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Nel corso dell’audizione di ieri alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dove si trattava del D.L. Appalti, l’Aniem, ha sottolineato la necessità di scelte che puntino alla trasparenza, la meritocrazia e la responsabilizzazione degli imprenditori e protagonisti del settore. Marco Razzetti, vice Presidente Aniem ha voluto esprimere una nota positiva sulla legge delega, sottolineando, però, l’esigenza di perseguire un approccio migliore alla regolazione normativa ancorata alla direttiva UE, sempre nel rispetto della progettazione, che deve stare alla base di ogni appalto; trasparenza nelle gare; qualificazione o meno degli attori in base a reali requisiti per merito o per storia. Garanzie I punti chiave evidenziati dall’Associazione Avvalimento Considerata la configurazione tipica del nostro tessuto produttivo e l’esperienza già maturata con l’applicazione dell’attuale disciplina è necessario apportare correttivi che garantiscano maggiore funzionalità e trasparenza. Se non opportunamente disciplinato l’avvalimento rischia di essere un elemento di alterazione della concorrenza e di disincentivo all’investimento qualitativo ed alla specializzazione operativa. Chiediamo pertanto che siano introdotte le seguenti garanzie: obbligo per l’impresa ausiliaria di partecipare al rilascio delle garanzie (cauzione provvisoria e definitiva), in modo da garantireuna più efficace responsabilizzazione degli operatori; obbligo che vengano specificamente indicati in sede di gara i mezzi o gli strumenti che occorrono per la qualificazione e chel’impresa ausiliaria di impegna a mettere a disposizione; disporre che le garanzie siano esclusivamente di tipo bancario; impedire l’applicazione dell’avvalimento da parte di quei soggetti aggregati, quali i consorzi stabili, che già, per loro stessanatura, si avvalgono di sinergie imprenditoriali. Qualificare e selezionare chi opera L’attuale sistema di qualificazione ha fallito il suo obiettivo di rendere più efficace e selettivo il settore degli appalti pubblici di lavori. Si propone pertanto un sistema di qualificazione più flessibile, dinamico, più rapportabile alla specificità delle opere messe in gara,diversificato in rapporto alla rilevanza economica dell’appalto anche al fine di favorire la ripresa economica dell’attività produttiva sui territori. In particolare si propongono i seguenti interventi: Puntare sulle risorse umane organiche, con particolare attenzione alla manodopera assunta, non potendosi ritenersi realmente indicativo il solo dato del costo del personale. Occorre premiare le imprese che abbiano un know how reale, incentivare le assunzioni e la specializzazione operativa. Ai fini della qualificazione delle imprese, inoltre, è necessario valorizzare il dato relativo alle attrezzature tecniche di proprietà, mettendolo in relazione con le specifiche categorie di qualificazione, in quanto indice del know how dell’impresa, nonché dell’interesse ad effettuare investimenti sui lavori. Questi elementi dovrebbero essere valutati direttamente dalle stazioni appaltanti o, in linea subordinata, dagli enti certificatori SOA, non sulla base delle risultanze dei bilanci, ma sulla base dei dati effettivi. Nei bandi di gara o negli inviti la stazione appaltante dovrà indicare se nel lavoro oggetto dell’appalto vi sono lavorazioni che per la loro specificità richiedono di essere eseguite da imprese con esperienza qualificata. In tal caso, ai fini della qualificazione, le imprese che intendono partecipare dovranno dimostrare di aver maturato una significativa esperienza in lavori analoghi (da interpretarsi in modo restrittivo) a quello oggetto di gara. Non condividiamo, e riteniamo che si tratti di una scelta lesiva per l’Amministrazione, quanto previsto dalla Legge Delega con riferimento alla possibilità per imprese sottoposte a procedure concorsuali quali il fallimento, o il concordato (anche con continuità) di partecipare all’aggiudicazione di contratti pubblici. L’importanza della fase progettuale La fase progettuale deve essere assolutamente valorizzata ed il livello progettuale posto a base di gara deve vincolare necessariamente il criterio di aggiudicazione. In primo luogo è necessario partire da un’analisi del bisogno dell’opera, a cui seguirà la nomina di un soggetto qualificato e preparato, dal curriculum comprovante correttezza e requisiti morali, che assolva la funzione di RUP, e che dovrà seguire tutte le fasi del procedimento, dall’incarico di progettazione, all’appalto, al collaudo, alla liquidazione e rendicontazione finale. Tale figura, costituendo il perno di tale processo gestionale, dovrà essere nominato da un’autorità terza rispetto a quella che promuove l’intervento, e a tale autorità terza dovrà rispondere. Crediamo sia di centrale rilevanza il rafforzamento del criterio della responsabilità personale dei vari soggetti coinvolti nel procedimento. E’ fondamentale, in tal senso, che vi siano fasi di confronto obbligatorio tra la Commissione Giudicatrice e il Progettista. Progetti di aggregazione e contratti di rete L’esigenza di incentivare forme di aggregazione strutturata resta una priorità assoluta per il nostro Paese, caratterizzato, come noto, da una diffusa presenza di micro, piccole e medie aziende. Si tratta, evidentemente, di un’esigenza finalizzata a migliorare la competitività del sistema produttivo anche in ambito internazionale. Il contratto di rete, in particolare, può costituire uno strumento di forte impatto se messo in condizione di coglierne le potenzialità tipiche della sua stessa natura. La legge n. 51/2009 ha definito gli elementi e gli obiettivi principali del contratto di rete: accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato di più imprese le quali si obbligano, sulla base di un programma comune direte, a collaborare ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni pur mantenendo la propria individualità. L’istituto ha trovato già ingresso nel Codice Appalti, ma con una disciplina che di fatto lo equipara ad istituti giù esistenti (in particolare alle ati),non valorizzandone le specificità ed il grado di flessibilità. Occorre pertanto meglio delineare l’identità del contratto di rete quale strumento legittimato ad intervenire nella fase esecutiva dell’appalto, anche quale soggetto contrattualmente legato a operatori affidatari di appalti come i consorzi stabili. Ciò consentirebbe di creare “sistemi” di aggregazione strutturata disincentivando i subappalti ed i subaffidamenti che forniscono certamente minori garanzie all’ente appaltante oltre a rallentare le potenzialità di crescita del sistema. Uno strumento, dunque, che realizza la massima flessibilità imprenditoriale, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, nel rispetto di determinati e imprescindibili vincoli imposti dalla normativa sui lavori pubblici; le stazioni appaltanti, naturalmente, sarebbero garantite dalla responsabilità solidale, dall’acquisizione preventiva del contratto di rete e dalla verifica della qualificazione delle imprese coinvolte. Subappalti Bisogna garantire il pagamento dei subappaltatori. In riferimento a tale aspetto, appare opportuno disciplinare specificamente come, nei casi di pagamento diretto, una volta ottenuto lo stesso, la responsabilità per eventuali inadempimenti nei confronti dei propri lavoratorie degli Istituti che ne attestano la regolarità contributiva e retributiva, ricada in via esclusiva in capo al subappaltatore stesso, e non anche in via solidale e residua in capo all’impresa appaltatrice. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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