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Indice degli argomenti: Bonus Ristrutturazioni al 50% Gli interventi agevolabili Come attestare i pagamenti: il “bonifico parlante” I documenti da conservare Quando si può perdere il Bonus Ristrutturazioni Alternative alle detrazioni L’agevolazione IVA al 10% Il Bonus Ristrutturazioni, che prevede una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, sostiene gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Se escludiamo quelli che portano ad un risparmio energetico o ad una messa in sicurezza antisismica, con o senza Superbonus, sono tra i più frequenti in ambito edilizio. Vediamo tutti i requisiti necessari, gli adempimenti, i pagamenti, e le alternative disponibili. Bonus Ristrutturazioni al 50% Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni fiscali, sia quando si effettuano sulle singole unità abitative sia su parti comuni di edifici condominiali. La più conosciuta è quella disciplinata dall’articolo 16-bis del Dpr n. 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), che il decreto-legge n. 83/2012 ha elevato dal 36 al 50% la percentuale di detrazione e da 48mila a 96.000 euro la spesa massima ammessa al beneficio, il cosiddetto “Bonus Ristrutturazioni”. Ristrutturazione edilizia di un appartamento (Studio Adami Architetture) Questi maggiori importi valgono ancora oggi, essendo stati prorogati nel tempo da provvedimenti successivi. Da ultimo, la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 30 dicembre 2021) ha prorogato al 31 dicembre 2024 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. In aggiunta alle agevolazioni in vigore, il decreto Rilancio (Dlgs 34/2020) ha introdotto importanti disposizioni riguardanti il cosiddetto “Superbonus”, che permettono di usufruire di una detrazione ancora maggiore (pari al 110%) per la realizzazione di interventi antisismici (sismabonus) e di efficientamento energetico (ecobonus). Nell’ambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio previsti dall’articolo 16-bis del Tuir, è possibile fruire del Bonus Ristrutturazioni al 50%, per i seguenti interventi edilizi indicati nelle lettere a), b), d) e h): manutenzione ordinaria (solo per le parti comuni degli edifici condominiali) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. E, inoltre, per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali e per l’installazione di impianti fotovoltaici e per l’eliminazione delle barriere architettoniche (in questo caso si può usufruire dell’agevolazione maggiorata al 75% per tutto il 2022 o del Superbonus per gli interventi trainati). Gli interventi agevolabili Fino al 31 dicembre 2024 (salvo proroghe) il Bonus Ristrutturazioni permette di usufruire di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute (attestate dai bonifici effettuati) con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. L’agevolazione va suddivisa fra tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi. Ristrutturazione edilizia di un appartamento (Studio Adami Architetture Il bonus vale per i lavori effettuati su: le singole unità abitative è possibile usufruire delle seguenti detrazioni: le parti comuni di edifici condominiali Per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di più proprietari, come indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del codice civile: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera. Come attestare i pagamenti: il “bonifico parlante” Negli ultimi anni gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sono stati semplificati e ridotti: è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione del titolo di proprietà e gli altri dati richiesti. Occorre inoltre tenere traccia dei pagamenti effettuati, ovvero pagare le fatture dei lavori con il cosiddetto “bonifico parlante” bancario o postale (anche “on line”), da cui deve risultare: la causale del versamento (cartello: “bonifico per lavori di ristrutturazione ai sensi dell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986”) il codice fiscale del beneficiario della detrazione (chi paga) il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del pagamento (chi effettua i lavori) Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere assolte con altre modalità. Se si opta per il pagamento telematico, sia Poste Italiane che molte banche (Intesa San Paolo, Unicredit, Monte dei Paschi MPS, BNL…) prevedono la possibilità, quando si effettua il bonifico web di selezionare l’opzione specifica per le detrazioni fiscali dei bonus edilizi (predisposta ad hoc sul portale di riferimento). Nel caso di Poste Italiane, nell’area Bancoposta dedicata ai pagamenti con bonifico e postagiro, esiste uno strumento apposito, il “bonifico per detrazioni fiscali”, che permette di trasferire fondi e usufruire delle detrazioni fiscali relative a ristrutturazione edilizia, risparmio energetico, interventi antisismici e per bonus mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta dell’8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Con la circolare n. 40 del 28 luglio 2010 l’Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni operative in merito all’applicazione di questo adempimento. Quando vi sono più soggetti che intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento. Va ricordato che, nei casi in cui le norme di sicurezza nei cantieri lo prevedano, bisogna comunicare all’Asl l’inizio dei lavori, prima del loro avvio. Inoltre, occorre acquisire le autorizzazioni o concessioni, eventualmente richieste dalle norme edilizie. Per gli interventi che comportano