Approvato in Senato il Decreto Sicurezza

Approvato in Senato il Decreto Sicurezza

Lo scorso 7 novembre il Senato ha approvato, con 163 voti favorevoli, 59 contrari e 19 astensioni, con voto di fiducia, il Decreto Sicurezza che fra le altre cose contiene novità in tema di cantieri e appalti

Approvato in Senato il Decreto Sicurezza con novità su Appalti e monitoraggio cantieri

Il Senato ha approvato il Decreto Sicurezza, più noto come Decreto Salvini, che torna ora alla Camera per la conferma definitiva.

Per quanto riguarda l’edilizia vi sono alcune novità che interessano il monitoraggio dei cantieri e sanzioni più alte per i subappalti illeciti.

Per quanto riguarda i nuovi adempimenti per cantieri il Decreto all’art. 26 stabilisce che anche il Prefetto , oltre alla ASL e alla sede dell’Ispettorato nazionale del Lavoro competente, debba essere inserito tra i destinatari della notifica preliminare che il committente o il responsabile dei lavori devono inviare, prima dell’inizio dei lavori in alcuni cantieri temporanei o mobili, modificando il Testo Unico sulla Sicurezza.

La notifica deve essere elaborata in maniera conforme all’allegato XII, considerando gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

L’articolo 25Sanzioni in materia di subappalti illeciti” inserisce alcune modifiche alla precedente norma di riferimento (13 settembre 1982, n. 646), prevedendo misure più severe per gli appaltatori di opere riguardanti la pubblica amministrazione che ricorrano a subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, delle opere stesse, senza l’autorizzazione dell’autorità competente: in questo caso l’arresto passa infatti “da sei mesi ad un anno e con l’ammenda” alla “reclusione da uno a cinque anni e con la multa”, non inferiore ad un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore a un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in appalto. Anche per il subappaltatore la pena passa da 6 mesi/1 anno all’arresto da 1 a 5 anni, con multa pari ad un terzo del valore dell’opera ricevuta in subappalto o in cottimo.

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8 Ottobre 2018

Il Decreto Legge Sicurezza pubblicato in GU contiene due articoli che interessano appalti e cantiere

Nuove norme per il monitoraggio dei cantieri

Sulla Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre è stato pubblicato il DL 113 “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, che contiene due articoli dedicati agli appalti e cantiere.

L’articolo 25Sanzioni in materia di subappalti illeciti” prevede inasprimenti in tema di subappalti illeciti.

L’articolo 26 contiene alcuni aggiornamenti relativi al monitoraggio dei cantieri. In particolare prevede un aggiornamento dell’articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 -Testo Unico Sicurezza Lavoro- specificando che la notifica preliminare debba essere inviata dal committente o dal responsabile dei lavori, prima dell’inizio degli stessi, all’azienda unità sanitaria locale, alla direzione provinciale del lavoro territorialmente, e il nuovo Decreto aggiunge “nonché al prefetto”.

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