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A cura di: Pierpaolo Molinengo Indice degli argomenti Toggle Il nuovo codice degli appaltiLe procedure di affidamentoCosa comporta la scelta del legislatoreIn cosa consiste la tempestivitàIl responsabile unico del progetto L’Anci ha reso disponibile, direttamente online, il 43esimo Quaderno Operativo, al cui interno sono contenuti alcune importanti delucidazioni sul nuovo Codice Appalti. Ricordiamo che la nuova normativa è entrata in vigore lo scorso 1° aprile 2023, ma le disposizioni hanno acquistato efficacia dal 1° luglio 2023. Il nuovo documento messo a disposizione dall’Anci è uno strumento utile per riuscire ad orientarsi sulle novità più importanti del nuovo Codice Appalti. Il quaderno Operativo, infatti, fornisce i consueti schemi di atti e modelli operativi, che risultano essere di particolare importanza per la costituzione delle Centrali Uniche di Committenza all’interno delle varie Unioni di Comuni. Ma soprattutto fornisce delle dettagliate indicazioni sugli affidamenti diretti dei lavori pubblici. Sono due i temi che abbiamo ritenuto più importanti del Quaderno Operativo, e sui quali ci soffermiamo in questa sede: le procedure di affidamento; il responsabile unico del progetto. Il nuovo codice degli appalti La riforma del Codice degli Appalti, è importante ribadirlo in questa sede, si va ad inserire direttamente all’interno degli impegni che il governo si è assunto attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’obiettivo del nuovo codice consiste nell’introduzione di un processo di semplificazione delle procedure e di rimozione del gold plating. Il Codice degli Appalti è entrato in vigore lo scorso 1° aprile 2023, ma le disposizioni che sono contenute al suo interno trovano applicazione dal 1° luglio 2023. Il legislatore, inoltre, ha previsto un periodo transitorio – valido fino al 31 dicembre 2023 – nel quale continuano ad essere in vigore alcune disposizioni contenute all’interno del D. Lgs. n. 50/2016 e dei Decreti Semplificazioni (Fl. 76/2020) e Semplificazioni bis (Fl 77/2021). Le procedure di affidamento Uno degli argomenti su cui si focalizza il il 43esimo Quaderno Operativo dell’Anci sono le procedure di affidamento. I principi sui quali gli enti appaltanti devono appoggiarsi per affidare i lavori sono i seguenti: risultato; fiducia; accesso al mercato: buona fede e tutela dell’affidamento; solidarietà e sussidiarietà orizzontale; autoorganizzazione amministrativa; autonomia negoziale; conservazione dell’equilibrio contrattuale; tassatività delle cause di esclusione; applicazione dei contratti collettivi di lavoro. Alcuni di questi principi costituiscono delle vere e proprie novità e che si vanno ad aggiungere ed integrare quelli europei, che si basano: sulla libera concorrenza; la non discriminazione; la trasparenza; la proporzionalità; la pubblicità. I suddetti principi vanno ad aggiungersi a quelli generali dell’attività amministrativa, che risultano essere disciplinati direttamente dalla legge n. 241/1990. Il precedente codice degli appalti provvedeva unicamente ad elencare una serie di principi da osservare, la normativa introduce un’importante novità: opera un vero e proprio contemperamento degli stessi e fornisce i criteri grazie ai quali nessuno prevale in maniera assoluta. Ma soprattutto è stato introdotto un criterio relativo di priorità, grazie al quale ai primi tre – che sono: risultato, fiducia ed accesso al mercato – il legislatore ha voluto dare attribuire una particolare rilevanza. Cosa comporta la scelta del legislatore Sul piano giuridico e su quello pratico, cosa comporta la scelta effettuata dal legislatore? Come si devono comportare gli enti appaltanti per rispettare i principi di risultato, fiducia e di accesso al mercato? Per questi principi hanno così tanta rilevanza all’interno del codice degli appalti? Uno dei nodi principali attraverso il quale si sciolgono le procedure di affidamento sono quelle relative al risultato, sicuramente il perno più importante sul quale ruota l’appalto. A fornire le indicazioni su questo punto è l’articolo 1 e la relazione al Codice degli Appalti predisposta dal Consiglio di Stato. 2 Come viene correttamente spiegato all’interno del quaderno dell’Anci, “la relazione al codice chiarisce che il risultato rappresenta l’interesse pubblico primario del codice, come finalità principale che stazioni appaltanti ed enti concedenti devono sempre assumere nell’esercizio delle loro attività mentre l’articolo 1 qualifica il principio del risultato quale criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto e lo declina in termini di: massima tempestività e di migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo”. In cosa consiste la tempestività Particolare attenzione deve essere posta al concetto di tempestività. Il primario interesse pubblico prevede che gli atti e i comportamenti dei soggetti ai quali è affidato il compito di procedere agli affidamenti pubblici siano tali da non aggravare ed allungare i tempi necessari per concludere l’opera oggetto dell’appalto. L’Anci ritiene che questo principio potrebbe essere riassunto in questo modo: “la stazione appaltante e quanti concorrono al perseguimento del risultato dell’appalto devono scegliere la procedura che, per linearità, maggiormente si presta ad una conclusione efficiente e rapida in prospettiva del risultato finale e devono limitarsi ad adempiere agli adempimenti (in materia di legalità, concorrenza, trasparenza) veramente essenziali per il raggiungimento corretto dell’obiettivo”. Il responsabile unico del progetto Sono numerose le novità introdotte attraverso il nuovo Codice Appalti. Un particolare approfondimento merita la figura del nuovo R.U.P., acronimo di Responsabile Unico del Progetto (in precedenza l’acronimo R.U.P. veniva utilizzato per Responsabile Unico del Procedimento). Questa figura continua a rimanere centrale, anche se il nuovo Codice degli Appalti ne ha ridisegnato il ruolo. Il RUP diventa, in estrema sintesi, il project manager, il cui scopo è quello di raggiungere il risultato dell’intervento pubblico nel modo più veloce ed efficiente possibile. Questo cambio di passo si è reso possibile dalla presa d’atto che il RUP, d’ora in poi, non è più chiamato a governare un procedimento unitario – stando ad una definizione che molto probabilmente è stata viziata dai vari riferimenti alla Legge n. 241/1990 -, perché la realizzazione di un intervento pubblico è caratterizzata da una serie di procedimenti che sono collegati tra di loro, come la programmazione, la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione. Procedimenti che si vanno a concludere con dei provvedimenti autonomi. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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