Condominio tutelato: scadenza Superbonus al 31/12/2023

L’Agenzia delle Entrate in una risposta d’interpello ha chiarito che in caso di condominio tutelato, il condomino proprietario dell’unità immobiliare interessata, può usufruire del usufruire  del Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2023, termine previsto per gli interventi “effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edifici”

Condominio tutelato: scadenza Superbonus al 31/12/2023

Condominio tutelato: scadenza Superbonus al 31/12/2023Con la risposta n° 462/2022 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i termini per usufruire del Superbonus 110 in caso di interventi “trainati” realizzati su un’unità immobiliare facente parte di un condominio tutelato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L’istante in particolare intende effettuare sulla propria unità lavori trainati, non potendo effettuare interventi  “trainanti”, e chiede se è possibile usufruire della maxi detrazione del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, come previsto per i condomìni, considerando che l’unità si trova all’interno di un condominio e deve seguire un iter autorizzativo più complesso da parte della sovrintendenza.

L’Agenzia nella sua risposta ricorda che secondo il comma 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, in caso di edificio tutelato, o se gli interventi “trainanti” sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Superbonus si può applicare per gli interventi “trainati” di efficientamento energetico previsti dallo stesso comma 2, purché garantiscano il miglioramento di almeno 2 classi energetiche o, quando non possibile, il raggiungimento della della classe energetica più alta. Il miglioramento delle 2 classi va verificato con riferimento a ogni unità immobiliare e un tecnico abilitato deve effettuare l’asseverazione utilizzando la procedura prevista per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti.

Per quanto riguarda la scadenza, la Legge di Bilancio 2022 ha introdotto alcune proroghe e per quanto concerne “gli interventi realizzati dai condomìni, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, la detrazione spetta nella misura del 110% cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023“. La detrazione scenderà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. La circolare 23/E del 2022 ha chiarito che in caso di immobili tutelati valga lo stesso termine ultimo previsto per gli interventi “effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio”.

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