Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.81 del 7 aprile 2018, specifica quali interventi non necessitano di alcun titolo abitativo, (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222), nel rispetto delle prescrizioni comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia. Si fa in particolare riferimento alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004 Il glossario è un elenco non esaustivo suddiviso in 58 tipologie di opere relative a 12 categorie di intervento: Manutenzione ordinaria: Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Per esempio interventi di riparazione o sostituzione sulla pavimentazione esterna e interna, intonaco, rivestimenti, serramenti, ascensore, impianto elettrico, impianto idro-sanitario Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW: Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW Depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc Eliminazione delle barriere architettoniche: Interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio. Attività di ricerca nel sottosuolo: Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato. Movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari. Serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola. Pavimentazione di aree pertinenziali: Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati. Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza: Manufatti leggeri in strutture ricettive: Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. Nel caso di gazebo, stand fieristici, tensostrutture, aree di parcheggio provvisorio l’installazione va effettuata previa comunicazione avvio lavori, mentre manutenzioni e rimozioni sono in edilizia libera. Opere contingenti temporanee: Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni. Si attende la pubblicazione di successivi decreti per il completamento del glossario unico, relativamente alle opere edilizie realizzabili mediante Cila, Scia, permesso di costruire e Scia in alternativa al permesso di costruire. Scarica l’elenco degli interventi realizzabili senza permesso 26 febbraio 2018 Ok al glossario per le attività di edilizia libera La conferenza unificata ha dato l’OK al glossario unico delle opere per gli interventi che si possono realizzare in edilizia libera.Il 22 febbraio la Conferenza Unificata ha approvato il “glossario edilizia libera”, ai sensi dell’art 1, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222, che definisce l’elenco delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, che non richiedono SCIA, Cila o permesso di costruire, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore, in particolare quelle antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004. Il provvedimento approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, rientra nell’azione di Governo volta alla semplificazione e trasparenza delle procedure amministrative, che aiutino l’abbattimento degli ostacoli per le attività dei privati e la crescita della fiducia dei cittadini e degli operatori di settore, garantendo certezza sui regimi applicabili alle attività private e salvaguardando la libertà di iniziativa economica. Il completamento del glossario unico, in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire, è demandato a successivi decreti da adottare con le stesse modalità. La tabella riporta: Il regime giuridico dell’attività edilizia libera ex art. 6, comma 1, lettere da a) a e-quinquies), del d.P.R. n. 380/2001 e ex art. 17 del d.lgs. n. 128/2006. L’elenco delle categorie di intervento che il d.P.R. n. 380/2001 ascrive all’edilizia libera (art. 6 comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A del d.lgs. n. 222/2016. L’elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall’art. 1, comma 2 del d. lgs. n. 222/2016. L’elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e PA Sono 58 le opere edilizia libere inserite nel glossario, che non necessitano di titoli edilizi. Per fare qualche esempio, rientrano gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, quali per esempio: pavimentazione esterna e interna o sistemi anti intrusione; interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW; interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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