un risparmio energetico, la legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea (https://bonusfiscali.enea.it) le informazioni sui lavori realizzati, analogamente a quanto già previsto in materia di detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici. L’invio della documentazione va effettuata entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. N.B. Se l’ordinante del bonifico è una persona diversa da quella indicata nella disposizione di pagamento quale beneficiario della detrazione, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma, la detrazione deve essere fruita da quest’ultimo (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 17/E del 24 aprile 2015). I documenti da conservare I contribuenti che usufruiscono dell’agevolazione devono conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011. In particolare, oltre alla ricevuta del bonifico, sono tenuti a conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione. Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero essere richiesti, infatti, dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione necessaria, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione. Inoltre, il contribuente deve essere in possesso di: domanda di accatastamento, se l’immobile non è ancora censito ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Imu), se dovuta delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi • abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili. Quando si può perdere il Bonus Ristrutturazioni Esistono particolari condizioni che possono far perdere il diritto al Bonus Ristrutturazioni. Ristrutturazione edilizia di un appartamento (Studio Adami Architetture) Le detrazioni non sono riconosciute e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici quando: non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o è stato effettuato un bonifico che non riporti le indicazioni richieste (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato). In merito a questo adempimento, con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, l’Agenzia delle entrate ha precisato che il contribuente non perde il diritto all’agevolazione se, per errore, ha utilizzato un bonifico diverso da quello “dedicato” o se lo ha compilato in modo errato, cioè in maniera tale da non consentire a banche, Poste italiane o altri istituti di pagamento di effettuare la ritenuta d’acconto dell’8%. Per usufruire dell’agevolazione, tuttavia, in queste ipotesi è necessario farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il beneficiario dell’accredito attesti di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità d’impresa non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate• non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da chi richiede la detrazione le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non perde l’agevolazione se è in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori (resa ai sensi del Dpr n. 445/2000) che attesta l’osservanza delle suddette norme. Alternative alle detrazioni In luogo dell’utilizzo diretto della detrazione Irpef, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, le cui spese sono effettuate dal 2020 al 2024, è possibile optare per due scelte alternative: un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi (il c.d. “sconto in fattura”) la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Per cedere il credito o avere lo sconto in fattura, dal 12 novembre 2021 (Decreto Antifrodi) è obbligatorio per il contribuente di richiedere: il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta l’asseverazione della congruità delle spese sostenute, da parte dei tecnici abilitati. Le spese sostenute per il rilascio di tali documenti rientrano tra le spese detraibili e possono formare oggetto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito. L’obbligo di richiedere visto di conformità e attestazione della congruità delle spese non sussiste: per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, per le opere classificate come “attività di edilizia libera” (ai sensi dell’articolo 6 del Dpr n. 380/2001, del decreto 2 marzo 2018 del MIT, della normativa regionale) se il contribuente utilizza la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi La scelta per la cessione del credito o lo sconto in fattura deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate in via telematica, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. L’agevolazione IVA al 10% Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di recupero del patrimonio edilizio (interventi divmanutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione) è possibile usufruire dell’aliquota Iva ridotta al 10%. A seconda del tipo di intervento, l’agevolazione si applica sulle prestazioni dei servizi resi dall’impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla cessione dei beni. Sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto. L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio: porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%: ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue. Per approfondire: Agenzia delle Entrate, Guida ristrutturazioni edilizie, ottobre 2022 Agenzia delle Entrate, Circolare n. 43/E, novembre 2016 DL Antifrodi, Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 DPR 380/2001, Testo Unico dell’Edilizia, 2022 M.E., Superbonus: la guida completa, 2022 MIT, Decreto 2 marzo 2018, glossario delle principali opere di attività edilizia libera Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento