Detrazioni edilizie 2026: la guida dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la raccolta «Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026», il vademecum che riepiloga detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta relativi ai redditi 2025. Per progettisti, imprese e installatori è l’occasione per rileggere le regole aggiornate su bonus ristrutturazioni, Ecobonus e bonus mobili, tra doppia aliquota, massimali di spesa per tipologia di intervento, stop alle caldaie a combustibili fossili, adempimenti verso l’ENEA e nuovo tetto alle detrazioni per i redditi più alti.

A cura di:

Detrazioni edilizie 2026: la guida dell'Agenzia delle Entrate

Indice degli argomenti

L’Agenzia delle Entrate ha messo online il 26 giugno la raccolta «Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026», il vademecum che accompagna contribuenti, professionisti e CAF nella gestione di oneri detraibili, deducibili e crediti d’imposta da indicare nel modello 730 e nel modello Redditi PF. La pubblicazione, frutto del tavolo tecnico tra l’Agenzia e la Consulta nazionale dei CAF, si compone di una parte generale e di dodici fascicoli tematici, ciascuno dedicato a una singola agevolazione e corredato di esempi, riferimenti normativi e documenti di prassi.

La guida è soprattutto uno strumento di riepilogo: fotografa le regole applicabili alle spese sostenute nel 2025, quelle che i clienti porteranno in detrazione con la dichiarazione presentata quest’anno. È il momento in cui progettisti, imprese e installatori sono chiamati a verificare che asseverazioni, comunicazioni e documentazione di spesa reggano al controllo formale e al visto di conformità. Di seguito i punti che incidono di più sugli interventi sul patrimonio edilizio.

Bonus ristrutturazioni ed Ecobonus: la doppia aliquota per le spese del 2025

Il quadro delle detrazioni edilizie ordinarie si è assestato attorno a due aliquote, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e calibrate in base alla destinazione dell’immobile. Per le spese sostenute nel 2025 il bonus ristrutturazioni (art. 16-bis del TUIR) spetta nella misura del 50% quando l’intervento riguarda l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento; scende al 36% negli altri casi, comprese seconde case, locatari e comodatari. Il limite di spesa agevolabile resta fissato a 96.000 euro per unità immobiliare e la detrazione si ripartisce in dieci quote annuali di pari importo.

Lo stesso schema a doppia aliquota si applica all’Ecobonus per la riqualificazione energetica: 50% per gli interventi sull’abitazione principale del titolare di un diritto reale, 36% negli altri casi, con massimali di spesa che qui variano in funzione della singola tipologia di intervento. Vale per entrambe le agevolazioni il principio di cassa: conta l’anno in cui la spesa è effettivamente sostenuta, non quello di esecuzione dei lavori. Da ricordare, inoltre, che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 non è più possibile optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Guardando oltre l’attuale stagione dichiarativa, la Legge di Bilancio 2026 ha confermato le stesse aliquote del 2025 anche per le spese del 2026, spostando di un anno il previsto decalage. Salvo ulteriori interventi normativi, dal 2027 le misure scenderanno al 36% per l’abitazione principale e al 30% per gli altri immobili.

Ecobonus: interventi ammessi e massimali di spesa per tipologia

Il fascicolo dedicato alla riqualificazione energetica ricostruisce in dettaglio le tipologie di intervento che danno diritto alla detrazione, ciascuna disciplinata da un diverso comma dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006:

la riqualificazione energetica globale dell’edificio (comma 344), gli interventi sull’involucro opaco e trasparente (comma 345), l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346) e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, estesa nel tempo a pompe di calore, impianti geotermici, generatori a biomassa e sistemi ibridi (comma 347).

Si aggiungono, con decorrenze successive, le schermature solari e i generatori a biomassa (dal 2015), i dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti (dal 2016) e, dal 2018, i micro-cogeneratori e gli apparecchi ibridi pompa di calore-caldaia a condensazione.

L’agevolazione riguarda edifici esistenti, censiti al catasto o per i quali sia stato chiesto l’accatastamento, di qualunque categoria catastale, incluse le unità collabenti (F/2) a determinate condizioni. Per la generalità degli interventi è richiesto che l’immobile sia già dotato di un impianto di riscaldamento funzionante o riattivabile: fanno eccezione i pannelli solari, i generatori a biomassa e le schermature solari, per i quali non è necessaria questa condizione.

