Edilizia libera: cosa si può fare senza permessi nel 2025

Gli interventi in edilizia libera sono tutti quei lavori per cui non è necessario richiedere autorizzazioni o titoli abilitativi in Comune o presentare documentazione e, rispettando comunque tutti i regolamenti e le norme vigenti, possono essere eseguiti in autonomia. Con l’approvazione del decreto 69/2024 (cosiddetto Salva-Casa), all’elenco degli interventi ammessi dall’articolo 6 del Testo Unico Edilizia sono state aggiunte anche le tende e le pergotende tra gli interventi di edilizia libera

A cura di:

Edilizia libera: cosa si può fare senza permessi nel 2025

Indice degli argomenti

L’edilizia libera è un argomento molto cercato dagli utenti e dai professionisti del settore, perché rappresenta la via più semplice e immediata per eseguire lavori in casa o sugli immobili senza affrontare iter burocratici complessi.
Con l’entrata in vigore del Decreto Salva Casa (DL 69/2024), il quadro normativo è stato aggiornato, ampliando la lista degli interventi eseguibili senza presentare pratiche edilizie come CILA, SCIA o Permesso di Costruire.

Dalle tende e pergotende alle vetrate panoramiche amovibili (VEPA), dal rifacimento delle pavimentazioni all’installazione di impianti fotovoltaici, oggi è possibile realizzare numerosi interventi di manutenzione, sicurezza ed efficientamento energetico in totale autonomia, purché siano rispettate le norme tecniche, paesaggistiche e urbanistiche vigenti.

L’obiettivo del legislatore è chiaro: semplificare le procedure e favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, incoraggiando i cittadini a mantenere in buono stato le proprie abitazioni e a migliorarne le prestazioni energetiche.

In questo articolo vedremo in dettaglio che cos’è l’edilizia libera, quali interventi ne fanno parte, quando serve invece una comunicazione o un’autorizzazione, e come verificare se un lavoro rientra tra quelli ammessi dal Glossario dell’edilizia libera.
Troverai 17 esempi pratici di lavori che puoi eseguire senza permesso nel 2025, oltre alle FAQ con i dubbi più comuni su sanzioni, bonus fiscali e regole da rispettare.

Che cos’è l’edilizia libera e cosa prevede la normativa

L’edilizia libera è l’insieme degli interventi che possono essere realizzati senza presentare titoli abilitativi o autorizzazioni edilizie, purché siano rispettate tutte le normative di sicurezza, igiene, efficienza energetica, antisismica e paesaggistica.

Si tratta di una categoria introdotta per semplificare la gestione dei piccoli lavori e ridurre la burocrazia in edilizia, agevolando i cittadini e i professionisti nella manutenzione e nell’adeguamento funzionale degli immobili.

Che cos’è l’edilizia libera e cosa prevede la normativa

La normativa prevede che l’edilizia libera riguardi principalmente le opere di manutenzione ordinaria, gli interventi di installazione di impianti tecnologici, i lavori di efficientamento energetico di piccola entità e le opere temporanee o di arredo degli spazi esterni. 

Questa semplificazione normativa, avviata con il Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001) e consolidata nel tempo da decreti successivi, rappresenta oggi uno strumento fondamentale per favorire la cura del patrimonio edilizio esistente e promuovere una rigenerazione diffusa e sostenibile delle costruzioni. 

Il riferimento normativo: articolo 6 del DPR 380/2001

Il quadro di riferimento per l’edilizia libera è stabilito dall’articolo 6 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, noto come Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Questo articolo elenca in modo dettagliato le categorie di lavori che possono essere eseguite senza titolo abilitativo, tra cui:

  • gli interventi di manutenzione ordinaria;
  • l’installazione, riparazione o sostituzione di impianti tecnologici;
  • le opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni;
  • la posa di elementi di arredo urbano e pertinenze leggere;
  • l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici;
  • le opere temporanee destinate a esigenze contingenti o stagionali.

L’articolo 6 è stato successivamente integrato dal Decreto Legislativo 222/2016, che ha ridotto il numero dei titoli abilitativi e rafforzato il principio di semplificazione amministrativa.
A livello operativo, l’elenco dettagliato degli interventi ammessi è stato reso più chiaro con l’emanazione del Glossario dell’edilizia libera (DM 2 marzo 2018), che fornisce un elenco unico e valido su tutto il territorio nazionale. 

Gli aggiornamenti introdotti dal Decreto Salva Casa (DL 69/2024)

Il più recente intervento normativo in materia è rappresentato dal Decreto Salva Casa (DL 69/2024), entrato in vigore nel giugno 2024 con l’obiettivo di semplificare ulteriormente le regole edilizie e favorire la regolarizzazione di piccoli abusi e difformità interne.

