Impianti: sicurezza e progettazione a regola d’arte (DM 37/08)

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Il DM 37/08 regola la progettazione, installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti domestici (elettrici, idrosanitari, gas, elettronici, termici, antincendio), definendo principi e criteri, dalla conformità alla regola d’arte alle imprese abilitate.

Impianti: sicurezza e progettazione a regola d’arte (DM 37/08)

 

Indice degli argomenti:

Il riferimento normativo per gli impianti posti al servizio di tutti i tipi di edifici, aldilà della destinazione d’uso (residenziale, commerciale, industriale, agricola) è il DM 22 gennaio 2008, n.37Regolamento sull’attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”. Entrato ufficialmente in vigore il 27 marzo 2008, manda finalmente in pensione la legge 46/90, dopo 18 lunghi anni di onorata carriera.

Questo lasso di tempo ha reso inevitabilmente necessario un ammodernamento del quadro normativo, per adeguarsi all’evoluzione della tecnologia e ai requisiti in materia di salute e sicurezza. Nonostante già la Legge 5 marzo 1990, n. 46 fosse finalizzata a dettare norme sulla sicurezza degli impianti, infatti, ancora oggi si registrano in Italia numerosissimi infortuni all’interno delle abitazioni.

Si stima che nel 2018 (dati Istat) gli incidenti in ambiente domestico abbiano coinvolto oltre 3 milioni di persone. Di questi, la gran parte è attribuibile a caduta, e ferite per urto, schiacciamento, ustione. Ciò fa capire come la sicurezza domestica sia una materia particolarmente delicata.

Ora, anche alla luce dei rinnovati incentivi fiscali per la riqualificazione energetica (ecobonus) e la messa in sicurezza sismica (sismabonus), nella misura del Superbonus al 100%, non abbiamo più scuse per migliorare i nostri impianti domestici mettendoli a norma e inserendo anche fonti rinnovabili e sistemi per la domotica, a tutto vantaggio dell’efficienza energetica, con risparmi economici e la riduzione dell’impatto ambientale.

Le principali novità del DM 37/08

Il DM 37/08 è un’evoluzione della legge 46/90, di cui mantiene alcuni importanti principi base a garanzia di sicurezza degli impianti:

  • affidamento dei lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti unicamente ad imprese abilitate
  • realizzazione degli impianti a regola dell’arte
  • dichiarazione di conformità degli impianti, che certifica la corretta esecuzione a regola d’arte, rilasciata dall’impresa installatrice

Sicurezza impianti: Le principali novità del DM 37/08

 

La legge custodiva alcuni limiti (primo fra tutti si rivolgeva in via esclusiva agli edifici adibiti ad uso civile), che il successivo Decreto Ministeriale n. 37/2008 ha superato.

Tra le novità:

  • comprende ora gli impianti di tutti gli edifici ed ogni destinazione d’uso, inclusi gli impianti non connessi a reti di distribuzione, gli impianti per l’autoproduzione di energia (fino a 20 kW)
  • fra gli impianti elettrici vengono inseriti per la prima volta gli impianti di autoproduzione di energia elettrica con potenza fino a 20 kW e gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere
  • esclusa la manutenzione ordinaria, l’obbligo della progettazione è esteso a tutti gli impianti e deve essere redatto da un professionista iscritto negli albi professionali, oppure, in casi particolari anche dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice
  • gli impianti di protezione antincendio comprendono ora, non solo gli impianti di estinzione di tipo automatico o manuale e idranti ma anche gli impianti di rivelazione di gas, di fumo e d’incendio.
  • dichiarazione di conformità: per gli impianti realizzati precedentemente al 27/03/2008 è ora
    prevista la possibilità di redigere una “dichiarazione di rispondenza”;
  • le sanzioni amministrative sono state raddoppiate rispetto a quelle previste dalla legge 46/90

Meglio identificati gli aspetti evolutivi della normativa, entriamo ora nel dettaglio della materia impiantistica.

Classificazione degli impianti domestici

Gli impianti posti al servizio degli edifici sono classificati in:

  • impianti elettrici (di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere);
  • impianti elettronici (radiotelevisivi, antenne…);
  • impianti termici (di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione) di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
  • impianti idrosanitari di qualsiasi natura o specie;
  • impianti del gas (per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali);
  • impianti di sollevamento (di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili);
  • impianti di protezione antincendio.

 

Classificazione degli impianti domestici

Fatti salvo i casi di manutenzione ordinaria sostituzione o riparazione di una lampada, presa, terminale di una tubazione, valvola o sanitario-, il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati, ad imprese abilitate (iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e s.m.i., o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443).

Imprese abilitate: i requisiti tecnico-professionali

Impianti: sicurezza e progettazione a regola d’arte (DM 37/08)

 

Il responsabile tecnico dell’impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

  • diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
  • diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore impiantistico, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento, esclusivamente per gli impianti idrici e sanitari, è di un anno;
  • titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento, esclusivamente per gli impianti idrici e sanitari, è di due anni;
  • prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti.

Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, il titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per gli impianti idrici e sanitari, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

La progettazione degli impianti

Il DM 37/08 mette definitivamente in luce il ruolo predominante del progetto, quale strumento di controllo e determinazione dei parametri di sicurezza negli impianti.