Ogni tipologia di intervento ha un proprio limite massimo di detrazione, che si traduce in un diverso massimale di spesa a seconda che si applichi l’aliquota ordinaria del 36% o quella maggiorata del 50% per l’abitazione principale.

Interventi su singola unità immobiliare

Codice Tipologia di intervento Limite di detrazione Limite di spesa (36%) Limite di spesa (50%, abitazione principale)
1 Riqualificazione energetica dell’edificio esistente 100.000 € 277.777,78 € 200.000 €
2 e 12 Involucro: strutture opache e infissi 60.000 € 166.666,67 € 120.000 €
3 Pannelli solari per la produzione di acqua calda 60.000 € 166.666,67 € 120.000 €
4 e 13 Sostituzione impianti di climatizzazione invernale 30.000 € 83.333,33 € 60.000 €
5 Schermature solari 60.000 € 166.666,67 € 120.000 €
6 Generatori di calore a biomassa 30.000 € 83.333,33 € 60.000 €
7 e 16 Dispositivi multimediali (building automation) 15.000 € 41.666,67 € 30.000 €
14 Micro-cogeneratori 100.000 € 277.777,78 € 200.000 €

I codici 2 e 12, così come i codici 4 e 13, condividono lo stesso limite di detrazione quando riferiti al medesimo immobile: le spese si sommano fino al tetto indicato, non si cumulano su base autonoma.

Interventi su parti comuni condominiali

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici in condominio il massimale non è un importo fisso, ma il prodotto tra una base di calcolo per unità immobiliare e il numero di unità che compongono l’edificio.

Codice Tipologia di intervento Base di calcolo Aliquota 2025-2026
8 Involucro con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda 40.000 € × numero di unità immobiliari 36% (50% per la quota dell’abitazione principale)
9 Riqualificazione con raggiungimento della qualità media della prestazione invernale ed estiva 40.000 € × numero di unità immobiliari 36% (50% per la quota dell’abitazione principale)
10 Riqualificazione energetica con riduzione di una classe di rischio sismico 136.000 € × numero di unità immobiliari 36% (50% per la quota dell’abitazione principale)
11 Riqualificazione energetica con riduzione di due classi di rischio sismico 136.000 € × numero di unità immobiliari 36% (50% per la quota dell’abitazione principale)

Fino al 2024 questi ultimi due interventi, che combinano risparmio energetico e riduzione del rischio sismico, beneficiavano di aliquote maggiorate all’80% e all’85%: dal 2025 rientrano anch’essi nello schema a doppia aliquota 36%/50%. La maggiorazione al 50% si applica alla quota di spesa imputata al singolo condomino proprietario, o titolare di diritto reale di godimento, dell’unità destinata ad abitazione principale.

Ecobonus: adempimenti, cumulabilità e modalità di pagamento

Per fruire della detrazione è necessario acquisire un’asseverazione di un tecnico abilitato — sostituibile, per lavori conclusi dopo l’11 ottobre 2009, da quella del direttore dei lavori — che attesti la rispondenza degli interventi ai requisiti tecnici richiesti. Per alcune categorie di spesa, come la sostituzione di finestre e infissi o l’installazione di caldaie e pompe di calore di potenza contenuta, l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del produttore. Resta inoltre necessario, salvo eccezioni specifiche (pannelli solari, schermature solari, generatori a biomassa, dispositivi multimediali), l’attestato di prestazione energetica (APE).

La documentazione tecnica confluisce nella scheda descrittiva dell’intervento, che dal 2018 ha unificato i precedenti allegati A, E ed F, e va trasmessa all’ENEA per via telematica, tramite il portale bonusfiscali.enea.it, entro 90 giorni dalla fine dei lavori. In caso di omesso invio nei termini è possibile ricorrere alla remissione in bonis, versando la sanzione minima di 250 euro ed effettuando comunque la trasmissione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.

Sul fronte della cumulabilità, l’Ecobonus non può sommarsi, per il medesimo intervento, alla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio: il contribuente deve scegliere l’una o l’altra agevolazione e indicarlo nella scheda trasmessa all’ENEA. Allo stesso modo, l’opzione per la riqualificazione energetica globale ai sensi del comma 344 preclude, per il medesimo intervento, l’accesso al Superbonus.

