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Entro il 15 ottobre i beneficiari dei crediti di imposta dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente online, la scelta dell’opzione della cessione del credito o sconto in fattura Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è online il modello per l’invio della comunicazione dell’opzione della cessione del credito o sconto in fattura per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, sicurezza antisismica, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, realizzati sia sulle singole unità immobiliari sia sulle parti comuni degli edifici. I beneficiari dei crediti delle spese sostenute nel 2021 o per le rate residue delle spese del 2020, hanno tempo fino al 15 ottobre per comunicare l’opzione, che potrà essere inviata on line o compilando il software e inviandola con Entratel e Fisconline. Si ricorda che è necessario indicare l’importo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto. Oltre agli adempimenti già previsti il contribuente deve acquisire (tranne che per gli interventi che rientrano in edilizia libera o per quelli di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, realizzati sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio) anche: il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dai CAF; l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico che attesti il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. La comunicazione relativa agli interventi realizzati sulle unità immobiliari può essere inviata dal beneficiario del bonus o da un suo intermediario in caso non sia richiesto il visto di conformità; in caso contrario solo dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici la comunicazione viene inviata: dall’amministratore di condominio e da un suo intermediario se non è richiesto il visto di conformità dal soggetto che rilascia il visto di conformità o dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario per gli interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli non ammessi al Superbonus per i quali è richiesto il visto di conformità. La comunicazione della cessione per le rate residue non fruite può essere inviata dal singolo condomino o, nel caso sia richiesto il visto di conformità e per gli interventi che danno diritto al Superbonus, esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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