Tra le principali novità del decreto:

  • l’inserimento esplicito di tende, tende da sole, pergotende e pergolati leggeri tra gli interventi di edilizia libera;
  • l’estensione dell’uso delle vetrate panoramiche amovibili (VEPA) anche ai porticati, oltre che a balconi e logge;
  • la semplificazione delle procedure per le pertinenze minori e per le opere di efficientamento energetico integrate negli edifici.

Il Decreto Salva Casa ha inoltre chiarito che, per questi interventi, non è richiesta alcuna autorizzazione o titolo edilizio, a condizione che le opere non modifichino volumi, superfici o sagoma dell’edificio e che rispettino le caratteristiche architettoniche preesistenti.

Queste modifiche confermano la volontà del legislatore di promuovere un’edilizia più snella, trasparente e conforme ai principi della sostenibilità e dell’efficienza energetica. 

Le differenze tra edilizia libera, CILA e SCIA 

Oggi, per tutti i lavori che non rientrano nell’edilizia libera è obbligatorio seguire precisi iter burocratici, che nello specifico sono la CILA, la SCIA e il Permesso di Costruire. La semplificazione attuata a livello normativo dal Testo Unico dell’Edilizia ha abrogato la DIA, la super DIA e CIL. Il titolo corretto, dipende dalla tipologia di lavori da eseguire. È chiaro che se si deve eseguire un’opera in edilizia libera è tutto più semplice e la burocrazia molto più snella. Non è necessario richiedere un titolo abilitativo, ma solo prendere in considerazioni eventuali altri aspetti come il rispetto dei regolamenti edilizi, delle norme antisismiche, igienicosanitarie, paesaggistici e così via.

Quindi, sì una semplificazione, ma non certamente una totale liberta di intervenire come e dove si vuole. Al di là di ciò, però, è bene sottolineare che è necessario fare attenzione e non confondere la tipologia di interventi da eseguire, con il titolo abilitativo.

Per distinguere correttamente l’edilizia libera dalle altre tipologie di intervento edilizio, è utile ricordare che i lavori sugli immobili si suddividono in base al titolo abilitativo necessario:

  • Edilizia libera: nessun titolo richiesto, riguarda gli interventi minori e le manutenzioni ordinarie.
  • CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata): obbligatoria per gli interventi di manutenzione straordinaria leggera, che non incidono sulle parti strutturali dell’edificio (es. spostamento tramezzi, rifacimento impianti).
  • SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività): necessaria per lavori più complessi o strutturali, come modifiche portanti o ampliamenti interni che non richiedono Permesso di Costruire.
  • Permesso di Costruire: richiesto per nuove costruzioni, ampliamenti volumetrici, sopraelevazioni o cambi di destinazione d’uso. 

Edilizia libera e bonus fiscali: come funziona

Anche parlando di edilizia libera, il tema delle detrazioni fiscali riveste un ruolo importante.
Nell’elenco degli interventi che rientrano in questa categoria sono comprese sia opere di manutenzione ordinaria, sia lavori di manutenzione straordinaria: due tipologie che, pur avendo finalità diverse, possono in alcuni casi accedere agli incentivi per la riqualificazione edilizia o energetica.

Edilizia libera e bonus fiscali: come funziona

Il dubbio più frequente riguarda proprio questo: se un intervento non richiede CILA o SCIA, si può comunque ottenere il bonus?

La risposta è sì, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 7/E del 25 giugno 2021. Il documento specifica che le 58 opere elencate nel Glossario dell’edilizia libera, se rientrano tra quelle agevolabili dalle normative fiscali, non perdono il diritto alla detrazione anche in assenza di titoli abilitativi. 

Secondo l’Agenzia delle Entrate:

nel caso in cui la normativa edilizia applicabile non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale, è necessaria un’autocertificazione nella quale occorrerà indicare: la data di inizio dei lavori e l’attestazione che gli interventi di ristrutturazione edilizia effettuanti rientrano tra quelli agevolabili pur se non occorre alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente”.

In sostanza, anche per i lavori in edilizia libera è possibile beneficiare dei bonus casa, dell’Ecobonus o di altre forme di incentivo, purché l’intervento sia effettivamente tra quelli agevolabili; siano rispettate le condizioni previste dalla normativa fiscale e venga compilata un’autocertificazione che attesti la natura dell’opera e la data di inizio lavori.

Il Glossario dell’edilizia libera: cosa contiene e come consultarlo

Per sapere con certezza quali lavori possono essere eseguiti senza permessi o autorizzazioni, è necessario fare riferimento al Glossario dell’edilizia libera, approvato con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2018, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 222/2016. Il documento contiene 58 tipologie di opere, suddivise in 12 categorie tematiche, ciascuna con la descrizione puntuale del tipo di lavoro e della relativa finalità.
La consultazione è semplice: basta individuare la voce che meglio corrisponde all’intervento da eseguire e verificare che non vi siano indicazioni di limitazione o esclusione.

