il quale nel caso di emanazione di un ordine di demolizione di un immobile, esso estenda la propria efficacia anche alle opere realizzate successivamente all’emissione del provvedimento nel caso in cui esse vengano effettuate sull’immobile eretto in violazione alla normativa vigente. Il caso di specie trae origine da un ordine di demolizione di un immobile eretto in violazione alla normativa edilizia. Infatti a seguito dell’accertamento di numerose violazioni alla normativa edilizia l’autorità giudiziaria ha dato corso a procedimento penale, che ha portato all’applicazione di sanzioni detentive e all’emissione di un ordine di demolizione avente ad oggetto il manufatto abusivo. Nonostante tale ordine tuttavia il costruttore ha proseguito l’attività edilizia realizzando nuove opere che a suo avviso non avrebbero dovuto essere ricomprese tra quelle da eliminare. Il costruttore pertanto, ritenendosi leso nei propri diritti, ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione con apposito atto redatto dal proprio legale, nel quale eccepiva l’estraneità delle opere realizzate successivamente all’emissione del provvedimento del giudice da quelle che avrebbero dovuto essere eliminate ai sensi della disposizione del autorità. Il procedimento dopo avere compiuto il proprio corso è stato deciso da parte degli ermellini con la sentenza qui in commento. La sentenza n. 40074/2019 I giudici della corte suprema di cassazione con la sentenza n. 40074/2019 prendono posizione sulla questione dei limiti dell’ordine di demolizione di un immobile di carattere abusivo. La normativa infatti prevede che, a seguito dell’accertamento di un reato edilizio, vi sia la facoltà per l’autorità giudiziaria procedente di emettere un particolare tipo di provvedimento, denominato ordine di demolizione; tale atto autoritativo consiste in sintesi in un ordine rivolto nei confronti del costruttore di eliminare le opere di carattere abusivo. Data l’importanza del provvedimento, diviene prioritario definire con esattezza il suo contenuto, per esempio in questo caso particolare se vi rientrino anche le opere realizzate successivamente alla sua emissione. I giudici della Corte suprema di cassazione nelle loro decisioni hanno sempre stabilito in maniera uniforme i limiti di operatività di tale tipo di provvedimento: secondo i magistrati del supremo collegio, esso ha infatti a oggetto tutte le opere compiute in violazione alla normativa indipendentemente dal fatto che esse siano state realizzate successivamente all’emissione dell’ordine. A tale soluzione i magistrati della corte suprema di cassazione giungono sulla base della considerazione circa la funzione assunta dal provvedimento di demolizione in seno all’ordinamento. Tale tipo di atto infatti ha la funzione in seno al sistema normativo di preservare lo stato dell’area in cui sono state realizzate le opere abusive. Non avrebbe infatti alcun senso consentire la sopravvivenza di opere comunque abusive, dato che esse comunque deturperebbero lo stato dell’ambiente alla cui tutela come ovvio è preordinata l’emissione del provvedimento di demolizione dell’immobile. Nel caso di specie pertanto i giudici non fanno altro che applicare un principio diffuso nella giurisprudenza del supremo collegio rigettando il ricorso del costruttore. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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