Per quanto riguarda i pagamenti, resta fermo l’obbligo del bonifico bancario o postale “parlante”, con indicazione di causale, codice fiscale del beneficiario della detrazione e partita IVA o codice fiscale del beneficiario del pagamento. Su questi bonifici banche e Poste Italiane applicano una ritenuta d’acconto che dall’8% è passata all’11% per i bonifici effettuati a partire dal 1° marzo 2024.

Lo stop alle caldaie a combustibili fossili

Tra le novità con maggiore impatto tecnico c’è l’esclusione, a partire dalle spese del 2025, degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, comprese le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione. La misura, allineata alla direttiva europea sulle prestazioni energetiche degli edifici, riguarda sia l’Ecobonus sia il bonus ristrutturazioni e, secondo i chiarimenti di prassi, si estende anche alle spese accessorie e funzionali all’installazione, compresa la messa a norma dell’impianto esistente. Restano invece agevolabili le soluzioni impiantistiche a più basso impatto: pompe di calore, sistemi ibridi, generatori a biomassa e microcogeneratori, anche quando questi ultimi siano alimentati da combustibili fossili. Le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per gli interventi ora esclusi restano comunque ammesse a detrazione, anche se i lavori sono stati completati successivamente.

Recupero del patrimonio edilizio: beneficiari, interventi ammessi e adempimenti

L’agevolazione disciplinata dall’art. 16-bis del TUIR, comunemente nota come bonus ristrutturazioni, individua un perimetro di soggetti beneficiari e di interventi ammessi piuttosto ampio. La guida dell’Agenzia delle Entrate dedica al tema un fascicolo distinto, utile per chiarire aspetti spesso oggetto di verifica in sede di controllo formale e di predisposizione del visto di conformità.

Chi può fruire della detrazione

Oltre ai proprietari e ai titolari di un diritto reale di godimento (uso, usufrutto, abitazione o superficie), la detrazione spetta ai soci di cooperative a proprietà divisa o indivisa, agli imprenditori individuali per gli immobili non rientranti tra i beni strumentali o merce, ai soggetti che producono redditi in forma associata ai sensi dell’art. 5 del TUIR, ai detentori dell’immobile — locatari e comodatari — ai familiari conviventi e ai conviventi di fatto del possessore o detentore, al coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge e al promissario acquirente, a condizione che il preliminare di vendita sia stato registrato. Per i detentori è necessario che il contratto di locazione o comodato risulti regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e che il consenso del proprietario all’esecuzione degli interventi sia acquisito, anche in un momento successivo, entro la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Una distinzione che incide direttamente sull’aliquota applicabile riguarda proprio questi ultimi soggetti: la maggiorazione al 50% prevista per le spese 2025 e 2026 spetta solo a chi è titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Il familiare convivente, il convivente di fatto e il detentore dell’immobile restano quindi ancorati all’aliquota ordinaria — 36% nel 2025-2026, 30% dal 2027 — anche quando l’immobile su cui intervengono costituisce la loro abitazione principale.

Quali interventi danno diritto alla detrazione

L’agevolazione riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, secondo le definizioni dell’art. 3 del Testo unico dell’edilizia (d.P.R. 380/2001). Sulle singole unità immobiliari la manutenzione ordinaria resta esclusa, mentre è ammessa quando riguarda le parti comuni condominiali.

Rientrano inoltre nel perimetro del bonus, con proprie regole di dettaglio: la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune, e il relativo acquisto per la sola quota di costo di costruzione; gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, compresa l’installazione di ascensori, montacarichi e strumenti tecnologici a favore della mobilità delle persone con disabilità; le misure di prevenzione di atti illeciti da parte di terzi, come grate, porte blindate e impianti di allarme; la cablatura degli edifici e il contenimento dell’inquinamento acustico; gli interventi per il risparmio energetico e l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, incluso il fotovoltaico posto al servizio dell’abitazione; la bonifica dall’amianto, ammessa a prescindere dalla categoria edilizia dell’intervento; le opere di prevenzione degli infortuni domestici, comprese le semplici riparazioni di impianti insicuri.

Per gli interventi che comportano risparmio energetico resta fermo l’obbligo di trasmettere i dati all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, sebbene l’omissione o il ritardo non comportino, in assenza di una specifica previsione normativa, la decadenza dal beneficio.