Il documento, strettamente collegato all’articolo 6 del DPR 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), elenca in modo chiaro e uniforme su tutto il territorio nazionale le opere che non richiedono alcun titolo abilitativo, suddividendole per categorie di intervento: manutenzione ordinaria (pavimenti, tinteggiature, infissi, rivestimenti); opere relative agli impianti tecnologici (elettrici, idrici, termici); interventi di sicurezza e barriere architettoniche; opere di sistemazione e arredo degli spazi esterni; installazione di impianti rinnovabili di piccola taglia; strutture temporanee o stagionali come gazebo, pergolati e tende da sole.

Lo scopo del Glossario è quello di eliminare le incertezze interpretative e assicurare che la nozione di “edilizia libera” sia applicata in modo uniforme in tutti i Comuni italiani, semplificando la vita ai cittadini e riducendo il rischio di sanzioni per errori formali.

Per questi interventi, il proprietario o l’inquilino può rivolgersi direttamente a un’impresa o a un artigiano per l’esecuzione dei lavori, senza necessità di presentare pratiche edilizie.
Resta comunque fondamentale verificare eventuali regolamenti comunali o regionali che possano introdurre prescrizioni aggiuntive, soprattutto in presenza di vincoli paesaggistici, ambientali o storico-artistici.

In caso di dubbi, è sempre consigliabile consultare l’Ufficio Tecnico del Comune o un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra) per accertare la corretta classificazione dell’intervento. 

Le categorie di intervento: manutenzione, impianti, arredi e sicurezza

Il Glossario dell’edilizia libera suddivide gli interventi ammessi in precise categorie funzionali, che aiutano a comprendere in modo immediato quali opere possono essere eseguite senza permessi e a quale ambito tecnico appartengono.

Manutenzione ordinaria
Rientrano in questa categoria tutti i lavori di riparazione, sostituzione o rinnovamento delle finiture degli edifici e degli elementi che non incidono sulle parti strutturali. Esempi: tinteggiature, sostituzione di pavimenti, rifacimento di rivestimenti interni ed esterni, sostituzione di infissi, opere di lattoneria o manutenzione del tetto.

Impianti tecnologici
Sono comprese le attività di installazione, riparazione o sostituzione di impianti elettrici, idrici, sanitari, di climatizzazione o gas, compresa la sostituzione di caldaie o l’installazione di pompe di calore. Rientrano in edilizia libera anche gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, come i fotovoltaici domestici o i solari termici integrati nelle coperture.

Arredi e sistemazione degli spazi esterni
Si tratta di opere di piccola entità volte a migliorare la fruibilità e il decoro delle aree esterne: pavimentazioni, recinzioni leggere, pergolati, tende da sole, gazebo, barbecue, fioriere, fontane, giochi per bambini, fino ai piccoli ricoveri per attrezzi o depositi di dimensioni ridotte.

Sicurezza e barriere architettoniche
Rientrano tra le opere libere tutti gli interventi destinati a migliorare la sicurezza domestica o l’accessibilità: installazione di inferriate, parapetti, ringhiere, corrimani, dispositivi antintrusione, rampe, servoscala o montacarichi interni, purché non modifichino la struttura portante dell’edificio.

Questa classificazione consente di individuare rapidamente la natura dell’intervento e di verificare se ricade nell’ambito dell’edilizia libera oppure se richiede una comunicazione asseverata (CILA) o una SCIA. 

La tabella seguente riassume i principali interventi ammessi in edilizia libera nel 2025, sulla base del DPR 380/2001, del Glossario dell’edilizia libera (DM 2 marzo 2018) e delle modifiche introdotte dal DL 69/2024. 

Intervento Categoria Titolo abilitativo richiesto Note / Riferimenti normativi
Tende da sole, pergotende, pergolati leggeri Protezione solare Nessuno DL 69/2024 – art. 1
Vetrate panoramiche amovibili (VEPA) Chiusure leggere Nessuno DL 69/2024 – estensione anche ai porticati
Pavimentazioni interne ed esterne Manutenzione ordinaria Nessuno DPR 380/2001 – art. 6, c.1, lett. a
Sostituzione infissi, parapetti, ringhiere Manutenzione ordinaria Nessuno Glossario edilizia libera 2018
Rifacimento tinteggiatura facciate Manutenzione ordinaria Nessuno DM 2/3/2018
Sostituzione caldaia / installazione pompa di calore Impianti tecnologici Nessuno DPR 380/2001, art. 6
Riparazione o messa a norma impianti elettrici e idrici Impianti tecnologici Nessuno DM 2/3/2018
Installazione impianto fotovoltaico o solare termico su tetto Energia rinnovabile Nessuno D.Lgs. 199/2021 e DL 69/2024
Installazione colonnine di ricarica per auto elettriche Mobilità sostenibile Nessuno DL 16/2019, art. 57-bis
Rimozione barriere architettoniche (rampe, servoscala) Accessibilità e sicurezza Nessuno DPR 380/2001, art. 6
Rifacimento opere di lattoneria (gronde, pluviali) Manutenzione ordinaria Nessuno Glossario edilizia libera 2018
Sistemazione giardini, pavimentazioni esterne, arredi fissi Spazi esterni Nessuno DM 2/3/2018
Installazione inferriate e sistemi antintrusione Sicurezza domestica Nessuno DPR 380/2001, art. 6
Riparazione copertura tetto / sostituzione tegole Manutenzione ordinaria Nessuno DM 2/3/2018
Opere temporanee (gazebo, tende stagionali) Opere stagionali Nessuno DPR 380/2001, art. 6, lett. e-ter
Piccoli depositi e ricoveri attrezzi Pertinenze leggere Nessuno DM 2/3/2018
Interventi di efficientamento energetico di piccola scala Energia e comfort Nessuno DL 69/2024

