Realizzare un nuovo tetto o ristrutturare quello esistente: materiali, tecnologie e detrazioni fiscali 29/05/2026
A cura di: Adele di Carlo Indice degli argomenti Toggle La detrazione vale anche per rifare il bagno?Bonus barriere architettoniche, i lavori ammessiBonus barriere architettoniche, i tetti di spesa Il bonus barriere architettoniche è uno dei bonus casa prorogati dall’ultima Legge di Bilancio fino al 31 dicembre 2025; serve ad agevolare lavori e interventi che aiutino disabili, anziani persone con difficoltà motoria a muoversi in un ambiente domestico più confortevole. Tali interventi sono agevolati nella misura del 75% purché siano documentati e pagati con mezzi tracciabili. Il bonus barriere architettoniche si può chiedere per rifare il bagno? E se sì, quali interventi si devono realizzare? Nella circolare n. 17 del 26 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito alcuni dubbi comuni legati al bonus in questione, specialmente in merito alla ristrutturazione del bagno. Via libera ai lavori di ampliamento e ammodernamento del bagno: ecco le condizioni da rispettare per avere la maxi agevolazione fiscale. La detrazione vale anche per rifare il bagno? La risposta dell’Agenzia delle Entrate è affermativa, il bonus per la rimozione delle barriere architettoniche vale anche per rifare il bagno. Rientrano nella maxi agevolazione l’installazione di montascale, rampe e molto altro, sia negli edifici monofamiliari che nei condomini. Il caso è stato trattato dall’AdE nella circolare n. 17 del 26 giugno. L’ente della riscossione ha risposto alla domanda di una contribuente madre di una figlia con disabilità al 100% per agevolare la quale sono stati eseguiti interventi di ampliamento del bagno per consentire l’accesso con carrozzina elettrica. In particolare, la contribuente insieme al coniuge ha eseguito i seguenti interventi: ampliamento della porta di accesso al bagno; sostituzione/ristrutturazione di sanitari, doccia e lavabo. L’istante dunque chiedeva all’Agenzia delle Entrate se fosse possibile detrarre tali spese insieme alle spese conseguenti di sistemazione della pavimentazione e dell’intonaco, la modifica delle prese elettriche e di sostituzione dei sanitari. Le Entrate, nel confermare questa possibilità, ha fatto riferimento alla risposta ad interpello n. 461/2022 dove è stabilito che: Qualora i prospettati interventi di ristrutturazione completa del bagno e di ampliamento e sostituzione delle porte rispettino le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, possano essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, l’Istante potrà fruire della detrazione di cui al citato articolo 119-ter del decreto Rilancio, in relazione alle relative spese sostenute nel periodo di imposta 2022. Confermata la detrazione del 75% per le spese sostenute per le “opere di completamento” dei predetti interventi: sistemazione della pavimentazione, adeguamento degli impianti, sostituzione dei sanitari e altri ancora. Bonus barriere architettoniche, i lavori ammessi La circolare del 26 giugno prevede che: Possono ritenersi, altresì, agevolabili gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari anche non funzionalmente indipendenti (ad esempio interventi su un appartamento posto in condominio) nel limite massimo già previsto per le unità unifamiliari di 50.000 euro. Attenzione alla tipologia di edifici sui quali vengono compiuti i lavori di rimozione delle barriere architettoniche. Sia che si tratti di condomini che di abitazioni singole, deve trattarsi di edifici già esistenti. Vale a dire che la detrazione del 75% non spetta in alcun caso per gli immobili di nuova costruzione. Gli interventi agevolati devono riguardare barriere architettoniche in edifici già esistenti. Qui di seguito un elenco esemplificativo dei principali lavori di rimozione delle barriere architettoniche (da realizzare sia nelle abitazioni singole che nelle parti comuni dei condomini): rifacimento impianti, igienico, elettrico, citofoni; sostituzione degli ascensori con larghezza inadeguata, che non permette l’ingresso di persone sulla carrozzina; sostituzione delle finiture, ad esempio infissi e porte con larghezza maggiore, tale da consentire ai disabili di muoversi agevolmente; inserimento di rampe, servoscala o di piattaforme elevatrici nelle parti comuni del condomino o nelle abitazioni private. Che si tratti del bagno o di altre zone della casa, le condizioni da rispettare affinché si possa avere il bonus è che i lavori devono essere funzionali all’abbattimento delle barriere architettoniche presenti anche se in casa/condominio non sono presenti disabili o anziani. Regole e limiti per l’accesso alla detrazione sono previsti nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 in materia di “prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”. Detrazione, sconto in fattura e cessione del credito I beneficiari del bonus barriere architettoniche possono ancora richiedere la maxi agevolazione scegliendo tra tre vie: la detrazione fiscale da indicare nella Dichiarazione dei redditi; lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso. Questo viene anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e poi recuperato sotto forma di credito d’imposta; la cessione del credito d’imposta a banche, istituto di credito o intermediari finanziari di importo corrispondente alla detrazione. Bonus barriere architettoniche, i tetti di spesa Per chi opta per la detrazione fiscale all’interno della Dichiarazione dei redditi, l’agevolazione va ripartita in 5 quote annuali di pari importo in 5 anni. Sono agevolabili nella misura del 75% le spese documentate sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2025. La legge fissa i tetti di spesa massimi sui quali calcolare la detrazione. 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari indipendenti con uno o più accessi autonomi dall’esterno; 40.000 euro per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari moltiplicati per n. unità immobiliari; 30.000 euro per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari moltiplicati per n. unità immobiliari che li compongono. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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