Norma europea per i serramenti

Ha raggiunto la fase di inchiesta, a livello europeo, il progetto di norma di prodotto per finestre e porte esterne, il prEN 14351. Il comitato tecnico europeo competente ha ritenuto che il documento fosse giunto ad uno stadio di definizione tale da poter essere fatto circolare all’esterno per raccogliere commenti.
Parte del prEN 14351 è destinata a diventare di fatto obbligatoria. Il documento è stato infatti scritto su mandato della Commissione Europea per essere, una volta approvato e una volta che il suo riferimento sarà stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea, utilizzato come norma “armonizzata” a supporto della Direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione. Il rispetto di una parte rilevante di quanto stabilito dalla futura EN 14351 conferirà infatti ai prodotti la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della Direttiva e permetterà al fabbricante di marcarli CE, mettendolo così in grado di immetterli sul mercato europeo. Il prEN 14351 include poi, oltre ai requisiti necessari per la marcatura CE, anche una serie di prescrizioni di carattere volontario.
I requisiti essenziali della direttiva sono così specificati e adattati al caso dei serramenti esterni:
– per il primo requisito essenziale “Resistenza meccanica e stabilità”, il progetto prevede prove di resistenza al carico del vento e, soltanto per i lucernari, di resistenza alla neve e ai carichi permanenti;
– al secondo requisito essenziale “Sicurezza in caso di incendio” sono associate prove di determinazione delle prestazioni nei confronti del fuoco proveniente dall’esterno, di reazione e resistenza al fuoco, oltre a prove di funzionalità dei dispositivi di apertura/chiusura delle porte su vie di fuga e destinate al controllo della propagazione di fumo/fuoco;
– l’impermeabilità all’acqua, oltre alla conformità a eventuali regolamentazioni nazionali riguardanti l’emissione di sostanze pericolose, sono le caratteristiche che permettono di beneficiare della presunzione di conformità al requisito n° 3, “Igiene, salute e ambiente”;
– la “sicurezza nell’impiego”, requisito essenziale n° 4, è dimostrata tramite prove di resistenza all’impatto, di verifica della capacità portante dei dispositivi di sicurezza per porte incernierate o imperniate, di corretto funzionamento dei sistemi di chiusura/apertura automatici;
– la determinazione del potere fonoisolante consente di stabilire il livello di “protezione contro il rumore”, quinto requisito essenziale;
– di particolare importanza per tutti i serramenti, il sesto ed ultimo requisito “Risparmio energetico e ritenzione del calore” viene messo alla prova tramite determinazione della permeabilità all’aria del serramento, del fattore solare e del fattore di trasmissione luminosa della parte vetrata.
Le caratteristiche sopra elencate dovranno essere garantite “per una durata di esercizio economicamente ragionevole”.
A seconda dell’uso previsto del serramento, la Commissione Europea ha indicato nelle decisioni 25 gennaio 1999 (1999/93/CE) e 22 giugno 1998 (94/436/CE) quale dei sistemi di attestazione della conformità previsti dalla Direttiva è necessario adottare e cioè in che misura l’ente notificato di terza parte deve intervenire.
Il sistema 4, il più blando, che prevede che la dichiarazione di conformità sia rilasciata dallo stesso produttore, sulla base di prove iniziali di tipo e del controllo della produzione in fabbrica effettuati sotto la propria responsabilità, è previsto principalmente per porte e portoni destinati al solo spostamento all’interno degli edifici.
Il sistema 3, che, a differenza del precedente, prevede che le prove iniziali di tipo siano effettuate da un laboratorio notificato, dovrà essere applicato a porte, portoni e finestre per ogni uso specifico dichiarato, diverso dalla limitazione della propagazione del fuoco/fumo e dall’uso in uscite di sicurezza. Sono soggetti a questo sistema anche i lucernari, per alcuni usi specificati.
Il sistema 1 deve essere adottato quando l’uso previsto è quello di limitare la propagazione del fumo/fuoco, oltre che nelle vie di fuga, e prevede che la certificazione di conformità sia rilasciata da un organismo notificato, che interviene anche nelle prove iniziali di tipo e sorveglia il controllo di produzione in fabbrica.

Pubblicato su Edilizia e Territorio n. 12/2002 (25-30 marzo 2002)

Per informazioni:

UNI, Marco Fossi
Comparto Costruzioni
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