No al Superbonus 110% per sostituzione pareti esterne in vetro

No al Superbonus 110% per sostituzione pareti esterne in vetro

L’Agenzia delle entrate con la risposta a un’istanza di interpello ha chiarito che la sostituzione delle pareti esterne dell’immobile, costituite in prevalenza da vetrate, con una parete in muratura, non dà accesso al Superbonus 110%

No al Superbonus 110% per sostituzione pareti esterne in vetro

Un utente si è rivolto all’Agenzia delle Entrate chiedendo se per la sostituzione delle pareti esterne di un immobile sito in un condominio, formate soprattutto da vetrate “non rimuovibili e che non possono essere aperte” con una parete in muratura, dia accesso al Superbonus. La parete in muratura garantirebbe un miglioramento dell’isolamento termico dell’edificio e il passaggio richiesto delle 2 classi di efficienza energetica.

Non essendoci infatti una chiara definizione di cosa si intenda per “pareti opache“, l’istante è incerto se l’intervento di sostituzione delle pareti esterne vetrate rientri tra le opere di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, e che rientrano, come previsto dell’articolo 119, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 34 del 2020, tra gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110% delle spese sostenute.

L’Agenzia delle Entrate nella risposta 521/2020, dopo aver ricordato l’ambito di intervento del Superbonus – per le spese sostenute dal dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi volti all’efficienza energetica, consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici – misura che va ad affiancarsi all’Ecobonus (per interventi di riqualificazione energetica degli edifici), al bonus Casa ( recupero del patrimonio edilizio) e sismabonus (antisismici), spiega che in questo caso l’istante non ha diritto alla detrazione del 110%.

Come già precisato dalla stessa Agenzia nella circolare n. 24/E del 2020, il Superbonus spetta per interventi considerati trainanti (comma 1 art. 119 del Decreto Rilancio), cui possono aggiungersi i cosiddetti trainati (commi 2, 5, 6 e 8 dell’art.119), realizzati su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati); unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati). Nell’articolo 119 si fa riferimento esclusivamente alle «superfici opache verticali, orizzontali e inclinate» – e non anche ad altri elementi costitutivi dell’involucro edilizio: la sostituzione dunque delle vetrate una parete isolante non può essere ammessa.

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