Bonus edilizi: non costituisce reddito il differenziale positivo derivante dall’acquisto del credito

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sugli acquisti del credito d’imposta dai bonus edilizi. L’eventuale differenziale positivo non costituisce reddito.

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Bonus edilizi: non costituisce credito il differenziale positivo derivante dall’acquisto del credito

Il differenziale positivo scaturito dall’acquisto di un credito d’imposta da utilizzare come compensazione non costituisce reddito imponibile. A chiarirlo è direttamente l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 472 del 30 novembre 2023.

L’istanza è stata presentata da uno studio di commercialisti, che ha intenzione di acquistare dei crediti d’imposta per alcuni bonus edilizi, i quali non risultano essere riconducibili allo svolgimento delle attività professionali dello stesso.

L’acquisto dei crediti d’imposta

L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, fornisce alcuni chiarimenti molto importanti nella gestione dell’acquisto dei crediti d’imposta. Lo studio associato, che effettua l’acquisto, non è tenuto ad imputare il “differenziale positivo” in una delle categorie reddituali che sono state previste attraverso il Tuir. L’operazione, infatti, non genera ufficialmente del reddito.

Nel caso preso in esame, lo studio associato svolge l’attività di “Servizi forniti da dottori commercialisti” nella forma giuridica di associazione professionale. Il contribuente provvede ad assoggettare i propri redditi ad imposizione fiscale rispettando quanto è disposto all’interno del TUIR.

Il suddetto studio associato ha intenzione di acquistare dei crediti d’imposta, nel rispetto di quanto viene disposto dagli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020.

L’istante, quindi, provvede a precisare quanto segue:

  • i crediti d’imposta oggetto dell’operazione risultano essere riconducibili alle detrazioni fiscali che vengono disciplinate attraverso il citato articolo 119 del Decreto Legge n. 34/2020. I suddetti crediti d’imposta spettano per le spese che sono state sostenute nel 2022 e verranno utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997 nell’arco di quattro rate annuali;
  • il valore nominale dei crediti sarà differente al reale costo sostenuto per acquistarli.

Dall’istante arriva un ulteriore chiarimento: i crediti d’imposta oggetto dell’operazione non sono stati originati da delle prestazioni professionali, che sono state rese direttamente dallo Studio o dagli altri soggetti che vi sono associati.

Il dubbio dell’istante

Fatte le suddette premesse, l’istante chiede alcuni chiarimenti sulla qualificazione fiscale del cosiddetto “differenziale positivo” che deriva direttamente dal pagamento di un corrispettivo che è inferiore al valore dei crediti d’imposta.

Lo studio professionale, infatti, ritiene che:

“il ricavo derivante da tale differenziale debba essere contabilizzato e rilevare ai fini fiscali nel rispetto del c.d. principio di cassa, in quanto la componente positiva di reddito trova piena esistenza solamente all’atto dell’utilizzo del credito d’imposta stesso, mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997; ne consegue che il ricavo debba essere ricondotto a imposizione pro quota, proporzionalmente all’entità numeraria delle singole rate fruibili annualmente del credito d’imposta. Pertanto, ritiene che il ricavo debba essere ricondotto a imposizione pro quota, proporzionalmente all’entità numeraria delle singole rate fruibili annualmente del credito d’imposta”.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha osservato che, per la determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si viene a determinare il presupposto d’imposta con il semplice “possesso dei redditi”, indipendentemente che siano in denaro o in natura. I redditi devono appartenere ad una delle categorie indicate all’interno dell’articolo 6 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Soffermandosi, invece, sulla disciplina fiscale relativa alle associazioni professionali, è necessario far riferimento all’articolo 5, comma 5, lettera c) del TUIR. In questo caso – per la determinazione del reddito – vengono assimilate le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone per l’esercizio delle attività professionali alle società semplici. Il motivo di questa scelta è costituita dalla presenza degli stessi elementi costitutivi.

Nel caso preso in esame, i proventi derivanti dall’operazione di acquisto dei crediti d’imposta è pari alla differenza positiva tra il valore nominale del credito d’imposta acquisito e il corrispettivo pagato dallo Studio Associato.

Entrando un po’ più nel dettaglio, i crediti d’imposta derivano dall’opzione esercitata da un contribuente titolare di una detrazione prevista dall’articolo 119 del Decreto Rilancio, che spetta nella misura del 110% delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta 2022.

Il legislatore, tra l’altro, ha disciplinato in maniera precisa e dettagliata l’ipotesi della cessione del credito d’imposta: l’operazione può coinvolgere l’intero ammontare della detrazione spettante e le modalità di utilizzo del suddetto credito da parte del cessionario. Quest’ultimo ha la possibilità di utilizzarli come compensazione delle proprie imposte e dei crediti dovuti, usufruendo della stessa ripartizione in quote annuali di cui avrebbe potuto beneficiare il soggetto che ha maturato il beneficio.

Su questo istituto è necessario precisare che il legislatore non ha disposto in merito alla rilevanza reddituale del differenziale positivo dell’acquisto del credito d’imposta. Mancando, quindi, una specifica disposizione in tal senso, la rilevanza reddituale di questa differenza deve essere ricercata nelle regole generali che determinano la tassazione del reddito.

Andando ad analizzare il quadro normativo relativo ai redditi di capitale, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, l’Agenzia delle Entrate ha dovuto concludere che allo stato attuale manca una specifica previsione normativa che possa essere adottata per attribuire una rilevanza reddituale al differenziale positivo che si viene a generare tra l’importo nominale del credito d’imposta e il prezzo di acquisto dello stesso. Per questo motivo non si viene a generare un reddito imponibile in capo all’istante.

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