Limite di spesa e cumulabilità

Il limite di 96.000 euro per unità immobiliare, in vigore dal 26 giugno 2012, resta confermato per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026, prima del progressivo ritorno a 48.000 euro previsto dal 2028. Il tetto è riferito all’immobile e non al singolo contribuente: in presenza di più aventi diritto — ad esempio comproprietari — va ripartito tra i soggetti in base alle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico. Le spese per interventi sulle parti comuni condominiali seguono un limite autonomo rispetto a quello dei lavori sulla singola unità: lo stesso contribuente può quindi cumulare, nel medesimo edificio, sia il tetto previsto per i lavori condominiali sia quello per gli interventi sul proprio appartamento.
Sul fronte della cumulabilità, il bonus ristrutturazioni non può sommarsi, per la medesima spesa, alla detrazione per la riqualificazione energetica prevista dall’art. 14 del D.L. 63/2013: il contribuente deve optare per una delle due agevolazioni. È invece cumulabile, sui beni sottoposti al vincolo del Codice dei beni culturali e del paesaggio, con la detrazione del 19% prevista dall’art. 15, comma 1, lett. g), del TUIR: entro il limite di 96.000 euro si calcola sia il bonus ristrutturazioni sull’intera spesa sia il 19% sulla spesa ridotta alla metà; oltre tale soglia, non spettando più il bonus ristrutturazioni, il 19% si applica sull’intero importo eccedente.

Il trasferimento della detrazione

Le quote non ancora utilizzate seguono le vicende della proprietà dell’immobile. In caso di vendita, la detrazione residua si trasferisce all’acquirente persona fisica, salvo diverso accordo tra le parti formalizzato nell’atto o in una scrittura privata autenticata. In caso di successione, il diritto alle quote residue spetta esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile per l’intero periodo d’imposta, a prescindere dal fatto che lo adibisca ad abitazione principale. La costituzione di un diritto di usufrutto non trasferisce invece le quote residue all’usufruttuario: restano al nudo proprietario, salvo che quest’ultimo, per estinzione naturale del diritto, consolidi la piena proprietà e ne abbia la detenzione diretta.

Adempimenti e documentazione

Il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario o postale “parlante”, con causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione e partita IVA o codice fiscale del beneficiario del pagamento; su questi bonifici si applica la ritenuta d’acconto dell’11%. Per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo superiore a 70.000 euro, la detrazione è subordinata all’indicazione, nell’atto di affidamento dei lavori, del contratto collettivo nazionale di settore applicato dall’impresa esecutrice. Tra i documenti da conservare restano i titoli abilitativi — o, in loro assenza, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio — le fatture, i bonifici e, per gli interventi sulle parti comuni, la certificazione rilasciata dall’amministratore di condominio. 

Superbonus al 65% e il riordino delle detrazioni per i redditi elevati

Per le spese sostenute nel 2025 il Superbonus si applica nella misura ordinaria del 65%, in continuità con la riduzione al 70% del 2024 e a valle della storica aliquota del 110%. Quest’ultima resta in vigore, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, soltanto per gli edifici situati nei Comuni colpiti da eventi sismici. Per i territori dei crateri del 2009 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) e del 2016 in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il D.L. 95/2025 (convertito nella L. 118/2025) ha prorogato il 110% anche alle spese del 2026.

Un aspetto che richiede attenzione in sede di pianificazione riguarda la ripartizione della detrazione: le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 si dividono obbligatoriamente in dieci quote annuali di pari importo e la quota che non trova capienza nell’imposta lorda dell’anno è definitivamente persa, senza possibilità di riporto agli anni successivi né di rimborso. Per gli interventi di importo elevato è quindi opportuno verificare in anticipo la capienza fiscale del beneficiario lungo l’intero periodo decennale.

Il nuovo tetto alle detrazioni per redditi oltre 75.000 euro

La parte generale del vademecum recepisce il riordino delle detrazioni introdotto dall’art. 16-ter del TUIR. La norma fissa, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, un tetto massimo agli oneri detraibili complessivi, calibrato in funzione del reddito e del numero di familiari a carico. Il limite non riguarda in modo specifico i bonus edilizi, ma li ricomprende insieme alle altre spese agevolabili e può incidere sull’effettiva fruibilità della detrazione nel corso del decennio. In presenza di interventi di importo rilevante, la verifica preventiva della soglia diventa parte integrante della valutazione economica dell’operazione, accanto al calcolo della capienza fiscale.

Bonus mobili: proroga al 2026 e nuovo tetto di spesa a 5.000 euro

Accanto alle detrazioni per gli interventi edilizi, la guida dedica un fascicolo autonomo al bonus mobili, la detrazione del 50% riconosciuta per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare l’immobile oggetto di lavori agevolati ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR. La legge di bilancio 2026 (art. 1, comma 22, legge n. 199/2025) ha prorogato il beneficio anche alle spese sostenute nel 2026, confermando il massimale di spesa a 5.000 euro già previsto per il 2025.

A differenza dell’Ecobonus e del bonus ristrutturazioni, il bonus mobili non segue lo schema a doppia aliquota: la percentuale resta fissa al 50%, mentre a variare nel tempo è stato il tetto di spesa, ridotto negli anni dagli originari 10.000 euro fino agli attuali 5.000 euro.

Il beneficio è subordinato a un preciso vincolo di consequenzialità: per gli acquisti effettuati nel 2025 occorre che siano collegati a lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2024, cioè nell’anno precedente a quello di acquisto. L’intervento edilizio di riferimento deve inoltre essere almeno di manutenzione straordinaria: la sola manutenzione ordinaria su una singola unità immobiliare non dà diritto al bonus mobili, salvo che riguardi le parti comuni di un edificio residenziale.

Restano esclusi dal computo degli interventi abilitanti la realizzazione di posti auto o box pertinenziali e le misure di prevenzione contro gli atti illeciti di terzi, a meno che non siano anche inquadrabili come interventi edilizi veri e propri. Non danno diritto al bonus mobili neppure gli interventi per i quali si è già fruito dell’Ecobonus, come l’installazione di pannelli solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o la riqualificazione energetica dell’edificio: le due agevolazioni, se riferite al medesimo intervento, sono alternative. Coerentemente con lo stop alle caldaie a combustibili fossili, dal 2025 non è più possibile fruire del bonus mobili collegandolo alla sostituzione di un impianto di climatizzazione con una caldaia unica alimentata a combustibili fossili, non essendo più agevolabile l’intervento principale.

Una precisazione utile riguarda la cumulabilità con altre misure di sostegno all’acquisto: il cosiddetto “contributo elettrodomestici”, introdotto dalla legge n. 207/2024 e disciplinato dal decreto MIMIT del 3 settembre 2025, non è cumulabile con il bonus mobili sui medesimi costi ammissibili.

Sul piano dei requisiti tecnici, dal 1° gennaio 2022 i grandi elettrodomestici devono avere una classe energetica non inferiore alla F (A per i forni), in linea con la nuova scala A-G introdotta dal regolamento UE 2017/1369, che ha sostituito le precedenti classi A+/A++/A+++. Tra i mobili agevolabili rientrano letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione; restano esclusi porte, pavimentazioni (compreso il parquet), tende e altri complementi d’arredo. Nell’importo detraibile possono essere incluse anche le spese di trasporto e montaggio, purché pagate con le stesse modalità previste per l’acquisto.

I pagamenti devono avvenire tramite bonifico bancario o postale — in questo caso senza necessità del modello soggetto a ritenuta previsto per le spese di ristrutturazione — oppure con carta di credito o di debito; non sono ammessi contanti o assegni. La detrazione si ripartisce in dieci quote annuali di pari importo e, a differenza del bonus ristrutturazioni, le quote non utilizzate non si trasferiscono né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile. Anche per gli elettrodomestici è prevista la trasmissione dei dati all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il cui mancato invio, tuttavia, non comporta la perdita del diritto alla detrazione.

Interessi passivi sui mutui: la detrazione del 19% e il nuovo tetto per i contratti 2025

Per quanto riguarda la detrazione degli interessi passivi sui mutui, prevista dall’art. 15, comma 1, lett. a) e b), del TUIR nella misura del 19%, la disciplina distingue diverse finalità del finanziamento, ciascuna con un proprio limite di spesa: i mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale danno diritto alla detrazione su un importo massimo di 4.000 euro complessivi, da ripartire tra i cointestatari; i mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su immobili diversi dall’abitazione principale restano soggetti al tetto di 2.065,83 euro per intestatario; i mutui, anche non ipotecari, contratti nel 1997 per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione, così come quelli accesi dal 1998 per la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale, sono agevolabili fino a 2.582,28 euro. Vale in tutti i casi il principio di cassa – conta l’anno di pagamento degli interessi, non quello di stipula del contratto – e l’obbligo, dal 2020, di effettuare i pagamenti con strumenti tracciabili.