Regole e limiti da rispettare (antisismiche, paesaggistiche, igienico-sanitarie)

Anche se rientrano in edilizia libera, gli interventi devono comunque rispettare tutte le normative tecniche e di sicurezza applicabili.

Questo significa che l’assenza di un titolo abilitativo non equivale a libertà assoluta di intervento: l’opera deve sempre essere conforme ai requisiti previsti dalle leggi nazionali, regionali e comunali.

Norme antisismiche e strutturali → qualsiasi intervento che coinvolga elementi portanti, strutture o fondazioni deve rispettare il D.M. 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni – NTC 2018) e, se necessario, essere progettato e firmato da un tecnico abilitato.

Vincoli paesaggistici e ambientali → in zone tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), anche opere di edilizia libera possono richiedere un’autorizzazione paesaggistica o un nulla osta della Soprintendenza.

Norme igienico-sanitarie e di sicurezza → le opere devono rispettare il Regolamento edilizio comunale, le prescrizioni dei Regolamenti d’igiene e le norme sulla sicurezza impiantistica (D.M. 37/2008).

Inoltre, gli interventi devono garantire la salubrità degli ambienti interni; il contenimento dei consumi energetici (ai sensi del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.) e la compatibilità estetica con il contesto edilizio preesistente.

Chi esegue i lavori resta comunque responsabile del rispetto delle norme di sicurezza, stabilità e decoro urbano, elementi fondamentali per evitare contestazioni o sanzioni amministrative. 

Interventi in edilizia libera: l’elenco aggiornato 2025 

Gli interventi che elencheremo in seguito, sono solo degli esempi di lavori in edilizia libera, che non vogliono essere esaustivi di tutto quanto si può fare senza permesso e che possono essere oggetto di particolari eccezioni.

Ecco 17 esempi di cosa si può fare senza permessi.    

1. Opere di protezione solare: tende, pergotende e gazebo

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 39/2024 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”, noto come Decreto Salva Casa, sono state aggiunte tende e pergotende tra gli interventi di edilizia libera.
Tende e pergotende tra gli interventi in edilizia libera

In particolare l’Art 1  del DL 39/2024 “Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380” prevede che rientrino fra gli interventi di edilizia libera:

“le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera”.

L’importante è che queste opere non creino uno spazio stabilmente chiuso determinando variazioni di volumi e di superfici, e abbiano caratteristiche estetiche tali da minimizzare l’impatto visivo e l’ingombro apparente, armonizzandosi alle linee architettoniche preesistenti.

2. Vetrate panoramiche amovibili

Un emendamento al Dl Aiuti-bis approvato al Senato nel settembre del 2022 aveva già ammesso tra gli interventi che si possono realizzare in edilizia libera (articolo 6 del Testo unico dell’Edilizia), le vetrate panoramiche amovibili trasparenti (Vepa), purché siano rispettati alcuni requisiti.

Le vetrate panoramiche (vepa) tra gli interventi in edilizia libera
credit img @chirenti

Si tratta dunque di un intervento inserito nel DPR 380/01 e non all’interno del Glossario di edilizia libera. In particolare è stata inserita la lettera b-bis all’articolo 6 del Testo unico in edilizia:

“Gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche”.

Ora lo stesso decreto Salva Casa ha fatto un passo in più prevedendo che le vetrate panoramiche (VePA), oltre alle logge, possano essere installate anche nei porticati.

3. Rifacimento della pavimentazione esterna ed interna di casa

Rifare le pavimentazioni di casa, che si tratti di giardini, balconi e terrazzi o ambienti interni, è un intervento di manutenzione ordinaria utile a conservare in buono stato l’edificio e a garantire sicurezza per i suoi abitanti.

Il Rifacimento della pavimentazione interna o esterna è un lavoro in edilizia libera

Che si tratti di riparazione, rifacimento parziale o totale, non serve l’autorizzazione. Per costruire una pavimentazione al di sopra della precedente in un ambiente chiuso, invece, è opportuno verificare il rispetto delle norme igienico sanitarie. 

