Immobili vincolati: quando è possibile accedere alla detrazione fiscale del 19%

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito quando è possibile accedere alla detrazione fiscale del 19% per gli immobili vincolati.

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Immobili vincolati: quando è possibile accedere alla detrazione fiscale del 19%

La realizzazione di interventi di restauro sugli immobili vincolati danno diritto ad ottenere una detrazione del 19%? A fornire i chiarimenti necessari ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate, la quale, supportata da un parere del Ministero della Cultura, ha spiegato come debbano comportarsi i contribuenti.

Anche per gli immobili vincolati è possibile accedere alla detrazione del 19%, ma è solo e soltanto se si vengono a configurare particolari condizioni. Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di capire meglio quale sia la strada corretta da intraprendere.

Immobili vincolati: quando spetta la detrazione

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta all’interpello n. 461 del 14 novembre 2023, ha chiarito quando è possibile usufruire della detrazione del 19% prevista dall’ex articolo 15, comma 1, del TUIR.

Immobili vincolati: quando spetta la detrazione del 19%

A porre la domanda all’AdE è un contribuente residente all’estero, che ha dichiarato di aver concluso alcuni lavori di recupero e restauro conservativo su un immobile, per i quali ha dovuto richiedere l’autorizzazione alla Soprintendenza.

L’immobile oggetto degli interventi è un Rascard del XVI secolo in pietra e legno originali. Dato il suo valore storico ed artistico è sottoposto ai vincoli dell’articolo 142, del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, dalla legge regionale e dal regolamento comunale.

L’istante, inoltre, ha sottolineato che su questo immobile il vincolo non viene notificato dal Ministero. Gli uffici della Soprintendenza hanno poi confermato che non sussiste il diritto di prelazione all’acquisto da parte dello Stato nel momento in cui si procede con una compravendita.

Fatte queste doverose premesse, l’istante chiede se sugli interventi effettuati sia possibile fruire della detrazione del 19% come previsto dall’articolo 15, comma 1, lett. g) del TUIR. Entrando nello specifico della domanda, l’istante ha chiesto se, per poter accedere alla detrazione prevista per le “cose vincolate” sia sufficiente che l’immobile sia messo sotto tutela per decreto o legge regionale. O, al contrario, sia necessario disporre di uno specifico provvedimento notificato ufficialmente e successivamente trascritto nei registri immobiliari.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

La detrazione fiscale del 19%, spiega l’Agenzia delle Entrate, si applica sui beni culturali vincolati dalla legge per le spese sostenute per:

  • manutenzione;
  • protezione;
  • restauro.

I diretti interessati devono essere, però, in possesso di una certificazione rilasciata dalla Soprintendenza del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali che attesti la necessità delle spese.

Decade, invece, il diritto ad accedere alla detrazione nel caso di mutamento di destinazione dei beni senza autorizzazione. Si perde il suddetto diritto anche quando non vengono assolti gli obblighi di legge per il diritto di prelazione dello Stato sui beni vincolati e tentata esportazione non autorizzata.

Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che è necessario interpretare le disposizioni di natura non tributaria, che sono contenute all’interno del Codice dei Beni Culturali. Si deve, infatti, definire in maniera chiara quale debba essere il perimetro di applicazione della disposizione contenuta all’interno del citato articolo 15 del TUIR. Questo è il motivo per il quale è stata avviata un’attività di istruttoria direttamente con il Ministero della Cultura, che risulta essere competente in materia. 

L’intervento del Ministero

Il Ministero della Cultura ha chiarito che il patrimonio culturale risulta essere costituito dai “beni culturali”, i quali sono disciplinati dalla seconda parte del Codice e dai “beni paesaggistici” come indicato dalla parte terza.

Nel caso in cui non sia obbligatorio per legge, la spesa di restauro deve risultare da una specifica certificazione, che deve essere rilasciata direttamente dalla Soprintendenza. Dal 2012 viene sostituita – in  virtù  dell’articolo 40, comma 9, del Decreto­ Legge n. 201 del  6 dicembre 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 – da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che deve essere presentata presso il Ministero della Cultura.

Non è possibile accedere alla detrazione nel caso in cui si decida di mutare la destinazione dei beni, senza aver richiesto preventivamente l’autorizzazione del Ministero. O nel caso in cui non siano stati assolti gli obblighi per l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni vincolati o si sia tentato di esportare gli stessi senza le dovute autorizzazioni.

Nel caso specifico, secondo il Ministero, non risulta esserci l’interesse culturale dell’edificio e non sussiste la necessità delle spese, che sono state sostenute sulla base della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata dal contribuente alla competente Soprintendenza.

Il Ministero, inoltre, ha precisato che

“non assume rilievo ai fini della detrazione di imposta la classificazione del rascard disposta dalla pianificazione urbanistica ai sensi della legge regionale […], posto che la stessa non comporta il riconoscimento dell’interesse culturale del bene da cui scaturiscono le forme di tutela stabilite dal Codice, ivi compresi gli obblighi di conservazione, restauro e manutenzione posti a carico del proprietario da cui deriva il diritto alla detrazione”.

L’istante, quindi, non può fruire della detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, del TUIR.

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