Anche su questo fronte interviene il nuovo tetto alle detrazioni per i redditi elevati introdotto dall’art. 16-ter del TUIR: per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro che abbiano stipulato il contratto di mutuo dal 1° gennaio 2025, la detrazione sugli interessi passivi è calibrata in base al reddito e al numero di figli a carico. La limitazione non si applica invece ai mutui già in essere al 31 dicembre 2024, per i quali la detrazione resta piena, a prescindere dal reddito del contribuente. 

FAQ Detrazioni edilizie 2026

Qual è l’aliquota Ecobonus per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026?

È pari al 36% per la generalità degli interventi ed è elevata al 50% quando l’intervento riguarda l’abitazione principale del titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’immobile. Lo stesso schema si applica al bonus ristrutturazioni.

Da quando non è più possibile detrarre la sostituzione della caldaia con un impianto a combustibili fossili?

Dal 1° gennaio 2025 non sono più agevolabili gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche a combustibili fossili, comprese le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione. Restano ammesse pompe di calore, sistemi ibridi, generatori a biomassa e microcogeneratori.

Qual è il tetto di spesa per il bonus mobili nel 2025 e nel 2026?

Il massimale è di 5.000 euro, a condizione che l’acquisto sia collegato a un intervento di recupero edilizio iniziato nell’anno precedente a quello di acquisto: per le spese 2025, quindi, i lavori devono essere iniziati dal 1° gennaio 2024.

Il tetto per i redditi oltre 75.000 euro riguarda anche l’Ecobonus e il bonus ristrutturazioni?

Sì. Il limite introdotto dall’art. 16-ter del TUIR è generale e ricomprende tutti gli oneri detraibili, compresi quelli edilizi. Il tetto varia in funzione del reddito complessivo e del numero di familiari fiscalmente a carico.

È ancora possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito?

No. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 questa possibilità non è più prevista per l’Ecobonus e per il bonus ristrutturazioni: resta percorribile soltanto la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi. 

Chi può beneficiare della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, oltre al proprietario?

Oltre a proprietari e titolari di un diritto reale di godimento, possono fruirne i detentori dell’immobile (locatari e comodatari), i familiari conviventi e i conviventi di fatto del possessore o detentore, il coniuge separato assegnatario dell’immobile e il promissario acquirente, a condizione che il preliminare di vendita sia stato registrato. Ciascuno di questi soggetti deve aver effettivamente sostenuto la spesa. 

L’aliquota maggiorata del 50% spetta anche a chi non è proprietario dell’immobile?

No. Per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026, il 50% è riservato ai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Il familiare convivente, il convivente di fatto e il detentore dell’immobile restano soggetti all’aliquota ordinaria del 36%, anche se l’intervento riguarda la loro abitazione principale.

Il limite di spesa di 96.000 euro è riferito al singolo contribuente o all’immobile?

È riferito all’unità immobiliare. In presenza di più aventi diritto, ad esempio più comproprietari, il limite va ripartito tra i soggetti in base alle spese effettivamente sostenute e rimaste a proprio carico, e non si moltiplica per il numero dei beneficiari.

È possibile cumulare il bonus ristrutturazioni con altre detrazioni sulla stessa spesa?

Non con la detrazione per la riqualificazione energetica prevista dall’art. 14 del D.L. 63/2013: per il medesimo intervento va scelta una sola delle due agevolazioni. È invece cumulabile, sugli immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, con la detrazione del 19% prevista per le spese di manutenzione su beni tutelati.

Cosa succede alla detrazione non ancora utilizzata se l’immobile viene venduto o ereditato?

In caso di vendita, le quote residue si trasferiscono all’acquirente persona fisica, salvo diverso accordo tra le parti formalizzato nell’atto di compravendita. In caso di successione, il diritto alle quote residue spetta all’erede che mantiene la detenzione materiale e diretta dell’immobile per l’intero periodo d’imposta, indipendentemente dal fatto che lo utilizzi come abitazione principale.

Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Commenta questa notizia



Categoria notizia

DAL MONDO PROFESSIONALE

Le ultime notizie sull’argomento