4. Sostituzione infissi, parapetti, ringhiere

La sostituzione degli infissi è un’operazione eseguita per risolvere le problematiche dovute al passare del tempo, come l’usura che compromette la tenuta all’aria, e per migliorare il comportamento energetico dell’edificio.

La sostituzione degli infissi rientra tra i lavori in edilizia libera

Chi decide di installare nuove e più efficienti finestre lo può fare senza richiedere permessi. Il discorso è valido per tutte le tipologie di infisso, anche quelli interni. 

5. Ristrutturazione del bagno

Ristrutturare il bagno è una delle operazioni in cui, prima o poi, tutti si imbattono. Si tratta di un lavoro che può avere durata e costi differenti a seconda della tipologia di intervento, che può prevedere la sola sostituzione dei sanitari, fino al totale rifacimento dell’ambiente, intervenendo anche sull’impianto e su tutte le finiture.

La ristrutturazione del bagno rientra tra i lavori in edilizia libera

Nella maggior parte dei casi, la ristrutturazione del bagno rientra nell’edilizia libera ma se si fanno interventi di manutenzione straordinaria che incidono sulle parti strutturali, allora sarà necessaria una SCIA. È sufficiente una CILA quando non si toccano le strutture, ma si effettuano operazioni come lo spostamento dei sanitari o modifiche alle tubature.

6. Rifacimento dell’impianto elettrico o sua messa a norma

Anche gli interventi di riparazione, integrazione, efficientamento o messa norma dell’impianto elettrico rientrano nell’elenco dei lavori da svolgere in edilizia libera.

Edilizia libera: messa a norma impianto elettrico

Mantenere in buone condizioni l’impianto elettrico è fondamentale per la sicurezza delle persone e proprio per questo, se l’impianto domestico supera i 20/25 anni, è sempre consigliato rivolgersi ad un tecnico specializzato e verificarne le condizioni.

7. Sostituzione caldaia con una pompa di calore

Rientrano nei lavori di edilizia libera anche gli interventi di sostituzione della caldaia per esempio installando una pompa di calore o altro generatore ad alta efficienza, purché installato nel rispetto delle norme di sicurezza (D.M. 37/2008)

Edilizia libera: Sostituzione caldaia con una pompa di calore

Si tratta di opere di manutenzione ordinaria molto importanti per un duplice motivo: da un lato la sicurezza dell’impianto, dall’altro il risparmio energetico. Quando si deve sostituire la caldaia, infatti, andrebbe fatta una valutazione con un termotecnico per valutare la migliore soluzione disponibile per l’edificio specifico. 

In caso di incentivi (come Ecobonus o Conto Termico), sarà sufficiente la dichiarazione di conformità dell’impianto rilasciata dal tecnico installatore. 

8. Tinteggiatura della facciata

La tinteggiatura delle facciate o il rifacimento di elementi decorativi non richiedono particolari autorizzazioni o la redazione di pratiche edilizie, a meno di costruzioni soggette a vincoli o in particolari aree del cento urbano.
Edilizia libera: tinteggiatura delle facciate

9. Installazione di nuovi parapetti su balconi e terrazze e interventi in giardino

Anche i parapetti e le ringhiere, al di là di forme e materiali scelti, rientrano nell’elenco di interventi eseguibili senza richiedere particolari permessi. Ciò vale sia per la nuova installazione, che per la loro sostituzione o riparazione. Ok anche all’installazione di impianti di illuminazione esterni.

10. Rinnovo e sistemazione degli spazi verdi / piccoli depositi e ricoveri attrezzi

I lavori necessari per rinnovare il giardino non richiedono autorizzazioni. Si può realizzare una nuova pavimentazione o sostituire l’esistente, installare un impianto di irrigazione, uno di illuminazione, realizzare un ricovero per gli attrezzi o un deposito di dimensioni limitate, costruire (o sostituire) alcuni elementi d’arredo, anche se in muratura, come barbecue, fontane, fioriere o anche le aree giochi per bambini.

Edilizia libera: Rinnovo e sistemazione degli spazi verdi

Grande novità anche per i gazebo che rientrano tra i lavori in edilizia libera, così come l’installazione pergolati  e coperture leggere di arredo, come tende o pergole.

11. Installazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche

Non servono permessi nemmeno per l’installazione di punti di ricarica per le auto elettriche, un tema decisamente attuale. Senza contare che l’auto elettrica è paragonabile ad un elettrodomestico e quindi non servono nemmeno permessi del “Gestore di Rete”, né un nuovo contatore dedicato. Eventualmente, potrebbe essere necessario solo richiedere un aumento di potenza.

Installazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche fra gli interventi di edilizia libera

12. Installazione di un impianto solare fotovoltaico

Sono sempre più le persone che decidono di installare un impianto fotovoltaico solare termico per coprire i propri consumi domestici, se gli impianti sono aderenti o integrati alle coperture e non modificano sagoma o volume.

Installazione fotovoltaico tra gli interventi in edilizia libera

Se l’installazione avviene su una parte della propria residenza generalmente il tetto, è possibile procedere senza richiedere titoli abilitativi. In realtà, lo stesso vale per gli impianti microeolici.

13. Rifacimento di tutte le opere di lattoneria

Intervenire su gronde e pluviali non richiede un titolo abilitativo, né nel caso di manutenzione, né quando si fanno totali sostituzioni o nuove installazioni. Se questi interventi apportano modifiche al sistema di scarico, può essere che sia necessaria una CILA.

Rifacimento di tutte le opere di lattoneria tra gli interventi in edilizia libera

14. Rimozione delle barriere architettoniche

Con lo scopo di favorire l’eliminazione delle barriere architettoniche e semplificare l’esecuzione di opere di questo tipo, interventi come la costruzione di una rampa di accesso rientrano nei lavori di edilizia libera. Si parla, anche, di ascensori solo se non intacca la struttura dell’edificio, montacarichi e servoscala, spesso utilizzati per eliminare le barriere architettoniche. Per gli ascensori esterni e visibili potrebbe essere necessaria un’autorizzazione paesaggistica.

15. Riparazione degli impianti domestici

Via libera anche alla riparazione o sostituzione di alcuni impianti, ad esempio quelli di scarico ed igienico sanitari, di climatizzazione o antincendio e all’installazione di controsoffitti non strutturali, ad esempio in cartongesso per ospitare un nuovo sistema di illuminazione con dei faretti.

16. Installazione di inferriate e sistemi antintrusione

Rientrano in edilizia libera anche tutti i lavori necessari per l’installazione, riparazione, sostituzione o rinnovamento di elementi quali le inferriate o, in generale, dei sistemi antintrusione, necessari ad assicurare la sicurezza dell’edificio.

17. Manutenzione del manto di copertura

Anche alcune opere relative al tetto possono rientrare in edilizia libera, tra cui la riparazione, il rinnovamento, la sostituzione del manto di copertura, purché si rispettino caratteristiche tipologiche e dei materiali utilizzati.

Manutenzione del manto di copertura tra gli interventi in edilizia libera

Per fare alcuni esempi, si parla di sostituzione di tegole, riparazioni di camini, ripristino di fissaggi. In sostanza, tutto ciò che può risultare come manutenzione periodica.

FAQ Edilizia libera

Che cos’è l’edilizia libera?

L’edilizia libera comprende tutti quegli interventi edilizi che non richiedono permessi, autorizzazioni o titoli abilitativi da parte del Comune. In altre parole, sono opere di manutenzione ordinaria o di modesta entità che si possono eseguire senza presentare CILA, SCIA o Permesso di Costruire, purché vengano rispettate tutte le normative vigenti — in particolare quelle antisismiche, di sicurezza, igienico-sanitarie, paesaggistiche e di efficienza energetica.

Il riferimento normativo è l’articolo 6 del DPR 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), integrato dal Glossario dell’edilizia libera approvato con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2 marzo 2018, e aggiornato da successive disposizioni, come il Decreto Salva Casa (DL 69/2024).

Quali interventi rientrano nell’edilizia libera?

Rientrano nell’edilizia libera tutti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o di modesta entità che non comportano modifiche strutturali, aumenti di volume o cambi di destinazione d’uso e che quindi non richiedono titoli abilitativi come CILA, SCIA o Permesso di Costruire.

L’elenco ufficiale è contenuto nel Glossario dell’edilizia libera (Decreto MIT 2 marzo 2018) e integrato dal Decreto Salva Casa (DL 69/2024), che ha aggiornato e ampliato le tipologie di opere eseguibili senza permesso.

Tra gli interventi più comuni rientrano:

  • l’installazione di tende, pergotende e coperture leggere per la protezione solare;
  • la posa di vetrate panoramiche amovibili (VEPA) su balconi, logge o porticati;
  • il rifacimento di pavimentazioni interne o esterne;
  • la sostituzione di infissi, parapetti, ringhiere e opere di lattoneria;
  • la tinteggiatura e manutenzione delle facciate;
  • la riparazione o messa a norma degli impianti domestici;
  • la sostituzione della caldaia o l’installazione di una pompa di calore;
  • l’installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine di ricarica per veicoli elettrici;
  • la rimozione delle barriere architettoniche e la sistemazione degli spazi verdi.

È importante ricordare che, anche in edilizia libera, devono essere sempre rispettate le normative urbanistiche, paesaggistiche e antisismiche locali. In presenza di vincoli o edifici tutelati, può essere necessaria un’autorizzazione specifica dell’Ente competente. 

Posso fare lavori in giardino senza chiedere permessi?

Sì, molti lavori in giardino rientrano tra gli interventi di edilizia libera e possono quindi essere eseguiti senza chiedere permessi o presentare pratiche edilizie, purché non comportino modifiche permanenti al suolo o alla volumetria esistente.

Secondo il Glossario dell’edilizia libera (DM 2 marzo 2018), sono consentiti senza autorizzazioni:

  • la sistemazione del verde e delle aree esterne;
  • la posa o sostituzione di pavimentazioni;
  • l’installazione di impianti di irrigazione o illuminazione;
  • la realizzazione di piccole strutture di arredo, come barbecue, fontane, fioriere o pergolati leggeri;
  • la costruzione di ricoveri per attrezzi o depositi di modeste dimensioni;
  • il montaggio di gazebo, tende o pergotende ancorate in modo non permanente.

Questi interventi sono ammessi solo se non generano nuovi volumi e non alterano in modo stabile il profilo del terreno o l’aspetto dell’edificio principale.
Tuttavia, in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale o storico-artistico, è sempre consigliabile chiedere conferma all’Ufficio Tecnico comunale prima di procedere, poiché potrebbero essere richieste specifiche autorizzazioni o nulla osta. 

Posso installare un impianto fotovoltaico senza permessi?

Sì. L’installazione di impianti fotovoltaici o solari termici a servizio di edifici rientra tra gli interventi di edilizia libera, purché non modifichi sagoma, volume o destinazione d’uso dell’immobile.
Lo stabilisce l’articolo 6, comma 1, lettera e-quinquies del DPR 380/2001, aggiornato dal Decreto Legislativo 199/2021 e ribadito dal Glossario dell’edilizia libera e dal Decreto Salva Casa (DL 69/2024).

In pratica, non è necessario alcun titolo abilitativo per:

  • impianti integrati nelle coperture o aderenti ai tetti degli edifici;
  • impianti a servizio di singole unità immobiliari o di condomini;
  • sistemi plug & play o di piccola potenza collegati direttamente alla rete domestica;
  • impianti installati su strutture di pertinenza, come garage o pensiline.

Restano esclusi dall’edilizia libera – e richiedono invece autorizzazioni specifiche – gli impianti collocati:

  • su edifici o aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
  • a terra in aree agricole o con impatto paesaggistico rilevante;

con potenza e dimensioni tali da incidere sulla struttura o sulla sicurezza statica dell’immobile.

L’installazione di un impianto fotovoltaico in edilizia libera rappresenta oggi una delle modalità più semplici per autoconsumare energia rinnovabile, ridurre i costi energetici e contribuire agli obiettivi nazionali di decarbonizzazione.

È necessario presentare una CILA o SCIA per l’edilizia libera?

No, per gli interventi che rientrano nell’edilizia libera non è necessario presentare né CILA né SCIA, perché si tratta di lavori che non richiedono alcun titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 6 del DPR 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia).

L’edilizia libera comprende infatti opere di manutenzione ordinaria, installazione o sostituzione di elementi non strutturali, e piccoli interventi di efficientamento o sicurezza che non incidono su volumi, superfici o destinazione d’uso dell’immobile.

Resta comunque obbligatorio rispettare tutte le norme tecniche e di sicurezza (antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, paesaggistiche, energetiche, ecc.).
In presenza di vincoli paesaggistici o storico-artistici, può essere richiesta una specifica autorizzazione o nulla osta anche per lavori altrimenti in edilizia libera.

Se invece l’intervento modifica parti strutturali, impianti complessi o distribuzione interna — come l’unione di ambienti o lo spostamento di pareti portanti — non rientra più nell’edilizia libera e sarà necessario presentare una CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) o, nei casi più rilevanti, una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). 

I lavori di manutenzione ordinaria rientrano nell’edilizia libera?

Sì. Tutti i lavori di manutenzione ordinaria rientrano pienamente nell’ambito dell’edilizia libera, e quindi non richiedono permessi, titoli abilitativi o comunicazioni al Comune.
Lo stabilisce l’articolo 6, comma 1, lettera a del DPR 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), che elenca tra le opere libere “gli interventi di manutenzione ordinaria, ivi compresi quelli volti al contenimento del consumo energetico”.

Per manutenzione ordinaria si intendono tutti i lavori destinati a conservare l’efficienza, la sicurezza e il decoro di un edificio, senza modificarne struttura, impianti principali, volumi o destinazione d’uso.

Rientrano tra questi, ad esempio:

  • la tinteggiatura interna o esterna;
  • la sostituzione di pavimenti, rivestimenti, serrature o sanitari;
  • il rifacimento o la pulizia delle grondaie e delle opere di lattoneria;
  • la riparazione di impianti domestici (elettrico, idrico, gas);
  • la sostituzione di infissi, parapetti, persiane o ringhiere;
  • la manutenzione del tetto e del manto di copertura.

