L’involucro edilizio come sistema integrato: isolamento, tenuta all’aria, luce naturale e durabilità 08/04/2026
A cura di: Pierpaolo Molinengo Indice degli argomenti: Direttore dei lavori: l’accusa Le reali responsabilità La presa di posizione della Cassazione Penale Al direttore dei lavori non compete la sicurezza nel cantiere. È quanto emerge dalla sentenza n. 15157 del 22 aprile 2022 della Cassazione Penale, secondo la quale la responsabilità del direttore lavori deve obbligatoriamente risultare da una delega diretta del datore di lavoro. Entriamo un po’ di più nel dettaglio, e cerchiamo di capire per quale motivo si sia arrivati a questa decisione. Direttore dei lavori: l’accusa La vicenda, che ha portato la Cassazione Penale a fare il punto della situazione sulla responsabilità della sicurezza nel cantiere, ha avuto origine a Firenze. La Corte di Appello cittadina, il 17 luglio 2020, aveva confermato la sentenza del Tribunale di Firenze, attraverso la quale il rappresentante legale di un’impresa edile, che stava eseguendo dei lavori di restauro, ed il direttore dei lavori, sono stati ritenuti responsabili delle violazioni che avevano causato un infortunio sul lavoro. La vittima dell’incidente aveva subito delle lesioni gravi: il dipendente, infatti, era caduto da un muretto, che stava realizzando sul terrapieno sottostante. Il rappresentante legale e il direttore dei lavori avevano, secondo il Tribunale di Firenze, violato quanto disposto dagli articoli 112, 122 e 126 del D. Lgs n. 81/2008. Il datore di lavoro, a propria difesa, portava l’imprudenza nel comportamento tenuto dal lavoratore. Quest’ultimo, pur essendo un manovale esperto, aveva deciso di rimuovere autonomamente le protezioni predisposte dall’impresa per evitare eventuali cadute. Una decisione presa per effettuare il lavoro. L’azienda, inoltre, chiamava in causa il direttore lavori, con l’accusa di ingerenza: aveva, infatti, incaricato il manovale di svolgere il lavoro, benché non fossero state ancora predisposte le necessarie misure di sicurezza. Le reali responsabilità In propria difesa, il direttore dei lavori contestava la ricostruzione effettuata dalla corte territoriale. La sua presenza era assidua e necessaria a verificare la buona condotta dei lavori, così come è previsto dal Decreto Ministeriale n. 417 del 3 settembre 1997. Sulla Tariffa degli Ingegneri ed Architetti viene, inoltre, stabilito che al direttore dei lavori spettino: la direzione e l’alta sorveglianza, che può essere effettuata attraverso un numero necessario di visite periodiche, il cui numero è stabilito ad esclusivo giudizio del professionista; emanare gli ordini necessari per lo svolgimento e l’attuazione dell’opera; effettuare le operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori; assistere al collaudo e alle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento. Sono esclusi dagli obblighi del professionista – sempre che non siano stati sottoscritti particolari accordi – l’assistenza giornaliera ai lavori. La presa di posizione della Cassazione Penale Il ricorso dell’impresario è stato respinto dalla Cassazione Penale, la quale ha specificato che il comportamento del lavoratore non deve risultare imprevedibile, ma deve essere completamente estraneo alle sue mansioni. Nel caso preso in esame, invece, il comportamento tenuto dal manovale non eccedeva la normali mansioni che gli venivano assegnate. Ma soprattutto non risultavano essere estranee rispetto alla sfera di rischio governata dal datore di lavoro. La responsabilità del rappresentante legale dell’impresa edile è stata, quindi, confermata: non aveva, infatti, predisposto le necessarie precauzioni di sicurezza. In particolare non erano state montate quelle necessarie per svolgere e realizzare i lavori in quota. L’eventuale presenza del parapetto, che era stato rimosso dal lavoratore, non risultava comunque essere sufficiente. Le motivazioni del direttore dei lavori vengono ritenute fondate: questo professionista, se l’incarico non è previsto dal contratto, non risulta essere responsabile delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Queste rimangono di responsabilità diretta del committente e del datore di lavoro e ai soggetti che quest’ultimo delega direttamente. Il Direttore dei lavori, ha precisato la Cassazione Penale, può essere chiamato a rispondere nel caso in cui si inserisca, anche solo di fatto, all’interno dell’organizzazione del cantiere. Avrà una responsabilità in questo senso solo nel momento in cui assume una funziona propria di altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica. Questa situazione, comunque vada, deve essere provata con testimoni o altri tipi di evidenze. Nel caso in cui il professionista abbia esclusivamente delle mansioni organizzative e di verifica sulla sicurezza, non era stato provato. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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