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L’Agenzia ha risposto a 2 interpelli: si può beneficiare del bonus anche se si possiede un immobile acquistato senza agevolazioni, purché sia venduto entro un anno dalla data di stipula del contratto; niente bonus se nello stesso comune si possiede un’abitazione acquistata con lo sconto, anche se in affitto L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito 2 nuove risposte relative ad interpelli sulle agevolazioni prima casa Risposta 377 Il quesito è posto da 2 coniugi che intendono acquistare da una Società costruttrice un’abitazione in un edificio di nuova costruzione, e chiedono di poter beneficiare dell’aliquota Iva agevolata “prima casa”, pur possedendo nello stesso Comune un’altra abitazione comperata nel 1990 prima che fosse introdotta l’agevolazione prima casa (fino al 1993 con il Dl 155 che ha introdotto la distinzione delle aliquote Iva – l’aliquota per le vendite di abitazioni era unica al 4%), e che comunque si impegnano a vendere entro un anno dalla stipula del contratto. Considerando che alla data dell’acquisto da una società costruttrice dell’abitazione preposseduta, vi erano i requisiti previsti dall’allora vigente legislazione che avrebbero dato diritto all’agevolazione “prima casa” per acquisti soggetti a imposta di registro, l’Agenzia ha confermato che i coniugi in questo caso possono beneficiare delle agevolazioni prima casa, purché entro un anno dalla data di acquisto della nuova abitazione, l’immobile venga venduto. L’Agenzia ricorda che per poter beneficiare del bonus i coniugi, al momento dell’acquisto non devono essere titolari di altri immobili su tutto il territorio nazionale acquistati con le agevolazioni prima casa. Inoltre le due case, quella da acquistare e quella da vendere, devono essere classificate in categorie diverse da A1, A8 e A9. Risposta 378 L’istante che ha venduto un’abitazione di sua proprietà acquistata con le agevolazioni “prima casa”, proprietario di un altro immobile nel medesimo comune acquistato senza fruire delle agevolazioni fiscali, e attualmente affittato, chiede se può acquistare un altro immobile beneficiando delle agevolazioni prima casa, considerando che la casa di sua proprietà è al momento non abitabile: “il proprietario, pur conservando il possesso mediato del bene, “è privato della detenzione e conseguentemente, per quanto qui rileva, della concreta possibilità di utilizzarlo come propria abitazione”. L’Agenzia ricorda che per poter beneficiare del bonus è necessario che – l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività; – nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare; – nell’atto di acquisto, l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni La norma inoltre non richiede la verifica del concreto utilizzo che viene fatto dell’immobile, purché sia “idoneo al soddisfacimento di esigenze abitative”. In questo caso dunque l’Agenzia ritiene che l’istante non abbia diritto all’agevolazione. 6/9/2019 L’Agenzia delle Entrate ha risposto a un interpello su un quesito relativo all’agevolazione prima casa: non è prevista l’applicabilità agli immobili classificati come collabenti L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la risposta 357 un dubbio rispetto alle agevolazioni previste per la prima casa, ovvero IVA al 4% o registro al 2%, disciplinate dall’art. 1, nota II-bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/86. La risposta n° 357 è stata data a un utente che ha chiesto l’applicabilità del bonus “prima casa” ad immobili classificati come ‘collabenti‘ (categoria F/2), facendo riferimento all’acquisto di 4 trulli diroccati con annesso pollaio, da ristrutturare e adibire entro un anno e mezzo ad abitazione principale. In particolare l’interpellante si riferiva alla possibilità che il fabbricato potesse essere equiparato ad un immobile in corso di costruzione, che beneficia dell’agevolazione, secondo quanto previsto dalla circolare dell’Agenzia delle entrate 12 agosto 2005 n. 38, purché i lavori siano terminati entro tre anni dalla registrazione dell’atto. L’Agenzia nella sua risposta ha escluso che gli edifici collabenti possano beneficiare del bonus prima casa: i fabbricati in corso di costruzione (categoria catastale F/3) sono infatti strutturalmente concepiti per uso abitativo, soddisfacendo dunque le esigenze abitative sulla base di criteri oggettivi, anche se al momento dell’acquisto ancora non sono in tal senso idonei e possono beneficiare dell’agevolazione; inoltre la Corte di Cassazione ha confermato che il bonus prima casa può essere concesso per “l’acquisto di un immobile, al momento assoggettato ad uso diverso da quello abitativo, allo scopo di farne, da parte dell’acquirente, la propria abitazione”. Gli immobili collabenti che rientrano nella categoria F2 sono classificati come fabbricati totalmente o parzialmente inagibili, caratterizzati da un notevole livello di degrado che ne determina l’incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio. Si tratta di una classificazione durevole, a differenza di quanto avviene per i fabbricati F/3 in corso di costruzione e e F/4 in corso di definizione, che rientrano tra le classificazioni necessariamente provvisorie. In questo caso, considerando che l’immobile non può essere equiparato ad un immobile in corso di costruzione, non può beneficiare del bonus. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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