A cura di: Pierpaolo Molinengo Indice degli argomenti: Superbonus, perché i due nuovi codici La necessità di istituire i due nuovi codici Istituiti i nuovi codici tributo per portare in compensazione il Superbonus. La novità è stata introdotta con la risoluzione n. 71/E del 7 dicembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate, attraverso la quale sono stati istituiti i codici tributo n. 7708 e 7718, che dovranno essere utilizzati dai contribuenti per portare in compensazione, tramite un Modello F24, i crediti d’imposta relativi al Superbonus. Il codice tributo 7708 deve essere utilizzato per la cessione del credito d’imposta, mentre il 7718 deve essere sfruttato per lo sconto in fattura. I due codici devono essere utilizzati per le comunicazioni relative alle operazioni che state invitare direttamente all’Agenzia delle Entrate dallo scorso 1° novembre 2022. Superbonus, perché i due nuovi codici Attraverso la risoluzione n. 71/E del 7 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto i codici tributo n. 7708 e 7718 per portare in compensazione i crediti maturati con il Superbonus. Questa distinzione si è resa necessaria a seguito delle modifiche legislative, che sono intervenute con il Decreto Legge n. 176/2022 – il cosiddetto Decreto Aiuti Quater -, il quale ha introdotto, in deroga alla consueta disciplina tributaria, una ripartizione diversa delle rate dei crediti che derivano dalle opzioni per la prima cessione dei crediti d’imposta e per lo sconto in fattura, che sono state previste direttamente dall’articolo 121 del Decreto Legge Rilancio, e che dovevano essere comunicate direttamente all’amministrazione finanziaria entro e non oltre lo scorso 31 ottobre 2022. Ricordiamo, inoltre, che l’articolo 9, comma 4 del Decreto Aiuti Quater ha reso possibile usufruire del tax credit che non è ancora stato speso: è possibile usufruirne in dieci rate annuali di pari importo. È indispensabile, comunque, averne dato comunicazione preventiva direttamente all’Agenzia delle Entrate dal fornitore, dal cessionario o da un intermediario abilitato. Per quanto riguarda la parte non usufruita del Superbonus nel corso dell’anno, la stessa norma specifica che non può essere speso nel corso degli anni successivi. Non può nemmeno essere richiesta a rimborso. Questa particolare disposizione rimanda direttamente ad un provvedimento emanato dal direttore dell’Agenzia Delle Entrate, attraverso il quale venivano definite in maniera particolareggiata le modalità attuative della fruizione delle agevolazioni relative al Superbonus. La necessità di istituire i due nuovi codici L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto necessario istituire due nuovi codici tributo, che identificassero unicamente i crediti con opzioni, per i lavorati eseguiti con il Superbonus dopo il 31 ottobre 2022. Sostanzialmente, servono per identificare i lavori che sono fuori dalla novella disciplina. Entrando un po’ più nel dettaglio, attraverso la risoluzione n. 71/E del 7 dicembre 2022 hanno debuttato i seguenti codici: “7708” denominato “Cessione credito – Superbonus art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 Dl n. 34/2020 – opzioni dal 01/11/2022” “7718” denominato “Sconto – Superbonus art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – opzioni dal 01/11/2022”. I due nuovi codici devono essere utilizzati unicamente con il Modello F24, che dovrà essere presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. I due codici devono essere inseriti nella sezione “Erario”, in corrispondenza della in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”. In alternativa dovranno essere utilizzati n caso di riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Il Superbonus ed i bonus per i quali possono essere utilizzati questi codici tributo, sono quelli che risultano dalle opzioni inviate in base a quanto regolamentato dall’articolo 121 del Decreto Legge Rilancio. Questo decreto, è bene ricordarlo, permette di usufruire di particolari detrazioni edilizia, tra le quali rientra appunto il superbonus: sarà possibile beneficiare di uno sconto in fattura o della cessione del credito, attenendosi scrupolosamente ai termini ed alle modalità che sono state stabilite con i relativi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, da ultimo il provvedimento del 10 giugno 2022. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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