Gazebi abusivi, il Decreto Salva Casa non è reattivo: esclusa la sanatoria in questi casi

Il Tar Lazio si esprime sulla retroattività del Decreto Salva Casa: i gazebi abusivi non sono sempre sanabili. 

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Gazebi abusivi, il Decreto Salva Casa non è reattivo: esclusa la sanatoria in questi casi

Il Decreto Salva Casa ha introdotto diverse novità in tema di edilizia libera e sanatorie, modificando il Testo Unico per l’Edilizia (DPR 380/2001) nella parte in cui regola l’edilizia libera sulle strutture come i gazebi.

Oltre alle altezze minime consentite e alle dimensioni degli appartamenti, il Salva Casa prevede delle modifiche alla disciplina sulle strutture leggere amovibili. Queste strutture, tuttavia, non godono della sanatoria quando l’abuso è preesistente al Decreto.

Il testo ha liberalizzato la realizzazione di strutture leggere come tende, pergole e coperture, senza l’obbligo di ottenere permessi; questi interventi si considerano, quindi, “edilizia libera”, purché non creino spazi chiusi o variazioni volumetriche significative.

Gazebi abusivi, cosa cambia con il Decreto Salva casa

Le sanatorie edilizie introdotte dal Decreto Salva Casa (legge 105/2024) non sono retroattive , lo hanno precisato diverse sentenze: ultima in ordine cronologico la sentenza del Tar Lazio n. 869/2025. Il tribunale amministrativo ha stabilito che le opere di notevole dimensione – ad esempio strutture autonome e chiuse – in nessun caso beneficiano delle semplificazioni introdotte dal Decreto e che la nuova legge non rappresenta una sanatoria retroattiva per tutti gli abusi edilizi del passato.

Quindi, facendo un esempio pratico, i gazebi rientrano nell’edilizia libera solo se non comportano la creazione di spazi chiusi e non alterano la volumetria dell’edificio. In tutti gli altri casi restano in vigore le vecchie regole.

L’opera è abusiva in base alle norme vigenti al momento della sua realizzazione

Quanto precisato dal Tar Lazio serve a stabilire un principio molto importante per gli operatori del settore: la retroattività del Decreto Salva Casa non è automatica. Al contrario, serve una valutazione caso per caso degli abusi, che tenga conto delle norme vigenti al momento in cui sono stati realizzati.
Con questa sentenza, il Tar mette fine, una volta per tutte, alle incertezze interpretative di cittadini e imprenditori, ponendo le basi per una disciplina più chiara.

In quali casi i gazebi rientrano nell’edilizia libera”

Tranne nei casi sopra esposti, ovvero quando c’è la creazione di spazi chiusi e la modifica della volumetria, i gazebi e le strutture esterne leggere rientrano nell’edilizia libera.

I requisiti previsti dalla legge affinché si possa procedere senza autorizzazioni e/o permessi sono i seguenti:

  • nessuna creazione di spazio stabilmente chiuso
  • nessuna alterazione dei volumi e delle superfici dell’immobile
  • le caratteristiche tecnico-costruttive ed estetiche devono ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente
  • la struttura deve armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche
     

FAQ Gazebi abusivi – Decreto Salva Casa non è retroattivo

Quando un gazebo diventa abusivo?

I gazebI sono strutture architettoniche coperte in alto e aperte sui lati e realizzate in legno, ferro battuto o muratura. Solitamente sono strutture leggere e amovibili e non richiedono permessi per l’installazione.
Invece, se il gazebo viene fissato al suolo oppure ad un muro, bisognerà avere l’autorizzazione del Comune, altrimenti la struttura si considera abusiva.

Cosa si può sanare con il nuovo Decreto Salva Casa?

Il Decreto Salva Casa ha introdotto una serie di semplificazioni per sanare le difformità edilizie minori, senza però eliminare il principio della “doppia conformità”. Con l’entrata in vigore del Decreto si possono sanare le difformità parziali, le variazioni essenziali e l’assenza/difformità dalla SCIA ; gli abusi gravi, invece, restano tali e non possono beneficiare della sanatoria.
Per quanto riguarda le difformità parziali, è sufficiente la conformità urbanistica attuale e la conformità edilizia all’epoca dell’intervento.
Chi vuole procedere alla sanatoria dovrà pagare una somma economica proporzionale all’aumento del valore dell’immobile derivante dagli interventi privi di autorizzazione.

Quali sono le regole per installare un gazebo in un giardino privato?

Chi desidera installare un gazebo in terrazzo o in giardino, in linea generale, non ha bisogno di adempiere a particolari formalità. Può farlo liberamente se il gazebo in questione ha una struttura leggera, è amovibile e non comporta una variazione della volumetria esistente. Questa tipologia di gazebo, infatti, rientra nell’edilizia libera.
Tuttavia i gazebi di grandi dimensioni e ancorati al suolo potrebbero rendere obbligatoria una segnalazione o un permesso di costruire, soprattutto se superano determinate dimensioni o in presenza di vincoli ambientali. Per evitare spiacevoli inconvenienti, si consiglia in ogni caso di verificare la normativa vigente nel Comune interessato.

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