L’art. 5 del DM 37/08 stabilisce infatti che, salvo i casi di manutenzione ordinaria, in tutti gli altri casi (nuova installazione, trasformazione ampliamento, manutenzione straordinaria) la norma prevede che deve essere sempre redatto un progetto. Questo può essere messo a punto, a seconda dei casi, da un professionista iscritto negli albi professionali o dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

DM 37/08, La progettazione degli impianti

 

Il progetto è redatto da un professionista iscritto agli albi, secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

  • impianti elettrici (di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica), per tutte le utenze condominiali e domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
  • impianti elettrici relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;
  • impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
  • impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
  • impianti termici (di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento), se dotati di canne fumarie collettive ramificate, o per impianti di climatizzazione aventi una potenza frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
  • impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili, se con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
  • impianti di protezione antincendio (per attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10).

In tutti gli altri casi, il progetto può essere redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa
installatrice.

 

La progettazione degli impianti: obbligo dei professionisti

 

I progetti contengono almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.

Il progetto, in alternativa, può essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. In questo caso l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera.

I progetti degli impianti devono essere elaborati secondo la regola dell’arte (in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione dell’Unione europea).

Progetto a regola d’arte

Per ogni tipo di impianto di un edificio residenziale, esiste una specifica normativa tecnica che va a definire nel dettaglio criteri e regole comuni per la progettazione a regola d’arte.

Progettazione impianti a regola d'arte

 

Ecco un elenco indicativo delle principali normative tecniche:

  •  impianti elettrici: CEI 64-8
  •  impianti idrosanitari: UNI 9182
  •  impianti a gas: UNI 7129
  •  impianti termici

Accanto alle principali leggi impiantistiche, per ogni tipologie, esistono tutta una serie di normative secondarie che vanno ad affrontare dettagli specifici per ogni genere di impianto. Ad esempio, per quanto riguarda l’impianto elettrico, esistono norme che regolano la messa a terra, la protezione dai fulmini e antincendio, il fotovoltaico, l’illuminazione. Per gli impianti termici ci sono regole specifiche per il riscaldamento e raffrescamento, condizionamento, refrigerazione, ventilazione, canne fumarie, distinguendo tra l’alimentazione del generatore di calore (elettrica, combustibile), i terminali (radiatori, ventilconvettori, pannelli radianti) ed il fluido termovettore (aria  acqua).

La realizzazione dell’impianto a regola d’arte deve essere attestata dalla dichiarazione di conformità, rilasciata al committente dall’impresa installatrice o dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici.

Il progetto va depositato, insieme alla dichiarazione di conformità ed alla relazione sui materiali utilizzati, presso lo sportello unico per l’edilizia o SUE del comune in cui deve essere realizzato l’impianto.

La dichiarazione di conformità dell’impianto

La dichiarazione di conformità certifica la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte ed equivale a tutti gli effetti all’omologazione dell’impianto. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente:

  • la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati secondo la regola dell’arte (resa sulla base del modello di cui all’allegato I),
  • la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati,
  • il progetto impiantistico.

La dichiarazione di conformità può essere rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici, in possesso dei requisiti tecnico-professionali, secondo il modello di cui all’allegato II.

La dichiarazione di conformità dell’impianto

 

I modelli degli allegati I e II del DM 37/2008, sono stati modificati e aggiornati dal DM 19 maggio 2010, pubblicato in gazzetta e operativo dal 13 luglio dello stesso anno.

In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità e l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella dichiarazione di conformità e nel progetto, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto.

Qualora ci si trovi in presenza di impianti realizzati prima del 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del decreto) e la dichiarazione di conformità prevista non sia stata prodotta o non sia più reperibile, in alternativa si può elaborare una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista o responsabile tecnico che esercitano da almeno 5 anni la professione nel settore impiantistico.

Il committente dell’impianto deve consegnare copia della relativa dichiarazione di conformità, entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, all’ente distributore.

Decorso il termine di 30 giorni senza che venga prodotta la dichiarazione di conformità, il fornitore o il distributore, previo congruo avviso, sospende la fornitura. Ai fini semplificativi, è stato soppresso l’obbligo di inviare copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio (L 46/90) ma è sufficiente depositarla presso lo sportello unico dell’edilizia del Comune.

Il proprietario dell’immobile deve conservare la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e cederla all’avente diritto, in caso di trasferimento o vendita. L’atto di trasferimento riporta infatti la garanzia del venditore rispetto alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato la dichiarazione di conformità o di rispondenza.

Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l’immobile (es. locatario).

Deposito del progetto, della dichiarazione di conformità o certificato di collaudo

L’impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l’edilizia del comune ove ha sede l’impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto (o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto).

Deposito del progetto, della dichiarazione di conformità o certificato di collaudo

 

Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire, il soggetto titolare del permesso di costruire deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l’edilizia del comune ove deve essere realizzato l’intervento contestualmente al progetto edilizio.

Lo sportello unico inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che provvede alle opportune verifiche, contestazioni e notifiche, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie (dlgs 31 marzo 1998, n. 112).

Sanzioni

Il proprietario dell’impianto deve adottare le necessarie misure di manutenzione per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.

Alle violazioni degli obblighi già citati sulla dichiarazione di conformità, si applicano le sanzioni amministrative da euro 100 ad euro 1.000 con riferimento all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione. Per tutti gli altri obblighi si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000 ad euro 10.000 con riferimento all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

Impianti: sanzioni obblighi conformità

 

Le violazioni accertate da parte delle imprese installatrici, sono comunicate alla Camera di commercio competente per territorio, che provvede all’annotazione nell’albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l’impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate può comportare, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell’iscrizione dal registro delle imprese o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.

Esistono sanzioni anche per i professionisti iscritti agli albi: alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono ai rispettivi ordini professionali congrui provvedimenti disciplinari.


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