Decreto Requisiti Minimi: da oggi nuove regole per progettisti e imprese

Il D.M. 28 ottobre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025, aggiorna il DM 26 giugno 2015 sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. Da oggi, 3 giugno 2026, cambiano le regole per nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche: nuovi valori limite di trasmittanza, trattamento esplicito dei ponti termici nell’edificio di riferimento, obblighi per i sistemi BACS e per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

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Decreto Requisiti Minimi: da oggi nuove regole per progettisti e imprese

Cosa cambia per progettisti e imprese

Il decreto Requisiti Minimi, firmato di concerto dai Ministri Pichetto Fratin, Salvini, Schillaci e Crosetto, interviene in modo organico sul quadro tecnico-normativo che governa la progettazione energetica degli edifici in Italia, in attuazione delle direttive europee EPBD III e IV e del D.Lgs. 192/2005.

Le modifiche incidono su entrambe le categorie di intervento — nuove costruzioni e edifici esistenti — e interessano l’intero ciclo edilizio, dalla progettazione alla scelta dei materiali, dalla selezione degli impianti alla documentazione tecnica obbligatoria.

Come sottolinea Angelo Artale, direttore generale di Finco, il provvedimento assume rilevanza anche in prospettiva del Piano Casa: “che deve vedere come protagonisti anche i prodotti, servizi ed i componenti volti all’efficienza energetica ed alla sostenibilità e non esaurirsi nella sola dimensione edilizia”.

Involucro edilizio: ponti termici, trasmittanza e cool roof

Sul fronte dell’involucro, il decreto introduce la trattazione esplicita dei ponti termici nell’edificio di riferimento, con tabelle di trasmittanza termica lineica Ψ per le tipologie costruttive più ricorrenti — aggancio balcone, spalle, davanzale e architrave del serramento, cassonetto — differenziate per zona climatica e per posizione dell’isolante (esterno, interno o in intercapedine).

I valori limite di trasmittanza termica per pareti opache verticali, coperture, pavimenti e serramenti sono aggiornati per tutte le zone climatiche, con soglie più stringenti rispetto al decreto del 2015.

Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello, la verifica si concentra sulla trasmittanza comprensiva dei ponti termici, calcolata come media ponderata sulle aree di intervento.

Per la climatizzazione estiva, il decreto introduce l’obbligo di verificare l’efficacia, in termini di rapporto costi-benefici, dei materiali a elevata riflettanza solare per le coperture (cool roof): valore minimo di riflettanza pari a 0,65 per coperture piane e 0,30 per coperture a falde, con valutazione alternativa di tecnologie di climatizzazione passiva incluse le coperture a verde.

BACS, ricarica EV e nuovi obblighi impiantistici

Per gli edifici non residenziali di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, diventa obbligatoria l’adozione di sistemi di automazione e controllo BACS di classe B o superiore secondo la norma UNI EN ISO 52120-1. Lo stesso obbligo si applica, entro 180 giorni dalla pubblicazione, agli edifici non residenziali esistenti con impianti termici di potenza superiore a 290 kW, subordinatamente alla fattibilità tecnica e a un payback semplice inferiore a sei anni.

Per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, il decreto fissa obblighi articolati per tipologia di edificio e di parcheggio. Negli edifici residenziali con più di 10 posti auto è richiesta la predisposizione delle canalizzazioni per l’impianto elettrico. Negli edifici non residenziali, nuovi o in ristrutturazione importante, scattano obblighi di installazione di punti di ricarica proporzionali al numero di posti auto, con distinzione tra parcheggi ad accesso pubblico e privato.

Per l’analisi tecnica completa del decreto — metodologie di calcolo, fattori di conversione in energia primaria, tabelle di trasmittanza per zona climatica e requisiti NZEB — leggi l’approfondimento su Infobuildenergia.it.

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