Social housing: quando sono previste le esenzioni Imu

Attraverso una circolare il MEF ha chiarito quando è possibile accedere all’esenzione Imu per gli immobili in social housing

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Social housing: quando è prevista l'esenzione Imu

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito alcuni chiarimenti sull’esenzione Imu degli immobili in social housing. Attraverso la circolare n. 2 del 20 marzo 2023 sono state fornite le indicazioni circa la sua applicabilità e vengono dati i chiarimenti necessari per comprendere quali siano gli immobili sui quali viene applicata l’esenzione Imu.

La risoluzione del MEF nasce come risposta ad un quesito specifico, che ha come oggetto degli immobili delle fondazioni, che sono presenti nel territorio italiano. Nello specifico, all’interno dell’istanza, era stata data particolare attenzione ai settori del no-profit e del social housing. Proprio nell’ambito di applicazione di questa attività di natura sociale, vengono locati alcuni immobili a persone fisiche o attraverso il sistema dei gestori sociali.

Ma entriamo un po’ nel dettaglio e cerchiamo di comprendere quali siano gli immobili per i quali è possibile beneficiare dell’esenzione Imu.

Cos’è il social housing

Prima di addentrarci nelle esenzioni Imu previste è bene soffermarsi un attimo su cosa sia il social housing. Questa formula è una via di mezzo tra l’edilizia popolare e le proprietà private vendute o affittate a prezzo di mercato. Uno degli obiettivi più importanti di questa particolare formula di edilizia sociale è costituita dalla volontà di fornire degli alloggi con dei buoni – ed in alcuni casi anche ottimi – standard di qualità. Ma con un canone fortemente calmierato, che non vada a superare il 25-30% dello stipendio.

Ma non solo. Una delle caratteristiche del social housing è quella di promuovere dei progetti di tipo sociale, il cui scopo è quello di far nascere delle comunità e sviluppare l’integrazione, promuovendo l’utilizzo dei servizi e degli spazi comuni.

Cos’è il social housing

Il social housing si rivolge a coppie o famiglie del ceto medio, che non hanno la possibilità di accedere ad una casa a prezzo di mercato. Ma allo stesso tempo hanno un reddito troppo elevato per poter accedere all’edilizia popolare. Nella maggior parte dei casi sono famiglie composte da lavoratori non assunti a tempo indeterminato, da studenti o immigrati.

Le esenzioni Imu

Fatte queste doverose premesse, soffermiamoci adesso sulle esenzioni Imu per gli immobili adibiti a social housing. Le norme prevedono esplicitamente che:

  • l’esenzione Imu per gli immobili sociali è prevista nel caso in cui le unità abitative vengano adibite ad abitazione principale del possessore;
  • ad imporre la destinazione degli alloggi sociali ad abitazione principale del locatario può essere la normativa regionale. Ma può anche risultare direttamente dalle delibere o da altri atti formali assunti dalla società proprietaria dell’immobile o dai contratti di locazione.

Gli immobili sfitti

Ulteriore questione che può essere posta è quella che, se ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’Imu, sia necessario che l’alloggio sociale risulti effettivamente assegnato a seguito della stipula di un contratto di locazione. O se possano usufruire di questa agevolazione fiscale anche gli eventuali immobili che siano temporaneamente sfitti e per i quali si sia in attesa di un nuovo locatario.

In questo caso l’oggetto della domanda è molto chiaro: gli immobili possono beneficiare dell’esenzione Imu per il tempo necessario per concludere le operazioni di natura tecnico amministrative per individuare l’assegnatario, nel caso di un fabbricato nuovo o appena acquistato, o di un nuovo assegnatario, quando l’abitazione è stata lasciata sfitta dal precedente assegnatario. Nell’istanza si sottolinea che, nel caso in cui si dovessero concretizzare le suddette ipotesi, sia possibile far conto su un periodo temporale di moratoria pari ad almeno sei mesi.

I chiarimenti del MEF

A decorrere dal 2020, come chiarisce il MEF, hanno la possibilità di beneficiare dell’esenzione Imu solo e soltanto gli alloggi sociali che vengono adibiti ad abitazione principale e che rispettano i requisiti previsti: la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte dell’assegnatario.

Ragionevolmente si può concludere che per il periodo strettamente necessario per espletare tutte le attività tecnico-amministrative necessarie per l’assegnazione, l’agevolazione non viene meno: lo svolgimento delle stesse, infatti, garantisce le finalità di housing sociale previste dal legislatore.

È necessario, però, stabilire un lasso temporale certo ed idoneo nel quale giustificare la continuità del beneficio. Il MEF, comunque, sottolinea che il suddetto periodo temporale non può essere deciso dall’ente locale. Un periodo di quattro/sei mesi può essere ritenuto indicativamente congruo per adempiere a tutti questi obblighi.

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