Attenzione però: se gli interventi, pur di tipo manutentivo, interessano parti strutturali o comportano modifiche distributive interne, passano nella categoria della manutenzione straordinaria, per cui è richiesta almeno una CILA o, in alcuni casi, una SCIA. 

Come verificare se un intervento rientra nell’edilizia libera?

Per verificare se un intervento rientra nell’edilizia libera è necessario fare riferimento alle fonti normative ufficiali e ai regolamenti locali.
Il primo strumento utile è il Glossario dell’edilizia libera, approvato con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2018, che elenca in modo dettagliato le opere eseguibili senza permesso, suddivise per categoria (manutenzione, impianti, arredi esterni, risparmio energetico, ecc.).

A questo si aggiungono:

l’articolo 6 del DPR 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), che definisce le tipologie di intervento escluse da CILA, SCIA e Permesso di Costruire;

gli aggiornamenti introdotti dal Decreto Salva Casa (DL 69/2024), che ha ampliato le casistiche di edilizia libera includendo, tra le altre, tende, pergotende e vetrate panoramiche (VEPA);

eventuali regolamenti edilizi comunali o regionali, che possono integrare o limitare alcune disposizioni nazionali, soprattutto in presenza di vincoli paesaggistici o urbanistici.

In caso di dubbi, è sempre consigliabile: consultare l’Ufficio Tecnico del Comune di riferimento o un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra); verificare la presenza di eventuali vincoli paesaggistici o ambientali tramite il SIT comunale o il portale regionale; valutare se l’intervento possa incidere su parti strutturali, impianti o destinazione d’uso, nel qual caso non si tratterebbe più di edilizia libera.

Quali sanzioni si rischiano in caso di interventi edilizi non autorizzati?

Le sanzioni per interventi edilizi non autorizzati variano in base alla gravità dell’abuso e al tipo di titolo abilitativo mancante.
Nel caso di lavori che non rientrano realmente nell’edilizia libera, ma sono stati eseguiti senza presentare CILA, SCIA o Permesso di Costruire, si applicano le sanzioni previste dal Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001).

In sintesi:

  • Mancata presentazione della CILA → comporta una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro (art. 6-bis DPR 380/2001). Se la comunicazione viene regolarizzata spontaneamente prima dell’accertamento, la sanzione è ridotta a 333 euro.
  • Omissione della SCIA → comporta una sanzione pecuniaria da 516 a 5.164 euro (art. 37 DPR 380/2001), salvo che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente.
  • Interventi eseguiti senza Permesso di Costruire → sono considerati abusi edilizi e possono portare a demolizione delle opere, ripristino dello stato dei luoghi e sanzioni fino a 20.000 euro, oltre a eventuali responsabilità penali nei casi più gravi.

Per gli interventi che rientrano realmente nell’edilizia libera, invece, non sono previste sanzioni, purché vengano rispettate tutte le norme tecniche, urbanistiche e paesaggistiche applicabili.

In presenza di vincoli ambientali o storico-artistici, anche un lavoro altrimenti in edilizia libera può diventare abusivo se eseguito senza le dovute autorizzazioni: in tal caso, le sanzioni sono stabilite dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) e possono includere multe e ordini di ripristino.

Per evitare contestazioni o sanzioni, è sempre consigliabile consultare preventivamente un tecnico abilitato o l’Ufficio Tecnico comunale, soprattutto nei casi di interpretazione dubbia tra manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Qual è la differenza tra edilizia libera e manutenzione straordinaria?

Le differenze tra edilizia libera e manutenzione straordinaria riguardano principalmente la tipologia e l’impatto dell’intervento sull’immobile, nonché la necessità o meno di presentare un titolo abilitativo edilizio. 

Rientrano in edilizia libera tutti gli interventi che non modificano in alcun modo la struttura, la sagoma o la destinazione d’uso dell’edificio e che, quindi, non richiedono alcuna comunicazione o autorizzazione al Comune.
Si tratta di lavori di manutenzione ordinaria o di modesta entità. La manutenzione straordinaria, invece, include tutti quegli interventi che vanno oltre la semplice conservazione e comportano modifiche parziali ma non strutturali dell’edificio.
È disciplinata dall’articolo 3, comma 1, lettera b del DPR 380/2001 e richiede una CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) o, nei casi più complessi, una SCIA.
Appartengono a questa categoria, ad esempio: lo spostamento di tramezzi interni o la modifica della distribuzione dei locali; il rifacimento o la sostituzione completa degli impianti (elettrico, idrico, termico); l’apertura o chiusura di porte e finestre su pareti non portanti; il rifacimento dei servizi igienici o della cucina con modifiche a tubazioni e scarichi; l’installazione di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni o non integrati alla copertura.


Articolo aggiornato

Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici

Commenta questo approfondimento