L’involucro edilizio come sistema integrato: isolamento, tenuta all’aria, luce naturale e durabilità 08/04/2026
A cura di: Adele di Carlo Indice degli argomenti: Pannelli fotovoltaici in condominio: non sempre serve l’autorizzazione dell’assemblea Fotovoltaico in condominio: cosa prevede il Codice civile Cosa prevede il regolamento di condominio Una buona notizia per chi intende installare i pannelli fotovoltaici sul tetto in condominio: una recente sentenza del Tar Lazio ammette la possibilità di prescindere dal via libera dell’assemblea condominiale, a certe condizioni. Il caso di specie prevede che si possano installare i pannelli sulle parti comuni del condominio, ad esempio sul tetto, ad uso del singolo, purché tali superfici non vengano danneggiate/alterate. In sintesi, l’assemblea di condominio può negare la richiesta avanzata dal condomino soltanto se l’impianto comporti delle modificazioni rilevanti, alteri il decoro architettonico dell’edificio o danneggi la stabilità del tetto. Con questa sentenza il Tar Lazio ha accolto il ricorso di un privato cittadino di Cuneo al quale erano stati negati gli incentivi del Gse perché “il tetto dell’edificio non rientrava nella sua disponibilità secondo quanto previsto dal regolamento condominiale”. Pannelli fotovoltaici in condominio: non sempre serve l’autorizzazione dell’assemblea Le regole del Codice civile prevedono la possibilità di installare impianti di energia rinnovabile sulle superfici comuni del condominio e per farlo non è sempre indispensabile l’ok dell’assemblea. Lo ha deciso il Tar Lazio con la sentenza del 29 novembre 2022: “l’assemblea non può negare il permesso ad installare un impianto da fonte di energia rinnovabile a meno che l’intervento comporti modificazioni alle parti comuni”. Questa è una novità rispetto al passato dato che ribadisce le condizioni affinché il singolo condomino possa sfruttare la superficie comune per le proprie fonti di energia rinnovabile. Nello specifico, i pannelli fotovoltaici non devono né danneggiare struttura e funzionamento delle parti comuni né alterare il decoro architettonico dell’edificio. In merito all’aspetto estetico del condominio, il tribunale amministrativo richiama l’articolo 1122 bis del Codice civile nella parte in cui prevede che l’amministratore possa esprimersi con un diniego in caso di “particolari modalità esecutive delle installazioni che salvaguardino la stabilità, la sicurezza e il decoro architettonico dell’edificio.” Dunque ogni condomino è libero di installare impianti per la produzione di energia rinnovabile (solare e non solo) destinati alle singole unità abitative, sia sulle superfici comuni che sulle parti di proprietà dell’interessato (ad esempio sul proprio balcone o terrazzo). L’assemblea può opporsi soltanto dimostrando che la posa dei pannelli arrechi un danno alla stabilità o al decoro dell’edificio, chiedendo l’interruzione dei lavori. In assenza di queste condizioni, ovvero l’effettiva prova del danno subito dal condominio, l’assemblea non può impedire l’uso del tetto o del lastrico e non serve alcuna autorizzazione preventiva. Con questa decisione il Tar Lazio ha posto fine ad una diatriba che vede come protagonista un privato cittadino di Cuneo al quale erano stati negati gli incentivi fiscali stabiliti dal Gse nel 2014 con la motivazione seguente: “il tetto dell’edificio non rientrava nella sua disponibilità secondo quanto previsto dal regolamento condominiale.” Il cambio di rotta è evidente: non è più il singolo che deve chiedere il nulla osta in sede assembleare ma l’assemblea stessa che dove provare il danno o la difformità se intende impedire l’installazione dei pannelli. Fotovoltaico in condominio: cosa prevede il Codice civile Nel prendere la decisione, il Tar ha tenuto conto dell’articolo 1122 bis del Codice civile rubricato “impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili.” Qui il legislatore stabilisce i criteri per l’installazione di antenne, pannelli e altre fonti di energia negli spazi comuni del condominio, sia ad uso del singolo che del condominio stesso. Tra questi vi è il rispetto del decoro architettonico dell’edificio, definito dalla Cassazione come “l’estetica conferita allo stabile dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante, atta ad imprimere alle varie parti dell’edificio, nonché all’edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata, armonica fisionomia.” In assenza di alterazioni, il singolo condominio dovrà informare l’assemblea della volontà di installare i sistemi di energia rinnovabile ma, se non commette alcuna alterazione rilevante, può procedere anche senza l’autorizzazione espressa dei votanti in assemblea/. Cosa prevede il regolamento di condominio Ripercorriamo l’iter corretto per procedere alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in condominio. Se i pannelli sono vietati dal regolamento condominiale approvato all’unanimità, allora il singolo condomino non potrà procedere. Caso diverso se il diniego arrivi dall’assemblea con la maggioranza dei partecipanti contrari, in tal caso trova applicazione quanto appena stabilito dal Tar: il singolo condomino può procedere a prescindere dall’ok assemblare se i pannelli (o altri strumenti funzionali alle energie rinnovabili) non alterino il decoro architettonico; se il fotovoltaico non pregiudichi la stabilità delle parti comuni; se i pannelli solari non modifichino in maniera rilevante l’assetto dell’edificio Invece qualora sia necessario apportare delle modifiche/alterazioni al tetto o al lastrico, il condomino deve informare l’assemblea in via preventiva, descrivere come e in che entità ci saranno delle alterazioni, specificare le modalità di esecuzione degli interventi. A questo punto è facoltà dell’assemblea imporre particolari precauzioni per salvaguardare stabilità, decoro e sicurezza dell’edificio con una delibera approvata a maggioranza degli intervenuti e che rappresenti almeno i due terzi del valore dell’edificio. Qualora fosse impossibile, l’assemblea può deliberare un diniego, provando però il danno arrecato dalla messa in posa dei pannelli. E se l’impianto fotovoltaico è ad uso dell’intero condominio? La procedura è decisamente più snella nel caso in cui i pannelli fotovoltaici siano installati sulle parti comuni a vantaggio dell’intero condominio, ad esempio per compensare le spese della luce su scale, giardini e parti comuni. In tal caso la norma di riferimento è l’articolo 1120 del Codice civile “per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio“. L’iter da seguire è il seguente: un singolo o un gruppo di condomini avanzano la richiesta; l’amministratore di condominio convoca l’assemblea entro 30 giorni dalla richiesta; per il via libera serve l’ok della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno la metà del valore millesimale dell’edificio. Se il quorum viene raggiunto e i lavori approvati, i condomini contrari non sono obbligati a sostenere le spese di installazione, tuttavia, qualora non partecipassero, non potranno beneficiare dei vantaggi derivanti né in termini di agevolazioni fiscali né di sconti in bolletta. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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