Bonus facciate: valido anche se solo parzialmente visibili dalla strada

Bonus facciate: valido anche se solo parzialmente visibili dalla strada

L’Agenzia delle Entrate con la risposta n° 296 a un’istanza di interpello ha specificato che un condominio ha diritto alla detrazione prevista dal bonus facciate, anche se con facciata solo parzialmente visibile dalla stradaOk bonus facciate anche se solo parzialmente visibile dalla stradaCon la risposta 296 del 1 settembre l’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito posto dall’amministratore di un condominio con forma a M, in cui stanno per essere realizzati interventi di rifacimento delle facciate.

L’amministratore in particolare chiede conferma che anche per la parte della facciata non visibile dalla strada perché affacciata sul cortile interno, su cui si trova l’accesso dello stabile e dunque configurabile come facciata principale dell’edificio, i condòmini abbiano diritto a beneficiare del bonus facciate del 90%, introdotto dalla Legge di Bilancio n. 160 del 2019 per le spese sostenute nell’anno in corso per interventi di riqualificazione della facciata esterna degli edifici esistenti che si trovino in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

L’Agenzia ha confermato che, come già chiarito con la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, purché siano rispettati i requisiti e gli adempimenti richiesti, la detrazione è ammessa per tutte le facciate del fabbricato, sia per quelle direttamente visibili da strada sia su quelle sul cortile interno che “fanno parte dell’intero perimetro esterno del fabbricato” e la cui riqualificazione aiuta il ripristino del decoro complessivo dell’immobile.

L’Agenzia ricorda infatti che “gli interventi devono essere volti al recupero o restauro della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”.

Sono dunque ammessi tutti gli interventi di consolidamento e ripristino sull’intero perimetro esterno e in particolare sugli elementi della facciata che costituiscono esclusivamente la “struttura opaca verticale”, sono compresi i lavori di pulitura e tinteggiatura della superficie, il rinnovo degli elementi che formano i balconi, gli ornamenti e i fregi e quelli legati al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

I lavori sulle facciate interne dell’edificio, a meno che non siano visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, non danno invece diritto alla detrazione.

Infine l’Agenzia ricorda che come previsto dall’articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, i condomini possono optare al posto della detrazione per lo sconto in fattura o la cessione del credito. La circolare 8 agosto 2020 n. 24/E fornisce a tal proposito tutti i chiarimenti necessari e le varie modalità attuative.

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